Il nuovo regime de minimis

 

La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.

Ogni impresa, sempre definita come impresa unica, potrà beneficiare del nuovo plafond che passa da 200.000 euro a 300.000 euro, nel triennio a partire dal 1° gennaio 2024.

Restano invariate le principali caratteristiche ovvero:

  • il “de minimis” è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;
  • il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile
  • gli aiuti “de minimis” sono concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, propriamente al decreto di concessione indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi
  • la necessità di procedere al calcolo dei vari plafond “de minimis” non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.

 

Nello specifico si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa richiedente l’incentivo e lungo tutta la catena di partecipazioni:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Da segnalare che la dimensione del gruppo deve essere calcolata solo a livello del singolo Stato membro, ovvero si tiene conto dei collegamenti solo delle imprese con sede in Italia.

Il concetto di impresa unica riguarda quindi esclusivamente la dimensione nazionale del gruppo.

 

IL NUOVO CALCOLO DEL TRIENNIO

Si hanno dei dubbi di interpretazione sul calcolo del triennio su base mobile da tenere in considerazione per il nuovo regime “de minimis“.

Nell’attesa di chiarimenti ufficiali da parte della Commissione Europea, prudenzialmente si consiglia, a far data dal 1° gennaio 2024, di tenere in considerazione per il calcolo del plafond gli incentivi concessi nel 2021, 2022, 2023 e di quelli che si richiederanno nel 2024.