Riforma dello Sport – inquadramento dei lavoratori sportivi dal 1° luglio

 

Il quadro normativo della Riforma dello Sport non è ancora completato e, nonostante manchino ancora chiarimenti in merito ad alcuni aspetti (anche applicativi), il prossimo 1° luglio entreranno in vigore le novità previste dalla Riforma dello Sport per quanto riguarda il lavoro sportivo.

 

L’attuale regime dei compensi sportivi quali “redditi diversi” (art. 67, c. 1, lett. m), del TUIR) sarà abrogato dal prossimo 1° luglio; così tutti coloro che percepiranno un compenso da A.S.D./S.S.D. saranno considerati “lavoratori”.

Ne consegue che, tutti i soggetti a cui le A.S.D./S.S.D. riconoscono un compenso, potranno essere sostanzialmente suddivisi in quattro grandi macrocategorie:

  1. i lavoratori sportivi (che potranno operare sia nel settore dilettantistico che professionistico);
  2. i collaboratori coordinati e continuativi di natura amministrativo-gestionale;
  3. gli amministratori;
  4. gli addetti agli impianti sportivi e i professionisti non sportivi.

I lavoratori rientranti nella prima categoria sono specificamente individuati dall’art. 2 del D.LGS. 36/2021 (anche se una vera definizione viene fornita solo per il “direttore di gara”) e sono: gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gara.

Sussistendo i presupposti, l’attività di lavoro sportivo potrà essere sia di natura subordinata che di natura autonoma (collaborazione coordinata e continuativa o partita IVA autonoma).

La collaborazione coordinata e continuativa potrà essere utilizzata per i lavoratori sportivi, ove ricorrano i seguenti requisiti:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superano le 18 ore settimanali (24 ore settimanali secondo il correttivo alla norma in corso di approvazione); è escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

L’applicazione di tali previsioni, comportano delle (comprensibili e) oggettive difficoltà nell’inquadrare i rapporti di lavoro nell’una o nell’altra tipologia; sarà quindi necessario effettuare un’analisi puntuale dei singoli rapporti in essere e, ove sussistessero i requisiti per inquadrare il rapporto lavorativo quale co.co.co., valutare la possibilità di “certificare” il contratto di lavoro.

L’apertura della partita IVA deve essere invece rappresentativa di un corretto rapporto di collaborazione di natura professionale; qualora lo svolgimento dell’attività del lavoratore sportivo – soprattutto nel caso di istruttori e preparatori atletici – costituisca “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo” l’apertura della partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta, a maggior ragione, se in presenza di una pluralità di committenti (associazioni e società sportive, privati e/o altri operatori commerciali). Si aggiunga che in caso di opzione per il regime forfettario i costi fiscali e previdenziali (sopra le soglie di esenzione) e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti.

Con le novità normative è altresì venuta meno la possibilità di utilizzare le prestazioni occasionali in quanto non più compatibili con un’attività lavorativa svolta ora in modo non più occasionale.

Inoltre è previsto espressamente che i dipendenti pubblici che assumono anche il ruolo di lavoratori sportivi, devono essere espressamente autorizzati allo svolgimento di attività sportive a titolo oneroso da parte dell’Amministrazione di competenza (è previsto il meccanismo del silenzio-assenso).

 

Con riferimento ai rapporti di natura amministrativo-gestionale (disciplinati dall’art. 37 del D.LGS. 36/2021), è da sottolineare che gli stessi non sono considerati lavoratori sportivi; non si applicherà quindi la presunzione delle ore prevista per i lavoratori sportivi e non sarà inoltre necessario che siano tesserati dall’A.S.D./S.S.D. (obbligo che invece si ritiene esistere per i lavoratori sportivi).

Gli stessi potranno essere inquadrati attraverso un rapporto di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa o partita IVA autonoma) o subordinato.

 

I carichi contributivo, fiscale e assicurativo previsti dalla riforma dello sport per le co.co.co. (sia sportive che amministrativo-gestionali) che per i rapporti di natura professionale, sono così riassumibili:

INPS esente fino € 5.000
CONTRIBUTI MINORI (malattia /anf – maternità – dis coll) esente fino € 5.000
INAIL Nota (1)
IRPEF (2) Esente fino € 15.000
IRAP committente Nota (3)

 

(1) in attesa di modifiche, dovrebbe essere esente fino a € 5.000

(2) da cumulare anche i compensi percepiti fino a giugno 2023

(3) esente fino a € 84.000 (bozza correttivo bis)

 

I carichi previdenziali, fiscale e assicurativo in misura percentuale sono:

