RISTRUTTURAZIONI E BONUS EDILIZI 2026
Sommario
Si propone il riepilogo delle detrazioni fruibili per gli interventi edilizi alla luce delle novità contenute nell’art. 1, comma 22, Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
A seguito delle modifiche apportate ad opera della Legge di Bilancio 2026, fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione in esame per le spese sostenute nel 2026 è riconosciuta (come per il 2025) nelle seguenti misure:
- 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
In merito all’ambito di applicazione delle predette percentuali e condizioni, l’Agenzia ha chiarito che:
- rientrano tra i proprietari / titolari di un diritto reale di godimento anche i titolari della nuda proprietà e della proprietà superficiaria ed i titolari del diritto di usufrutto / uso / abitazione;
- rientrano negli “altri casi” il familiare convivente del proprietario / titolare di un diritto reale di godimento ed il detentore dell’immobile;
- le nuove misure sono applicabili a tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli sulle parti comuni condominiali.
La riduzione della detrazione al 36% – 30% è pertanto differita al 2027 salvo modifiche.
RISPARMIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile fruire delle detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus), va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.
Per tutte le tipologie di interventi agevolati la detrazione per le spese sostenute nel 2026 è riconosciuta (come per il 2025) nella misura del:
- 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
La riduzione della detrazione al 36% – 30% è pertanto differita al 2027 salvo modifiche.
RIDUZIONE RISCHIO SISMICO
Anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021, compreso il c.d. “Sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies, per le spese sostenute nel 2026 è riconosciuta (come per il 2025), nel limite massimo di spesa di € 96.000, nelle seguenti misure:
- 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
Per quanto riguarda l’utilizzo della detrazione spettante per gli interventi in esame, resta fermo quanto disposto dall’art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva conti”, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 2024 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5).
La riduzione della detrazione al 36% – 30% è pertanto differita al 2027.
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
È confermato il riconoscimento, anche per le spese sostenute nel 2026, del c.d. “Bonus arredo” di cui all’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, alle stesse condizioni previste per il 2025, ossia:
- nella misura del 50%;
- considerando la spesa massima di € 5.000;
- a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall’1.1.2025.
SOSTITUZIONE GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA
Ai sensi dell’art. 16-bis, commi 3-bis e 3-ter, TUIR, per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la percentuale di detrazione fruibile continua ad essere pari al 50% anche per le spese sostenute nel 2026.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – 75%
Nella Legge di Bilancio 2026 non risultano disposizioni riguardanti tale detrazione che pertanto, ai sensi del citato art. 119-ter, risulta fruibile (soltanto) per le spese sostenute fino al 31.12.2025.
Resta fermo che, alle condizioni e nelle misure sopra riportate (50% – 36% a seconda del soggetto che sostiene la spesa e dell’immobile oggetto dei lavori), è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e) , TUIR.
SUPERBONUS
Per il 2026 il superbonus è prorogato solo per gli immobili situati nei territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (terremoti del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016).
La proroga si applica esclusivamente alle spese sostenute nel 2026 per interventi di ricostruzione o riduzione del rischio sismico/efficientamento energetico integrato, nei limiti del contributo per la ricostruzione pubblica (il superbonus opera sulla parte di spesa eccedente il contributo previsto).
BONUS VERDE
Anche nel 2026 non risulta più fruibile la detrazione c.d. “Bonus verde” per le spese di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili.
CALDAIE UNICHE ALIMENTATE A COMBUSTIBILI FOSSILI
Anche per il 2026 risulta esclusa da ogni detrazione (recupero edilizio / riqualificazione energetica / Superbonus), la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili.
LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI
Come noto, dal 2025, per i soggetti con reddito superiore a € 75.000, l’art. 16-ter, TUIR prevede che l’ammontare massimo complessivo di spese detraibili varia in base alla composizione del nucleo familiare del contribuente.
Tale quadro normativo risulta applicabile anche per le spese 2026, considerando comunque che le rate relative alle spese in esame:
- sono escluse dal predetto limite se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024;
- concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025.
Fermo restando quanto sopra, in base al comma 4 dell’art. 1, Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), le spese in esame non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter, TUIR ai sensi del quale, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2026 è ridotta di € 440.
Tale previsione risulta infatti limitata:
- agli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.