Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli amministratori al Registro delle Imprese
Sommario
PREMESSA
Come indicato anche nella nostra circolare n. 2 del 17/01/2025 la Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’obbligo per gli amministratori delle Società di dotarsi di una PEC personale da comunicare al Registro delle Imprese.
AMBITO APPLICATIVO
L’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le imprese costituite in forma societaria, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative e le società consortili, con esclusione delle società semplici non agricole, dei consorzi puri e delle società di mutuo soccorso.
Rientrano nell’obbligo tutti coloro che rivestono formalmente la carica di amministratore, anche in assenza di deleghe operative, inclusi i liquidatori.
Sono invece esclusi dall’ambito operativo della nuova norma i procuratori e direttori generali, per i quali non sussiste un rapporto di amministrazione diretto con la società.
DECORRENZA E PRIMA APPLICAZIONE
L’obbligo è entrato in vigore il giorno 1° gennaio 2025.
Per le società già attive al 1° gennaio 2025, la norma non ha indicato un termine di adempimento.
Con la nota n 43836 del 12 marzo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito i primi chiarimenti in merito e ha specificato che:
- l’obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale;
- le imprese già costituite al 1° gennaio, data di entrata in vigore della novità, hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi;
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 il termine è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
- l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
CONTENUTO E MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE
Come suindicato, l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere diverso rispetto all’indirizzo PEC della società. Inoltre, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.
L’iscrizione per l’amministratore dello stesso indirizzo di posta elettronica certificata della società risulta impedita dalle disposizioni emanate con la direttiva ministeriale del 22 maggio 2015, ove si prescrive che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel Registro delle imprese è “nella titolarità esclusiva della medesima”, dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l’iscrizione stessa.
La comunicazione può essere inviata:
- dal soggetto obbligato mediante la compilazione della pratica in DIRE (VIDEO GUIDA REGISTRO IMPRESE VERONA);
- da un professionista tramite i canali telematici del Registro delle Imprese.