  CO.CO.CO. P.IVA A FORFAIT
INPS (1) 12,5% 12,5%
CONTIBUTI MINORI (malattia /anf – maternità – dis coll) 2,03% 1,23%
INAIL (2) 0,9% ==
IRPEF (3) 23% 5%(4)
ADD.LE COMUNALE (Padova) 0,70% ==

 

(1) 25%, con riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027 – 24% per i soggetti con altra copertura previdenziale

(2) aliquota allenatore, minimale/massimale mensile € 14/24; aliquota atleta 7,8%, minimale/massimale mensile: € 117/211

(3) aliquote IRPEF 2023: fino € 28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43% / sono applicabili le detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.co.), variabili in base al compenso e ai giorni di lavoro

(4) in ipotesi nuove iniziative: base imponibile 78% dei compensi annuali; al. 5% per i primi 5 anni; successivamente 15%

Il pagamento dei contributi verrà così suddiviso:

co.co.co. INPS, contributi minori e INAIL 1/3 a carico del collaboratore

2/3 a carico del committente (trattenuti nei cedolini paga)

p. IVA contributi INPS e contributi minori (no INAIL) a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi

 

Il pagamento delle imposte:

co.co.co. Irpef e addizionali a carico del collaboratore (trattenuti nei cedolini paga)

 

Considerato le radicali modifiche che la riforma apporterà al trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati e al fine di beneficiare dell’attuale disciplina, suggeriamo di procedere al pagamento dei compensi relativi al mese di giugno (ed eventuali mesi precedenti non ancora corrisposti) entro il prossimo 30/06.

 

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), attivo dal 31/12/2022, oltre a costituire ora l’unico strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, verrà dotato di alcune apposite funzionalità telematiche che consentiranno di eseguire gli adempimenti previsti per le co.co.co tra cui la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) e la trasmissione e/o comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informativi utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS).

L’utilizzo dello stesso è facoltativo e alternativo ai canali ordinari di comunicazione dei dati. La piena operatività del Registro avverrà solo successivamente all’individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici con un decreto attuativo (da adottare entro il 1° luglio 2023).

Per l’accesso al RAS sarà prevista la possibilità di conferire fino a 3 deleghe.

 

Gli adempimenti e le semplificazioni previsti al fine di facilitare la gestione dei rapporti di lavoro sportivo, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e per le co.co.co. sportive fino a € 15 mila annuali, grazie al correttivo alla norma in corso di approvazione, sono / saranno:

 probabile proroga adempimenti co.co.co. sportivi tramite il RAS al 31/10/2023 (correttivo bis in corso di approvazione);

  • probabile proroga versamenti INPS e contributi aggiuntivi co.co.co. sportivi al 31/10/2023 (correttivo bis);
  • probabile proroga adempimenti tramite il RAS (correttivo bis):

(*) la comunicazione preventiva attraverso il RAS potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (anziché entro il gg. precedente l’inizio del rapporto) e che l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro potrà essere adempiuto, sempre attraverso il RAS, in un’unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento;

  • probabile esenzione dall’obbligo assicurativo INAIL (e dai relativi adempimenti) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis);
  • probabile esenzione di alcuni obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro (D.V.R. e visita del medico del lavoro) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis);

 

Alle co.co.co. amministrativo-gestionali (che non potranno essere gestite mediante il RAS) non saranno applicabili tali semplificazioni, anche per compensi inferiori a € 5 mila: occorrerà pertanto da subito predisporre l’apertura della posizione INAIL azienda e le comunicazioni preventive al Centro Impiego per qualsiasi importo; occorrerà effettuare anche gli ulteriori adempimenti (LUL e UNIEMENS).

 

Le funzioni attribuite al RAS e le semplificazioni previste dal D.LGS. 36/2021 sono:

 

ADEMPIMENTO

 

FUNZIONI DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

 

SEMPLIFICAZIONI per CO.CO.CO SPORTIVI

 

Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro

 

Sarà inserita un’apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell’Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).

Tale funzione non sarà utilizzabile per i rapporti di natura amministrativo-gestionale che quindi dovranno essere formalizzati e comunicati secondo le attuali regole e modalità

 

 

Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021 Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00.

 

Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL

 

All’interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell’eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00.

L’obbligo di tenuta del L.U.L è adempiuto in via telematica all’interno di un’apposita sezione del Registro.

 

 

Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021

Non c’è l’obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l’importo di € 15.000,00.

 

Invio “UNIEMENS” all’INPS

 

Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all’interno del Registro

 

Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021

L’adempimento della Comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.

