IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DEI PRIMI DUE TRIMESTRI 2023

 

L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ha sostanzialmente prorogato alcuni contributi straordinari attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale; nello specifico, viene riconosciuto:

  • ai sensi del comma 3, un credito d’imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (ossia contatori aventi potenza impegnata pari o superiore a 4 kW), diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (“non energivore”), sempre che il prezzo medio abbia subìto nel quarto trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Si rappresenta, ad ogni modo, che tali imprese non possono beneficiare del credito d’imposta relativo alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata. Tale beneficio fiscale, infatti, è previsto normativamente solo in favore delle imprese “energivore” dal citato comma 2 della legge di bilancio 2023
  • ai sensi del comma 5, un credito d’imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4 (“non gasivore”), a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subìto, nel quarto trimestre 2022, un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.

In forza del comma 7 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, i crediti d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Tabella riassuntiva – Energia

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non energivore I trimestre 2023 Incremento del 30% della componente energetica nel IV trimestre 2022 rispetto al IV trimestre 2019 35% del costo sostenuto nel I trimestre 2023
Imprese non energivore II trimestre 2023 Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2019 10% del costo sostenuto nel II trimestre 2023

Tabella Riassuntiva – Gas

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non gasivore I trimestre 2023 Incremento del 30% del gas consumato nel IV trimestre 2022 rispetto al IV trimestre 2019 45% del costo sostenuto nel I trimestre 2023
Imprese non gasivore II trimestre 2023 Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2019 20% del costo sostenuto nel II trimestre 2023

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2023 e non possono essere richiesti a rimborso. In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti di imposta possono essere ceduti secondo le modalità previste dai provvedimenti n. 116285/2023 e n. 237453/2023 dell’Agenzia delle entrate.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate: vanno utilizzati i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

  • codice tributo 7011: credito di imposta energia primo trimestre 2023;
  • codice tributo 7013: credito di imposta gas primo trimestre 2023;
  • codice tributo 7016: credito di imposta energia secondo trimestre 2023;
  • codice tributo 7018: credito di imposta gas secondo trimestre 2023.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

 

Fonte: Circolare 24/E Agenzia Entrate