Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) – modifiche al credito d’imposta transizione 5.0 e 4.0

 

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207), pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale  n. 305 del 31 dicembre 2024 ha apportato alcune modifiche relative alla disciplina del crediti di imposta transizione 5.0 e 4.0.

 

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 (commi 427-429)

Il comma 427 introduce modifiche al Piano Transizione 5.0, istituito dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Tra le novità, il credito d’imposta potrà essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismi accreditati, per progetti di innovazione realizzati presso le aziende clienti.

Un’altra importante novità riguarda la maggiorazione prevista per gli impianti fotovoltaici ritenuti ammissibili al credito d’imposta.

La nuova normativa estende l’elenco degli impianti agevolabili, includendo anche quelli specificati alla lettera a) dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 113/2024.

Secondo la nuova formulazione, “Gli investimenti in impianti che includono i moduli di cui alle lettere a), b) e c) concorrono a determinare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 130%, 140% e 150% del loro costo.”

 

Vengono modificate le aliquote del credito d’imposta riconosciute.

  • 35% del costo per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro, fino al limite massimo di 50 milioni di euro annui per impresa beneficiaria.

Inoltre, per risparmi energetici superiori al 6% o al 10%, l’aliquota del credito è riconosciuta nella misura del:

  • 40% del costo per investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per investimenti superiori a 10 milioni di euro.

Per risparmi energetici superiori al 10% o al 15%, l’aliquota del credito è riconosciuta della misura del:

  • 45% del costo per investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 15% del costo per investimenti superiori a 10 milioni di euro, eliminando lo scaglione intermedio.

Riassumendo:

Per le società di locazione operativa, il risparmio energetico può essere determinato sulla base dei consumi della struttura o del processo produttivo del noleggiante, oppure, in alternativa, su quelli del locatario, in linea con le norme del piano Industria 4.0.

È stata inoltre introdotta una “semplificazione” per il calcolo dei risparmi energetici nei progetti di innovazione. Tuttavia, sarà necessario un chiarimento più dettagliato e pratico da parte del GSE. In questo contesto, sono stati aggiunti i commi 9-bis e 9-ter, che prevedono quanto segue:

9-bis: Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici, gli investimenti in beni inclusi nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che presentano un miglioramento misurabile dell’efficienza energetica in base a norme o prassi di settore, e che sostituiscono beni materiali con caratteristiche tecnologiche simili completamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della richiesta di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico totale della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente nella misura del 3% e del 5%. Rimane comunque possibile dimostrare un contributo al risparmio energetico superiore a tali valori.

9-ter: La riduzione dei consumi energetici è considerata raggiunta per i progetti di innovazione realizzati tramite una ESCo, a condizione che sia previsto un contratto EPC (Energy Performance Contract) che specifichi l’obiettivo di una riduzione dei consumi della struttura produttiva situata in Italia di almeno il 3% o, in alternativa, una diminuzione dei consumi dei processi coinvolti nell’investimento pari ad almeno il 5%.

Novità in tema di cumulabilità

La nuova normativa introduce la possibilità di cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni, comprese quelle destinate agli investimenti nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno e nelle Zone Logistiche Semplificate, precedentemente escluse. Inoltre, contrariamente a quanto indicato in passato nelle FAQ del GSE, la Legge di Bilancio consente il cumulo con misure parallele finanziate, anche in parte, con risorse dell’Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le stesse voci di spesa per i singoli investimenti del progetto di innovazione. In ogni caso, è previsto che l’importo complessivo delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.

 

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 (commi 445-448)

Per gli investimenti in beni strumentali ad elevata tecnologia eseguiti nel 2025, il credito d’imposta del 20%, in origine riconosciuto senza condizioni, ora viene invece limitato a un plafond massimo di spesa nazionale (pari a 2,2 miliardi di euro) superato il quale non vi è più il diritto al credito stesso.

Quindi, mentre in passato effettuando l’investimento si aveva la certezza dell’ammontare del credito spettante, dal 2025 questo importo è subordinato alla verifica dell’intero ammontare degli investimenti a livello nazionale.

Gli investimenti sono soggetti a comunicazione preventiva affinché il Ministero possa controllare il raggiungimento del limite di spesa.

In pratica ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui sopra, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato sulla base del modello di cui al Decreto Direttoriale 24 aprile 2024

Segue una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta.

Il Mimit trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa il Mimit ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Dal 2025, inoltre, l’agevolazione 4.0 riguarda i soli beni strumentali materiali, mentre il bonus non è più previsto per i beni immateriali (in particolare i software).