Le principali novità della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) in materia di lavoro, fiscale e agevolazioni
Sommario
Di seguito si riepilogano le principali novità di interesse per i datori di lavoro/sostituti di imposta in materia di lavoro, fiscale e di agevolazioni, contenute nella Legge di Bilancio 2026.
DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI (commi 7 e 12)
Viene introdotta una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi, limitatamente all’anno 2026, corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in conseguenza ai rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
Gli stessi verranno assoggettati ad imposta sostitutiva dell’Irpef delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5% a condizione che il lavoratore sia titolare in un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025 di importo non superiore a 33.000 euro. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare, con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dagli aumenti contrattuali.
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’ (commi 8 e 9)
Per i premi di ammontare variabile, con corresponsione legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa erogati negli anni 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, prevista dalla Legge di Bilancio per gli anni 2026 e 2027 è pari all’1% entro un limite di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.
DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITA’ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI (commi 10-12)
Viene previsto, per il 2026, l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale come individuati dai CCNL, indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL. La disposizione è applicabile dai sostituti di imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro.
RIDUZIONE TEMPORANEA IRPEF SUI DIVIDENDI DI AZIONI (comma 13)
La Legge di Bilancio 2026 proroga a tutto l’anno 2026 la norma, introdotta dall’art. 6, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 76/2025 in virtù della quale la legge dà la possibilità alle imprese di prevedere dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono disporre l’attribuzione di azioni in sostituzione dei premi di risultato. Gli eventuali dividendi corrisposti ai lavoratori in virtù di azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, qualora il loro importo non sia superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
BUONI PASTO ELETTRONICI (comma 14)
La novità riguarda il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” – ticket restaurant elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (alla generalità o a categorie omogenee di essi), che viene incrementato, a partire dal 1 gennaio 2026, dagli attuali 8,00 euro giornalieri a 10,00 euro giornalieri.
Rimane, invece, confermato nella misura di: 4,00 euro al giorno il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei; 5,29 euro giornalieri il limite di esenzione di eventuali indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE SOMMINISTRAZIONE E TURISTICO (commi 18 – 21)
Viene confermato dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo , ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendente conseguito nel 2025 non superiore ad euro 40.000,che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
ESONERO FRINGE BENEFIT
Resta valida per l’anno 2026 la soglia di esenzione di 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (stabilita dalla Legge di Bilancio 2025 per il triennio 2025-2027) relativamente a: beni e servizi ceduti o prestati dal datore di lavoro (buoni spesa / buoni carburante, ecc.), somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche (luce, gas, acqua), somme per il pagamento dell’affitto e degli interessi sul mutuo relativi alla prima casa.
NUOVE REGOLE PER I FONDI PENSIONE (commi 201 205)
Da luglio 2026 chi viene assunto per la prima volta aderisce in automatico al fondo pensione previsto nel contratto di lavoro, in base al nuovo meccanismo di silenzio-assenso. Se si vuole aderire a un fondo diverso o si vuole lasciare il TFR in azienda bisogna indicarlo esplicitamente entro 60 giorni dall’assunzione. In qualsiasi momento, se si è deciso di lasciare il TFR in azienda si può cambiare idea e destinarlo a un fondo, mentre l’opposto non è possibile una volta destinato il trattamento di fine rapporto a un fondo pensione non è più possibile riportarlo in azienda. Queste regole si applicano ai lavoratori del settore privato, a eccezione di quelli domestici
Per chi è già stato assunto in passato e quindi ha già avuto l’opportunità di scegliere se destinare il TFR a un fondo pensione o meno si applica il meccanismo del silenzio-assenso, ma tenendo conto delle decisioni già prese in passato, chi ha scelto di destinare il TFR a un fondo pensione continuerà a versare il TFR senza variazioni, chi ha deciso di lasciare il TFR in azienda dovrà confermare la sua scelta.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (commi 153 – 155)
Per assunzioni nel 2026 è previsto un esonero parziale della quota contributiva datoriale (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi, riferito a assunzioni a tempo indeterminato (no dirigenti), trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel 2026.
L’attuazione è demandata a un prossimo decreto ministeriale (misure operative e criteri).
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI (commi 210 – 213)
Dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto un esonero totale dei contributi datoriali in caso di assunzione di donne madri con almeno tre figli minori di 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, limite massino 8.000 euro annui, durata complessiva 24 mesi (12 mesi in caso di contratto a termine), 18 mesi se trasformato a tempo indeterminato, sono esclusi i rapporti di lavoro domestici e in apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri e/o riduzioni.
INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE O RIMODULAZIONE A TEMPO PARZIALE (commi 214 – 218)
Dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la riconciliazione tra attività lavorativa e vita privata, è prevista una misura “doppia” a valere sia per i lavoratori che per le lavoratici. La norma stabilisce un criterio di priorità (non un automatismo) per trasformare un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rimodulare un part-time già in essere ad esempio riducendo le ore di lavoro.
Questa priorità spetta ai lavoratori che hanno almeno 3 figli conviventi, i figli non devono avere compiuto 10 anni (se c’è un figlio con disabilità, il limite dei 10 anni non si applica, ma resta fermo il requisito dei tre figli conviventi).
L’incentivo per il datore di lavoro è l’esonero contributivo, solo per la quota a carico del datore di lavoro, per la durata di 24 mesi ed ha un tetto massimo di 3.000 euro annui.
La trasformazione/rimodulazione deve essere concordata tra le parti e deve essere garantito il mantenimento del monte ore complessivo di lavoro.
LAVORATRICI MADRI CON DUE O PIU’ FIGLI: INTEGRAZIONE REDDITO 2026 (commi 206 – 207)
Il comma 206, della Legge di Bilancio 2026, posticipa dal 2026 al 2027 l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 a favore delle lavoratrici madri, sia dipendenti che autonome.
Per il 2026 è previsto un intervento transitorio di integrazione al reddito pari a 60 euro mensili per lavoratrici madri (dipendenti o autonome) con due figli, fino al compimento del 10 anno del più giovane, a condizione di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
La medesima integrazione spetta anche alle lavoratrici madri con più di due figli e con reddito la lavoro entro la medesima soglia, purché il reddito non derivi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, o comunque per i soli mesi non coincidenti con periodo di lavoro a tempo indeterminato.
CONGEDI PARENTALI E CONGEDI PER MALATTIA FIGLI (commi 219 -220)
I congedi parentali sono estesi anche ai genitori di figli di età compresa tra 12 e 14 anni (inclusi casi di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento, consentendo la fruizione dei congedi fino al quattordicesimo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in luogo del precedente limite dei dodici anni.).
Per i congedi per malattia dei figli sopra i tre anni è previsto l’innalzamento da 5 a 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore; resta la disciplina della non retribuzione, con copertura contributiva figurativa.
PROLUNGAMENTO CONTRATTI A TERMINE IN SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI IN CONGEDO (comma 221)
È prevista la possibilità di prolungare il contratto (anche in somministrazione) stipulato in sostituzione di una lavoratrice in congedo, per un ulteriore periodo di affiancamento al rientro, entro il limite massimo del primo anno di età del bambino.