Legge di Bilancio 2023 

 

Di seguito riportiamo i principali interventi contenuti nella c.d. Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022), pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 303 del 29 dicembre 2022.

 

Estensione del credito d’imposta energia e gas

(art. 1, c. 2 – 9 e 45 – 50)

Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

–      45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;

–      35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;

–      45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;

–      45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Novità in materia di “Superbonus”

(art. 1, c. 10 e 894 – 895)

Con l’art. 9, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, il Legislatore è intervenuto sugli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla Finanziaria 2022, ai possibili soggetti beneficiari della detrazione “maggiorata” e alla rateizzazione dei crediti derivanti dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.

Con particolare riferimento all’ambito temporale di applicazione della detrazione del 110% per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, si ricorda che il comma 8-bis del citato art. 119:

·          prima del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, in applicazione delle proroghe disposte dalla Finanziaria 2022, dispone(va) che la detrazione è riconosciuta nella misura del:

□       110% fino al 31.12.2023;

□       70% nel 2024;

□       65% nel 2025;

  • a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, dispone che la detrazione è riconosciuta nella misura del: 110% fino al 31.12.2022;

□       90% nel 2023;

□       70% nel 2024;

□       65% nel 2025.

Il comma 2 del citato art. 9 prevede che tali nuovi termini e misure non si applicano:

  • agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
Novità in materia di “Superbonus”

*segue*

(art. 1, c. 10 e 894 – 895)

  • “agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;
  • agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Ora in sede di approvazione sono state riviste / estese le fattispecie alle quali non sono applicabili i nuovi termini / misure previsti dal c.d. Decreto Aiuti-quater”, disponendo che gli stessi non riguardano:

  • gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022 (data antecedente al 19.11.2022, data di entrata in vigore del DL n. 176/2022), a condizione che: tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;

per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che: tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;
Novità in materia di “Superbonus”

*segue*

(art. 1, c. 10 e 894 – 895)– segue

·                    per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

 

  • gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dal comma 8-bis in esame prima del c.d “Decreto Aiuti-quater”, ossia il riconoscimento della detrazione nella misura del 110% fino al 31.12.2023.

Quanto sopra illustrato è entrato in vigore dal 29.12.2022

Regime forfettario (art. 1, c. 54) + Flat Tax incrementale (art. 1, c. 55 – 57) Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%).

A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.

Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

Vedasi ns. circolare informativa n. 2 del 19/01/2023

Acquisto prima casa da parte di under 36

(art. 1, c. 74 – 75)

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023.

In particolare per gli:

–       atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;

–       atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 è previsto l’esonero dal pagamento:

  • dell’imposta di registro;
  • delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
  • in compensazione nel mod. F24.

 

Detrazione IRPEF dell’Iva sull’acquisto di immobili da imprese costruttrici

(art. 1, c. 76)

Viene riproposta la detrazione IRPEF pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata

(art. 1, c. 100 – 105)

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
  • il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali

(art. 1, c. 106)

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali (per natura) dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva.

L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

E’ previsto il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:

  • nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
  • il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

(art. 1, c. 107 – 109)

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene però quest’anno incrementata dal 14 al 16%.

 

Il versamento dovrà avvenire in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Norme in materia di cripto-attività

(art. 1, c. 126 – 147)

Viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

Viene innanzitutto inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA

(art. 1, c. 148 – 150)

L’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona:

  • per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria)
  • per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività
  • per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.

La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

“Tregua Fiscale”

(art. 1, c. 153 – 159 e 166 – 251)

 

La Legge di Bilancio è intervenuta con specifiche disposizioni in materia di c.d. “tregua fiscale” aventi ad oggetto:

  • la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il “ravvedimento speciale” delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
  • la definizione agevolata degli atti di accertamento;
  • alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
  • la regolarizzazione dell’omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori;
  • la riproposizione di misure in materia di riscossione, con lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 e la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022

Vedasi in proposito la ns. circolare informativa n. 4 del 19/01/2023.

Bonus mobili

(art. 1, c. 277)

Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro (in precedenza 5.000 euro) l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Limite Utilizzo del Contante

(art. 1, c. 384)

È confermata la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

NB Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) il limite rimane pari a € 1.000
Bonus Psicologo

(art. 1, c. 538 )

In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1-quater, DL . 228/2021, è stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:

  • a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE;
  • O nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.
Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

(art. 1, c. 685 – 690)

A tutte le imprese che acqui stano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Mef, da adottare entro 120 giorni dal 1° gennaio 2023, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione Europea e nazionale.

Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione

(art. 1, c. 815)

Viene prorogata di ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.