Il “NUOVO” IPER AMMORTAMENTO

 

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) è stata confermata la riproposizione a favore delle imprese, in luogo del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, dell’iper ammortamento per gli investimenti in:

  • beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
  • beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.

 

I beni devono essere prodotti in uno Stato UE / SEE (Spazio Economico Europeo).

L’agevolazione, rappresentata da una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni con conseguente determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, è riconosciuta per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2026 – 30.9.2028.

 

La Legge di Bilancio 2026 prevede all’art. 1, commi da 427 a 436 la (re)introduzione a favore delle imprese del c.d. “iper ammortamento”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d’imposta “Industria 4.0” (ancora fruibile per gli investimenti in beni materiali “prenotati” entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) e “Transizione 5.0” (applicabile per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più fruibile per il 2026).

Rispetto al DDL originario, in sede di approvazione, non sono state confermate le (maggiori) agevolazioni previste per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (investimenti nei c.d. “beni green”).

 

SOGGETTI INTERESSATI

L’agevolazione in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata:

  • al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

 

SOGGETTI ESCLUSI

L’agevolazione esame non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L’agevolazione non è altresì riconosciuta:

  • ai lavoratori autonomi;
  • ai contribuenti forfetari, posto che gli stessi determinano il reddito applicando lo specifico coefficiente di redditività ai ricavi / compensi. I costi sostenuti (compresi quelli per l’acquisto dei beni ammortizzabili) non rilevano per la determinazione del reddito;
  • alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per le quali è riconosciuto uno specifico credito d’imposta, di seguito illustrato).

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

  • effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data successiva);
  • in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). L’investimento deve avere ad oggetto:
  • beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura.
L’elenco dei beni agevolabili corrisponde soltanto “in parte” a quello delle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) per le quali spetta(va) il previgente iper ammortamento, credito d’imposta “Industria 4.0” / “Transizione 5.0”;
  • beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2,D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Relativamente all’autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n. 181/2023, ossia:

  1. a) moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  3. c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

 

MAGGIORAZIONE SPETTANTE

La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell’investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

In particolare per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata.

Importo investimento Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000 180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 50%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La maggiorazione in esame ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

La stessa non produce effetti ai fini IRAP, anche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile con il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97.

 

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE

A differenza dei regimi passati, più “automatici” nella loro applicazione contabile, il nuovo iper ammortamento richiede una partecipazione attiva e documentata sin dalle prime fasi dell’investimento.

La bozza del decreto delinea una procedura in tre step obbligatori:

  1. comunicazione preventiva: da trasmettere per ciascuna struttura produttiva. Serve a “prenotare” le risorse e a descrivere il progetto di investimento;
  2. comunicazione di conferma: da inviare entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo del GSE. Qui l’impresa deve dimostrare di aver versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, fornendo i dati identificativi delle fatture;
  3. comunicazione di completamento: da trasmettere entro il 15 novembre 2028. È l’atto finale che certifica la chiusura dell’investimento e il possesso di tutta la documentazione tecnica e contabile.

Il GSE avrà un ruolo di “controllore attivo”: entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni, risponderà con l’esito delle verifiche o con una richiesta di integrazioni (da fornire in ulteriori 10 giorni).

Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato.

 

CUMULABILITA’

L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.

È esclusa la cumulabilità dell’iper ammortamento con il credito d’imposta “Industria 4.0” (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2025).

 

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

Le cessioni dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all’estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la decadenza dalla stessa.

Il beneficio non viene meno se nel periodo d’imposta della cessione l’impresa provvede alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori.

Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).

 

ACCONTI IRPEF / IRES 2026

Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.

 

ADEMPIMENTI RICHIESTI

La documentazione richiesta è la seguente:

  • Perizia Asseverata: Obbligatoria per beni > € 300.000 (Ing./Perito iscritto all’albo o Ente Certificatore). La perizia deve attestare non solo le caratteristiche tecniche dei beni (Allegati IV e V della L. 199/2025) e l’interconnessione, ma anche il rispetto dei requisiti energetici per gli impianti di autoconsumo.
  • Autocertificazione: Ammessa (firma Legale Rappresentante) solo per beni < € 300.000.
  • Dichiarazione di Origine (Beni UE/SEE): Rilasciata dal produttore per beni Allegato IV e autoproduzione (esclusi PV tipo B e C che hanno regole proprie).
  • Dichiarazione Origine Software: Rilasciata dal produttore (indicazione sede sviluppo, attestazione 50% valore sviluppo in UE/SEE, componenti open source).
  • Certificazione Contabile: Rilasciata da un revisore contabile (anche esterno se l’impresa non ha obbligo di revisione) che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.

 

CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a terzi / destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero in caso di mancato riscatto del bene in leasing entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in materia di investimenti sostitutivi e pertanto l’impresa può continuare ad usufruire dell’agevolazione a condizione che provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.

 

Di seguito le tabelle con l’elenco dei beni agevolabili:

  • Tabella IV Legge n. 199/2025 –> LINK
  • Tabella V Legge n. 199/2025 –> LINK