Le principali novità della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)

 

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.

 

 

IRPEF 2026 – commi 3 e 4

E’ confermata la modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef risultano così fissate.

Scaglioni di reddito e aliquote
Per il 2025 Dal 2026
Fino a € 28.000 23% Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35% Oltre € 28.000 fino a € 50.000 33%
Oltre € 50.000 43% Oltre € 50.000 43%

 

 

DETRAZIONI IRPEF PER ONERI / SPESE

E’ confermata l’introduzione del nuovo comma 5-bis al citato art. 16-ter, ai sensi del quale, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000è ridotto di € 440 l’ammontare della detrazione spettante per:

  • oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
  • erogazioni liberali a favore di partiti politici di cui all’ 11, DL n. 149/2013;
  • premi assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’ 119, comma 4, DL n. 34/2020.

 

 

LOCAZIONI BREVI – comma 17

Con la modifica dell’art. 1, coma 595, Legge n. 178/2020 è disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti (anziché 4) per ciascun periodo d’imposta. Superata questa soglia, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale (ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile), richiedendo quindi l’apertura della Partita IVA.

 

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell’art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023, per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:

  • 21% per una sola unità immobiliare locata;
  • 26% per le unità immobiliari locate successive alla prima;

lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).

 

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO – commi 25 e 26

L’art. 24-bis, TUIR riconosce alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 24-bis:

  • l’innalzamento a € 300.000(in precedenza € 200.000) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione,
  • l’innalzamento a € 50.000(in precedenza € 25.000) dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari.

Le predette modifiche sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’1.1.2026.

 

 

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO – comma 27

È confermata l’estensione per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 35.000.

 

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITÀ – comma 28

Il Legislatore ha previsto l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall’1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

E’ prevista l’esclusione dall’applicazione dell’imposta sostituiva del 33% alle plusvalenze / altri proventi di cui alla citata lett. c-sexies) derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (c.d. “stablecoins”), di cui all’art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento UE n. 2023/1114, che continuano pertanto ad essere assoggettate ad imposta nella misura del 26%.

Va evidenziato che:

  • per token di moneta elettronica denominati in euro, si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’UE;
  • non costituisce realizzo di plusvalenza / minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

 

 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – commi da 35 a 40

È confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

  • gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2025.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva pari all’ 8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

 

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE – comma 41

È confermata la riproposizione dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera “d’impresa” alla sfera “privata” a fronte del versamento dell‘imposta sostitutiva dell’8%. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2026:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2026;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% da effettuare come segue:
    • il 60% entro il 30.11.2026;
    • il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

 

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA – commi 44 e 45

È confermata la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d’imposta:

  • esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare);
  • per l’ammontare che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’affrancamento richiede il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Per espressa previsione sono applicabili le disposizioni attuative contenute nel DM 27.6.2025 riferito all’affrancamento straordinario relativo alle riserve esistenti nel bilancio 2023 e 2024 previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.

 

 

REVISIONE TASSAZIONE DIVIDENDI SOCIETÀ DI CAPITALI / DI PERSONE – commi da 51 a 55

Le disposizioni del ddl originario relative alla tassazione dei dividendi delle società di capitali / persone sono state modificate in sede di approvazione.

Le nuove disposizioni ora intervengono sulla tassazione non solo dei dividendi ma anche delle plusvalenze su partecipazioni.

 

  • plusvalenze / dividendi per le società di persone

Con la modifica dell’art. 58, comma 2, TUIR le plusvalenze su partecipazioni conseguite da società di persone sono esenti da tassazione nel limite del 41,86% in presenza dei requisiti PEX di cui all’art. 87, TUIR e delle condizioni previste dal nuovo comma 1.1 del citato art. 87, ossia che le plusvalenze sono realizzate su partecipazioni detenute, direttamente / indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

A seguito della modifica del comma 1 dell’art. 59, TUIR i dividendi derivanti dalla partecipazione in società di capitali concorrono per intero ammontare alla formazione del reddito d’impresa dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 1-bis del citato art. 59 gli stessi concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14% se relativi:

  • a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5%ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
  • a titoli / strumenti finanziari similari alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

 

  • plusvalenze / dividendi per le società di capitali

Con l’aggiunta del nuovo comma 1.1 all’art. 87, TUIR il regime di esenzione del 95% relativo alle plusvalenze realizzate su partecipazioni PEX aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 87, è applicabile soltanto in relazione a una partecipazione diretta / indiretta detenuta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Con la modifica del primo periodo del comma 2 dell’art. 89, TUIR è ora previsto, quale regola generale, che i dividendi distribuiti dalle società di capitali concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito d’impresa dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 2.1 del citato art. 89 gli stessi non concorrono alla formazione del reddito della società percipiente nella misura del 95% se relativi:

  • a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5%ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
  • a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Analogamente, a seguito della modifica del primo periodo del comma 3 dell’art. 89, TUIR l’esclusione della tassazione del 95% dell’ammontare percepito trova applicazione anche:

  • agli utili provenienti da società non residenti nelle quali è detenuta una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% o di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
  • alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

La predetta esclusione, a seguito della modifica del secondo periodo del citato comma 3, è limitata al 50% per le partecipazioni detenute in società residenti / localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis, comma 1, TUIR ovvero per i contratti stipulati con soggetti residenti / localizzati nei predetti Stati.

