D.L. 144/2022 (c.d. DECRETO “AIUTI-TER”)
Sommario
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi introdotti dal Decreto in oggetto, rimandando ad eventuali approfondimenti in caso d’interesse.
BONUS ENERGETICI ALLE IMPRESE
Incrementate le agevolazioni, già riconosciute per il primo, secondo e terzo trimestre, a favore delle:
- imprese “energivore” e non energivore”;
- imprese “gasivore” e “non gasivore”;
per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale consumati nei mesi di ottobre / novembre 2022, a fronte dell’incremento del relativo costo.
Ora il D.L. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022, n. 223, ripropone le citate agevolazioni con alcune modifiche, quali l’estensione della platea dei beneficiari e la riduzione a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW) della soglia di potenza del contatore oltre la quale è possibile accedere al credito d’imposta per le imprese non energivore.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE” – Art. 1, comma 1
Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese energivore, ossia i soggetti individuati dai Decreto MISE 21.12.2017.
L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE” – Art. 1, comma 3
Il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è disciplinato dal comma 3 del citato art. 1.
Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” – Art. 1, comma 2
Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese gasivore, ossia i soggetti che:
- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE” – Art. 1, comma 4
Il comma 4 dell’art. 1 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese non gasivore.
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS / ENERGIA – Art. 1, comma 5
Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 1 in esame, qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore, la quale provvederà nel termine dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.
FINANZIAMENTI PER I COSTI ENERGETICI
Prevista la concessione a titolo gratuito delle garanzie prestate da Sace Spa (articolo 15, Dl 50/2022) sui prestiti bancari alle imprese per il pagamento delle fatture derivanti dai consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
A tal fine, va documentato che sono state riconosciute condizioni economiche di maggior favore, ossia che il tasso d’interesse applicato al finanziamento non supera, al momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei Btp di durata pari a quella del finanziamento stesso.
Vanno rispettate le norme comunitarie in materia di regime “de minimis” definite dalla Commissione nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
L’ammontare garantito del finanziamento, in presenza di determinati requisiti, può essere elevato entro un importo non superiore a 25 milioni di euro.
Per la stessa finalità, cioè la copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture energetiche emesse negli ultimi tre mesi del 2022, anche la garanzia del Fondo per le Pmi (articolo 2, comma 100, lettera a, legge 662/1996) su finanziamenti successivi alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti-ter” può essere concessa a titolo gratuito, nel rispetto delle medesime condizioni dettate per le garanzie Sace, nella misura massima dell’80% dell’importo.
SEMPLIFICAZIONI PER PUBBLICI ESERCIZI
Prorogata fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, l’applicazione della norma del “Decreto Ristori” secondo la quale, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili (dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande non sono tenuti ad acquisire preventivamente le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e non sono obbligati al limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione (articolo 9-ter, comma 5, D.L. 137/2020).
Fonte SEAC