NUOVA SOGLIA PER GLI ACQUISTI DI BENI INTRAUE

 

Con la Determinazione n. 84415 dell’Agenzia delle Dogane è stata alzata a 2.000.000 di Euro la soglia per l’obbligo di presentazione mensile del modello INTRA 2-bis (elenchi riepilogativi acquisti intra UE di beni).

Non sono state invece apportate modifiche alle altre soglie o alla struttura / contenuto dei modelli, nonché alle relative specifiche tecniche.

Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche e gli aspetti procedurali di gestione dei modelli INTRASTAT.

 

TIPOLOGIA / CONTENUTO DEI MODELLI INTRA

Ai sensi dell’art. 1, D.M. 22.2.2010 i soggetti passivi IVA devono presentare all’Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle operazioni intraUE, comprendenti sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti passivi IVA (operazioni B2B, escluse quindi le operazioni ove la controparte è un consumatore finale), iscritti al VIES, tenuti a versare l’imposta nei diversi Stati UE, nel caso in cui venga superata una determinata soglia di volume di affari.

 

ENTI NON COMMERCIALI

I soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 7-ter, D.P.R. 633/72 ossia:

  • gli enti non commerciali di cui all’art. 4, comma 4, D.P.R. 633/72 (soggetti passivi) anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale;
  • gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, identificati ai fini IVA;

devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intraUE di beni / prestazioni di servizi c.d. “generiche” da soggetti passivi UE, anche in relazione alle operazioni effettuate nell’esercizio delle attività non commerciali.

Inoltre, gli enti non commerciali soggetti IVA / non soggetti IVA devono presentare all’Agenzia delle Entrate i mod. INTRA-12 in relazione agli acquisti intraUE di beni effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale di ammontare superiore a 10.000€.

Gli enti non commerciali non soggetti passivi / non identificati ai fini IVA che effettuano acquisti intraUE di beni pari o inferiori a € 10.000 sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate il mod. INTRA-13, fino a quando tale limite non sia superato nel corso dell’anno.

Al superamento del predetto limite l’ente non commerciale deve richiedere la partita IVA al fine di assolvere l’imposta sugli acquisti intraUE di beni.

 

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE

La Determinazione n. 84415 dell’Agenzia delle Dogane, come detto, ha aumentato il limite per la presentazione dei mod. INTRA-2 bis (acquisti di beni) con cadenza mensile.

In particolare, la presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza mensile è richiesta qualora l’ammontare degli acquisti intraUE di beni sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a € 2.000.000 (in precedenza € 350.000).

Si evidenzia che non è stato modificato il limite:

  • per individuare la presentazione mensile dei mod. INTRA-2 quater (servizi ricevuti);
  • per individuare la presentazione mensile / trimestrale dei mod. INTRA-1 bis (cessioni di beni) e INTRA-1 quater (servizi resi).

 

MOD. INTRA CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Nei mod. INTRA-1 bis mensili vanno indicati:

  • i dati fiscali e i dati statistici, se le cessioni per almeno uno dei 4 trimestri precedenti sono superiori a € 100.000;
  • solo i dati fiscali e i dati statistici per opzione, se le cessioni per almeno uno dei 4 trimestri precedenti sono pari o inferiori a € 100.000.

MOD. INTRA SERVIZI RESI / RICEVUTI

 

DISPOSIZIONI COMUNI

La verifica in merito al superamento del limite va fatta per ogni categoria di operazioni. Il superamento del limite per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.

Va infine evidenziato che:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri la presentazione dei modelli va effettuata con periodicità trimestrale, a condizione che il limite di € 50.000 non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti;
  • i soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare i modelli con periodicità mensile (la scelta vincola alla presentazione mensile per l’intero anno).

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE

I mod. INTRA:

  • vanno presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese / trimestre);
  • non vanno presentati in assenza di operazioni attive e passive nel mese / trimestre di riferimento.

 

SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL CORSO DI UN TRIMESTRE

I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il limite € 50.000 a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento devono presentare i modelli con periodicità mensile.

È comunque necessario presentare l’elenco trimestrale relativamente ai mesi già trascorsi.

Così, in caso di superamento del limite:

  • a gennaio, va presentato l’elenco trimestrale entro il 25.2, barrando nel Frontespizio la casella “solo 1° mese del trimestre”;
  • a febbraio, va presentato l’elenco trimestrale entro il 25.3 riferito ai mesi di gennaio e febbraio, barrando nel Frontespizio la casella “1° e 2° mese del trimestre”;
  • a marzo, va presentato l’elenco trimestrale entro il 25.4 riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, barrando nel Frontespizio la casella “trimestre completo.”