Legge di Bilancio 2023 – “TREGUA FISCALE”

 

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) un rilevante numero di commi è dedicato alla c.d. “Tregua fiscale”, ossia ad una serie di disposizioni finalizzate alla regolarizzazione, in via agevolata, di violazioni di diversa natura, alla chiusura delle liti pendenti nonché alla rottamazione / stralcio delle cartelle.

 

Definizione agevolata degli AVVISI BONARI e delle rateazioni in corso

(art. 1, c. 153 – 159)

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 01.01.2023 (pertanto ricevuti a dicembre), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data (pertanto da gennaio 2023).

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 10%).
Definizione agevolata degli AVVISI BONARI e delle rateazioni in corso

*segue*

(art. 1, c. 153 – 159)

Il pagamento delle somme da versare a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis o a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73; potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (anziché le 8 rate previste se l’importo dell’avviso bonario risultava essere inferiore a 5.000 euro).

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono), che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Quanto versato è definitivamente acquisito e non è rimborsabile.

Regolarizzazione irregolarità formali

(art. 1, c. 166 – 173)

Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte IREPF, IRES, IVA e IRAP, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento con sanzioni “ridotte”

(RAVVEDIMENTO SPECIALE – violazioni non contestate)

(art. 1, c. 174 – 178)

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità (con dichiarazioni integrative) e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a  1/18 del minimo edittale irrogabile.

La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023. Sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (quadro RW).

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

(ATTI NON IMPUGNATI)

(art. 1, c. 179 – 185)

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC, nonché avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge (notifiche dal 02.11.2022 al 31.03.2023).

Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero.

È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

(RICORSI PENDENTI all’01.01.2023)

(art. 1, c. 186 – 205)

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti all’01.01.2023 (in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio), in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente all’01.01.2023 è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

La definizione si perfeziona per effetto: O della presentazione dell’apposita domanda; O del pagamento degli importi dovuti o della prima rata; entro il 30.6.2023. È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20 rate trimestrali) in presenza di importi superiori a € 1.000.

È esclusa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

(CONCILIAZIONE RICORSI PENDENTI ALL’01.01.2023)

(art. 1, c. 206 – 212

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

(RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE ALL’01.01.2023)

(art. 1, c. 213 – 218)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi

(art. 1, c. 219 – 221)

Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:

–      delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;

–      degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31.3.2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (prima rata entro il 31.3.2023). Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

(CARICHI PENDENTI FINO A 1.000 EURO)

(art. 1, c. 213 – 218)

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l’annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

 

La cancellazione automatica è esclusa con riferimento alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché all’IVA riscossa all’importazione.

 

Definizione agevolata ruoli

Rottamazione-quater

(ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO)

(art. 1, c. 231 – 251)

È prevista la definizione agevolata delle cartelle di pagamento relative ai ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessiinteressi di mora, sanzioni civili, somme aggiuntive e l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:

–       dovute a titolo di capitale;

–       maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

La rottamazione in esame è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali. L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili. La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.