ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO E LAVORO AGILE
ADEMPIMENTI
Con la presente vogliamo ribadire ed evidenziare che, per tutte le aziende che impiegano nella propria attività personale dipendente e collaboratori, scatta per il datore di lavoro l’obbligo immediato di provvedere alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento.
Gli adempimenti sono definiti in maniera puntuale dal D.Lgs. 81/2008 e possono essere sintetizzati nel seguente elenco, utile ad ogni datore di lavoro come vera e propria checklist:
1 – il primo adempimento in capo al datore di lavoro è quello di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR); si tratta di una fotografia della realtà aziendale, mappa i rischi per la sicurezza ed è un adempimento obbligatorio per ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore, così come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008.
2 – Lo step successivo consiste nella nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, si tratta della figura che coordina tutte le attività riguardanti la tutela della sicurezza in azienda e può essere individuato in un collaboratore interno all’azienda, un professionista esterno o, in alcuni casi, può coincidere con il datore di lavoro.
3 – Ove l’attività lavorativa comporti potenziali rischi per la salute, il datore di lavoro organizza la sorveglianza sanitaria, nominandone il responsabile, ovvero il Medico Competente (MC), in base alle previsioni degli artt. 18, 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008. Il medico competente si occupa del piano di sorveglianza sanitaria, definendone prassi, scadenza, periodicità dei sopralluoghi e tipologia di visite mediche a cui adibire i lavoratori.
4 – Il datore di lavoro definisce i piani di informazione, formazione e (ove previsto) addestramento così come stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008; ogni lavoratore è tenuto a frequentare i corsi di formazione e ogni lavoratore a cui è stata attribuita una nomina dovrà frequentare ulteriori corsi di formazione specifica. Inoltre, se previsti dal DVR, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, veri e propri strumenti di lavoro obbligatori che hanno una funzione protettiva contro eventuali infortuni.
Gli adempimenti sopra descritti costituiscono obbligo normativo sancito non soltanto dal D.Lgs. 81/2008, ma anche dalla Costituzione (art. 41) e dal Codice Civile (art. 2087); questo implica che il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra comporta sanzioni anche in assenza di un evento dannoso, quale infortunio o malattia professionale.
LAVORO AGILE (smart working)
Legge 11 marzo 2026 n. 34: lavoro agile, informativa annuale e sanzioni
L’articolo 11 della legge 34/2026 introduce un nuovo comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 (TU) che recita:
“ per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”
Pertanto l’assolvimento degli obblighi di sicurezza connessi alla modalità di lavoro agile, in particolare quelli relativi all’utilizzo di videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta con cadenza almeno annuale
Si evidenzia che il contenuto dell’informativa già messa a disposizione dall’INAIL negli anni precedenti (allegata alla presente) risulta, nella sostanza, coerente con quanto richiesto dalla normativa. Nel caso, il testo potrà essere modificato e personalizzato in base alle vostre esigenze.
La Legge 34/2026 introduce anche una sanzione penale in caso di mancata consegna al lavoratore e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) l’informativa scritta annuale, il datore di lavoro è soggetto all’arresto da 2 a 4 mesi oppure all’ammenda da 1.708,61 a 7.403,61 euro (art. 55, comma 5).
Resta inteso che tale obbligo non sussiste qualora l’organizzazione lavorativa non preveda prestazioni in modalità agile.