 

 

Oltre alle semplificazioni già previste agli artt. 28 e 35 del D.LGS. 36/2021, sono allo studio del Dipartimento dello Sport ulteriori funzioni del RAS volte a ridurre e semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico delle A.S.D./S.S.D.:

ADEMPIMENTO FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L’INSERIMENTO NEL REGISTRO
 

Predisposizione modello F24

 

Possibilità di generarlo tramite il Registro

 

 

Comunicazione all’INAIL e liquidazione saldo del premio dovuto

 

Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro

 

 

Predisposizione della Certificazione Unica

 

Generazione della Certificazione e predisposizione di file per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate mediante intermediario

 

 

Agire attraverso il RAS utilizzando direttamente le procedure semplificate consentirà sicuramente il risparmio dei costi professionali (adempimenti in materia di comunicazioni preventive, trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS, tenuta del Libro Unico del Lavoro ed emissione della Busta Paga)). L’utilizzo dello stesso però, come accennato, sarà parziale in quanto non utilizzabile ad esempio per le co.co.co. amministrativo-gestionali. Vi invitiamo pertanto a valutare la questione anche in ottica di efficienza oltre che di economicità e di confrontarVi nel merito con il soggetto che si occupa degli adempimenti in materia di lavoro (ove non fosse lo Studio Cassella).

 

In relazione ai rapporti di collaborazione sportiva in corso, che continueranno anche dopo il 01/07, nonché in relazione ai nuovi rapporti di collaborazione sportiva che saranno instaurati post 01/07, occorrerà decidere come procedere (e di conseguenza rivederne la relativa contrattualistica).

A tal fine intravediamo due soluzioni:

1. soluzione prudente: applicazione della normativa vigente, fino all’emanazione in Gazzetta Ufficiale delle attese nuove disposizioni correttive:

  • effettuare tramite un professionista, con le modalità ordinarie, tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sui rapporti di co.co.co., a partire dalla comunicazione preventiva entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro e compresa la predisposizione del Documento di Valutazione Rischi e la nomina del medico del lavoro;
  • assicurare tutti i co.co.co. sportivi presso l’INAIL, nelle categorie e con le tariffe, ad oggi previste;
  • valutare attentamente se i rapporti di co.co.co sportivi siano effettivamente “genuini” o rischino, per le caratteristiche di svolgimento, di poter essere riqualificati quali rapporti di lavoro subordinato, e nel dubbio, provvedere alla certificazione degli stessi;

2. soluzione confidente: attendere l’approvazione delle modifiche previste dal correttivo bis e le istruzioni operative del funzionamento del RAS ed effettuare gli adempimenti che saranno richiesti entro il 31/10 p.v.

La scelta non può che essere dettata da una valutazione soggettiva e puntuale delle situazioni, tenendo anche conto del numero dei collaboratori, dei relativi compensi, degli oneri relativi agli adempimenti, e della propensione al rischio di ciascuno (ancorché relativo, considerate le dichiarazioni operate ufficialmente dai ministri competenti).

 

Per i lavoratori sportivi che sono anche dipendenti della pubblica amministrazione occorre provvedere alla richiesta della prevista autorizzazione, per far decorrere il prima possibile la procedura del silenzio-assenso al decorrere dei 30 giorni (in assenza di autorizzazione e/o di decorso del termine tali soggetti non potranno operare quali collaboratori retribuiti ma dovranno operare come volontari).

 

Per i lavoratori sportivi che operano con minori occorre, come in passato, provvedere alla richiesta presso la Procura della repubblica competente del certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia.

 

Per i soggetti che operano effettivamente come volontari, in attesa delle indicazioni circa l’obbligo assicurativo, è opportuno predisporre un verbale dell’Organo Direttivo (ove collegiale) che disponga l’affidamento gratuito degli incarichi, una lettera di accettazione dell’impegno gratuito da parte del volontario e provvedere all’attivazione – anche in forma libera – di un registro dei volontari sul quale riportare i dati anagrafici del collaboratore, l’attività svolta e l’inizio del rapporto.

 

Con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro per la valutazione dei luoghi di lavoro e la predisposizione, ove dovuta, degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro vi invitiamo a contattare dei consulenti specializzati in materia.

 

Infine, e con riferimento alla distribuzione indiretta di utili, sottolineiamo che viene ampliata la platea dei soggetti da monitorare anche a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, rinviando alle disposizioni del terzo settore per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, tra cui: “la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi”.

 

Fonte: Fiscosport, Euroconference