Nuova disciplina delle auto Aziendali e “fringe benefit”
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 del 03 luglio 2025, ha fornito chiarimenti in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali a seguito delle novità introdotte a decorrere dal 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e della disciplina transitoria prevista dal Decreto Bollette (D.L. n. 19/2025).
Sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo.
La Legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del “fringe benefit”, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 01 gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo km annuo (definito in base alle tabelle ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug-in.
Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni il Legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, un periodo transitorio in cui è possibile applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit. In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. La circolare precisa inoltre che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso.
Un ulteriore aspetto analizzato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/2025 è quello dei casi per i quali non risulta applicabile la quantificazione del fringe benefit auto in via forfettaria (in base alla specifica disciplina in vigore o a quella transitoria) e si rende, pertanto, necessario fare riferimento alla regola generale dell’art. 51, comma 3 del TUIR in forza della quale il valore del fringe benefit va determinato secondo il “valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR, limitatamente alla componente di uso provato del bene, in questo caso del veicolo.
Ora, nella Circolare n. 10/2025 l’Agenzia estende l’applicazione del criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale anche nei casi di veicoli, ordinati entro il 31/12/2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a partire da luglio 2025.
Si propone di seguito una sintesi delle regole di determinazione del fringe benefit derivante dall’assegnazione di veicoli in uso promiscuo ai dipendenti.
| Data | Disciplina applicabile e ammontare fringe benefit | |
| Assegnazione fino al 30.6.2020 | Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore fino al 31.12.2019
Tassazione del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. |
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| Immatricolazione fino al 30.6.2020 | Assegnazione/riassegnazione dall’1.7.2020 | Valore normale ex art. 9, TUIR al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale. |
| Immatricolazione e assegnazione dall’1.7.2020 fino al 31.12.2024 | Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore al 31.12.2024
Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. |
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| Ordine
fino al 31.12.2024 |
Assegnazione dall’1.1.2025
al 30.6.2025 |
Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore al 31.12.2024
Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. |
| Assegnazione dall’1.7.2025 | Valore normale ex art. 9, TUIR al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale. | |
| Immatricolazione,
stipula contratto e assegnazione dall’1.1.2025 al 30 giugno 2025 |
Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore al 31.12.2024
Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. ovvero se più conveniente Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore dall’1.1.2025 Tassazione, in percentuale variabile dal 10% al 50% in base alla tipologia di trazione del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. . |
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| Immatricolazione/stipula contratto/assegnazione al dipendente dall’1.1.2025 | Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR in vigore dall’1.1.2025
Tassazione, in percentuale variabile dal 10% al 50% in base alla tipologia di trazione del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. |
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| Proroga contratto
(stesso dipendente e veicolo) |
Disciplina in vigore al momento di sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza | |
| Riassegnazione
(diverso dipendente e stesso veicolo) |
Disciplina applicabile da individuare sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione. | |