Inoltre, in base alla nuova lett. a) del comma 3-bis del citato art. 89, l’esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni su titoli / strumenti finanziari e contratti in associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all’art. 109, lett. a) e b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000. L’esclusione dalla tassazione opera limitatamente al 95% della quota non deducibile ai sensi del predetto art. 109.

ritenuta su dividendi a società non residenti

In sede di approvazione è stato modificato anche il comma 3-ter dell’art. 27, DPR n. 600/73 in base al quale va operata una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% agli utili corrisposti a società non residenti:

  • soggetti all’imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE ed ivi residenti;
  • in relazione a partecipazioni con i nuovi requisiti di cui all’art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a € 500.000);
  • in relazione a strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000, non relativi a stabili organizzazioni in Italia.

decorrenza nuove disposizioni

Le novità in esame sono applicabili:

  • alle distribuzioni dell’utile di esercizio / riserve / altri fondi, deliberate a decorrere dall’1.1.2026;
  • alle plusvalenze su partecipazioni / titoli e strumenti similari alle azioni acquisiti adecorrere dall’1.1.2026;
  • ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione sottoscrittia decorrere dall’1.1.2026.

Si considerano ceduti per primi le partecipazioni / titoli e strumenti similari acquisiti e i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti in data meno recente (c.d. criterio FIFO).

 

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

 

 

VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE SOGGETTI OIC – commi 65 e 66

In sede di approvazione, anche per il 2025 e 2026, è consentito ai soggetti OIC di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante al valore di mercato, se inferiore al valore di iscrizione a bilancio, salvo in presenza di perdita durevole di valore.

Le imprese che si avvalgono della predetta facoltà devono destinare a riserva indisponibile una parte dell’utile pari alla differenza (positiva) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Nel caso in cui l’utile d’esercizio sia inferiore alla predetta differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili / altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

 

 

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI – comma 144

In sede di approvazione, è stata aumentata, a decorrere dall’1.1.2026, dal 18% al 21% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d’acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

 

 

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA – commi 201 e 202

Con la modifica dell’art. 8, D. Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10, TUIR, per un importo non superiore a € 5.300 (in precedenza € 5.164,57).

lavoratori di prima occupazione

Per i lavoratori di prima occupazione ai quali è applicabile il comma 6 del citato art. 8, con la riformulazione dello stesso, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il nuovo limite di € 5.300, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di € 5.300.

 

 

IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – commi da 427 a 436

Le disposizioni relative al riconoscimento dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di specifici beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 1.1.2026 – 30.9.2028, saranno esaminate nello specifico in una circolare informativa predisposta ad hoc.

 

 

LIMITE UTILIZZO CONTANTE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO – comma 437

In sede di approvazione, è stato aumentato da € 1.000 a € 5.000 il limite “minimo” al di sopra del quale è possibile inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate al fine di beneficiare della deroga alla limitazione dell’utilizzo del contante (€ 15.000) per gli acquisti:

  • di beni e servizi presso commercianti al minutoe soggetti assimilati nonché agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
  • effettuati da turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

 

 

RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” – comma 468

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l’incremento delle risorse disponibili di € 200 milioni per il 2026 e € 450 milioni per il 2027 a favore della c.d. “Nuova Sabatini”.

 

 

PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA P.A. – comma 725

In sede di approvazione, il blocco dei pagamenti è stato sostituito con una nuova disposizione. Con l’aggiunta del nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis, DPR n. 602/73, è ora previsto che in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche pagheranno il compenso (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) del professionista “soltanto” nel limite dell’eccedenza di tale debito. La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a € 5.000.

La differenza (non pagata al professionista) sarà versata all’Agente della Riscossione al fine di “saldare” il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento.

Le novità sono applicabili dal 15.6.2026.

 

 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE – commi da 962 a 965

In sede di approvazione è stato riconosciuto, a favore delle imprese rientranti nel 2025 negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica / gas naturale, c.d. “energivore”, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA), uno specifico credito d’imposta in relazione agli investimenti in beni materiali / immateriali nuovi strumentali di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel 2025.

Il credito d’imposta in esame:

  • spetta nelle misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi, già previste per il credito d’imposta “Transizione 5.0”;
Importo investimento

Riduzione consumi energetici

da 3% fino a 6%

(struttura produttiva)

da 5% fino a 10% (processi)

superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva)

superiore a 10%

fino a 15% (processi)

superiore a 10%

(struttura produttiva)

superiore a 15% (processi)

Fino a € 10.000.000 35% 40% 45%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000 5% 10% 15%
  • è riconosciuto nel limite massimo di spesa di € 10 milioni per il 2026;
  • è utilizzabile in compensazione nel mod. F24;
  • non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

È demandata al MiMiT l’individuazione dei criteri / modalità per l’attuazione delle nuove disposizioni nonché delle percentuali massime di credito d’imposta “erogabile”.

 

Si fa inoltre presente che con il Decreto 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024, n. 294, il MEF ha stabilito che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 1,6 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026”.