Legge di Bilancio 2023 – LAVORO E PREVIDENZA

 

Di seguito riportiamo i principali interventi contenuti nella c.d. Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022), pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 303 del 29 dicembre 2022, in materia di lavoro e previdenza.

Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

(art. 1, c. 63)

È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In proposito si ricorda che l’art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva:

–       sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

–       sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

 

Esonero contributi a carico del lavoratore

(art. 1, c. 281)

Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l’esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, L. 234/2021.

È previsto l’incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Pensione anticipata flessibile – quota 103

(art. 1, c. 283 – 287)

 

Viene introdotta, in via sperimentale per il 2023, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.  La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per i dipendenti privati, nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2022, il diritto decorre dal 1° aprile 2023, mentre per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Per i dipendenti pubblici è prevista una specifica decorrenza del trattamento pensionistico.

Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa (art. 1, c. 286 – 287) Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti, che pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio.

Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l’interessato a dover decidere se fruirne o meno. E’ prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra:

–       continuare a versare la quota di contributi a suo carico dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in modo da aumentare l’importo della pensione futura;

–       godere dell’incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all’accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa.

Non specificando se l’opzione possa essere revocata, la norma demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame.

Opzione donna

(art. 1, c. 292)

Viene riproposta per il 2023 il diritto al trattamento pensionistico “Opzione donna”, ma con nuovi requisiti.

Si applica nei confronti delle lavoratrici che al 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 3, L. 104/1992), o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità con 70 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata superiore o uguale al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, L. 296/2006. In questo caso la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Ape Sociale

(art. 1 c. 288 – 291)

La Legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di usufruire del cd. Ape Sociale.

L’APE Sociale, introdotto con la Legge n. 232/2016, consiste in una indennità erogata dall’Inps ad alcune categorie di lavoratori, che abbiano compiuto almeno 63 anni e che non siano già titolari di pensione diretta, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all’ottenimento della pensione anticipata.

L’importo erogato, per dodici mensilità all’anno, è pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non è soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro.

Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza

(art. 1, c. 294 – 296 e 299)

Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (comma 295) ed è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi INAIL, nel limite dell’importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità).

L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299).

Esonero under 36

(art. 1, c. 297 – 299)

Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l’esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017 (under 30, esonero al 50% fino a 3.000 euro) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299).

Esonero donne

L. 92/2012

(art. 1, c. 298 – 299)

Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L’esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti situazioni:

–       donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;

–       donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

–       donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da una accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

–       donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’Inps.

Smart working lavoratori fragili

(art. 1, c. 306 – 307)

Fino al 31 marzo 2023, i datori di lavoro, privati e pubblici, devono assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, per i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, D.L. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2022.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1 c. 342-354) La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.

L’art. 54-bis, co1, lettera b), DL n. 50/2017, il quale fissa I limiti complessivi di compenso affinchè una prestazione possa essere definita occasionale, subisce una modifica, prevedendo che l’importo complessivo passi da euro 5.000 a euro 10.000. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Per quanto riguarda il limite dimensionale riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali, possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Possono accedervi anche le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale.