Decreto Legge 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità” – sostegno alla liquidità delle imprese

 

Con il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 cd. “Decreto Liquidità”, pubblicato in edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state implementate delle misure a sostegno della liquidità delle imprese.

 

Gli interventi per sostenere la liquidità delle PMI, inseriti nel Decreto, si dividono in due categorie:

  1. Fondo Centrale di Garanzia PMI à possibilità per le PMI di accedere a finanziamenti sostenuti dalle garanzie rilasciate dal Fondo (art. 13 del “Decreto Liquidità”).
  2. Garanzia SACE spa à possibilità di accedere a finanziamenti garantiti da Sace spa (art. 1 del “Decreto Liquidità”), a condizione che abbiano già esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia.

Le condizioni di accesso, i costi e le modalità di utilizzo, sono riepilogate di seguito.

 

Le regole generali di ammissione alla garanzia per le PMI (Fondo Centrale di Garanzia ex art. 13 del “Decreto Liquidità”) sono:

  • la concessione di garanzia gratuita all’80% (innalzabile al 90% solo previa decisione della Ce ex art. 108 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europera (Tfue)), dei finanziamenti bancari o di altri intermediari finanziari;
  • la copertura della riassicurazione potrà essere elevata al 100% se importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia (previa autorizzazione della Ce ex art. 108 Tfue);
  • le imprese non devono avere debiti bancari classificati come “sofferenze”;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5milioni di euro;
  • la durata massima del finanziamento non può eccedere i 72 mesi (e non vengono precisati periodi di pre-ammortamento);
  • la garanzia è concessa senza la valutazione del modulo economico-finanziario di cui al D.M. 12/02/2019, tuttavia la banca dovrà valutare il merito creditizio dell’impresa sulla sola base di detto modulo economico-finanziario, escluso quello andamentale, e dovrà attendere la delibera di ammissione da parte del Comitato di gestione del Fondo;
  • il tasso di interesse non è prefissato, ma verrà stabilito dalla banca alla quale l’impresa si rivolge (presumibilmente sarà comunque un tasso vicino ai tassi di mercato).

 

Gli importi del finanziamento non potranno superare alternativamente:

  • il 25% del fatturato dell’impresa che risulta dall’ultimo bilancio depositato oppure dall’ultima dichiarazione fiscale (ovvero);
  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019, (o in caso di inizio nel 2019, sulla previsione dei costi salariali dei primi due anni di attività);
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le PMI e nei successivi 12 mesi per le imprese con meno di 499 dipendenti.

  

 

FINANZIAMENTI DEL 25% DEI RICAVI E FINO A 25.000 EURO

(Regola Speciale – art. 13 lett. m) del “Decreto Liquidità”)

 

Alle PMI ed agli esercenti arti e professioni saranno concessi, da banche, e da altri intermediari finanziari, con garanzia gratuita al 100% fornita dal Fondo centrale di garanzia e purchè le imprese non abbiano crediti classificati in sofferenza, finanziamenti fino a 25.000 euro.

 

Le regole generali di accesso sono:

  • i richiedenti non saranno sottoposti a valutazioni di merito creditizio (anche se è presumibile che il richiedente sarà ugualmente attenzionato dalla banca);
  • le banche non dovranno attendere la delibera di ammissione da parte del Comitato di gestione del Fondo;
  • il periodo di preammortamento, in cui l’impresa pagherà solo gli interessi, potrà essere al massimo di 24 mesi, poi inizierà il periodo di pagamento delle rate piene (per capitale ed interessi) con durata fra i 24 a 72 mesi;
  • gli importi erogabili non potranno superare il 25% del fatturato dell’impresa che risulta dall’ultimo bilancio depositato oppure dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta, col massimo di 25.000 euro;
  • il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e, sulla base delle più recenti quotazioni dei parametri base fissati nel D.L., si colloca fra l’1% e il 2% circa;
  • le imprese o i professionisti che richiederanno il finanziamento garantito al 100% dovranno autocertificare che la propria attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

 

N.B. Allegato (a questo link) alla presente il “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità”.

 

PMI CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI DI EURO

(Regola Speciale – art. 13 lett. n) del “Decreto Liquidità”)

 

Alle PMI ed agli esercenti arti e professioni saranno concessi, da banche, e da altri intermediari finanziari, con garanzia gratuita al 90%, elevabile al 100% a determinate condizioni e previa decisione della Ce ex art. 108 Tfue, fornita dal Fondo centrale di garanzia e purché́ le imprese non abbiano crediti classificati in sofferenza, finanziamenti fino a 800.000 euro.

 

Le regole generali di accesso sono:

  • la banca dovrà valutare il merito creditizio dell’impresa sulla base del solo modulo economico-finanziario e dovrà attendere la delibera di ammissione da parte del Comitato di gestione del Fondo;
  • La durata del periodo di pre-ammortamento in cui l’impresa pagherà solo gli interessi non è predeterminata dal decreto, ma solo la durata massima in 72 mesi;
  • gli importi erogabili non potranno superare il 25% del fatturato dell’impresa che risulta dall’ultimo bilancio depositato oppure dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta, col massimo di 800.000 euro;
  • il tasso di interesse non è predeterminato ma verrà stabilito dalle banche e da intermediari finanziari;
  • le imprese o i professionisti che richiederanno il finanziamento garantito al 100% dovranno autocertificare che la propria attività è stata danneggiata dallemergenza Covid-19.

 

 

INTERVENTO GARANZIA SACE spa

 

Le regole generali di accesso sono:

  • aver esaurito la propria capacità di utilizzo della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI;
  • la garanzia potrà essere rilasciata per ottenere un finanziamento pari al maggiore fra questi due importi:
  • il 25% del fatturato annuo come risultante dal bilancio approvato al 31.12.2019 o se non approvato come dichiarato da dati certificati;
  • il doppio del costo del lavoro sostenuto per l’anno 2019 come risultante dal bilancio approvato al 31.12.2019 o, se non approvato, da dichiarazione con dati certificati;

 

Sono escluse solo le imprese:

  • che, al 31 dicembre 2019, risultavano nelle condizioni previste dalla definizione di “impresa in difficoltà” di cui al Regolamento Ue n. 651/2014;che,
  • al 29 febbraio 2020, non risultavano presenti nelle “esposizioni deteriorate” della banca, come da normativa europea;

 

Inoltre:

  • la garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020;
  • i finanziamenti devono avere durata non superiore a 6 anni e la possibilità di accedere ad un periodo di pre-ammortamento fino a 24 mesi;
  • è previsto il costo della commissione annuale di garanzia nella misura dello 0,25% del finanziamento erogato, per il primo anno, dello 0,50% per il secondo ed il terzo anno e dell’1% dal quarto al sesto anno;

 

Le imprese dovranno rispettare alcuni impegni:

  • non approvare distribuzione di dividendi nei primi 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
  • gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali;
  • coprire i costi del personale, gli investimenti ed il capitale circolante;
  • impiegare i fondi ricevuti solo in attività d’impresa o in stabilimenti produttivi situati in Italia;
  • predisporre documentazione e attestazione apposite, rilasciate dal legale rappresentante, sul rispetto degli impegni.

Chi fosse interessato può ottenere il nominativo e i riferimenti di un soggetto che collabora con lo Studio e che può fornire ulteriori indicazioni oltre ad occuparsi dell’iter di presentazione della pratica.