Decreto Legge 41/2021 c.d. Decreto “Sostegni” – le nuove misure introdotte

 

Di seguito le misure introdotte dal D.L. 41/2021, c.d. Decreto “Sostegni”, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 e in vigore dal 23 marzo.

 

  1. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 23 marzo 2021 e a quei soggetti che alla stessa data hanno cessato l’attività.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita IVA nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro;
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro;
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

N.B. per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i ricavi cui fare riferimento sono quelli relativi al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021.

Per i soggetti in possesso del requisito del calo di fatturato e per quelli che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, è comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, in luogo dell’accredito su conto corrente bancario, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta. In tal caso, il credito non può essere ceduto ad altri soggetti.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare – esclusivamente in via telematica – apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Le modalità operative, il contenuto informativo e le tempistiche di presentazione di tale istanza sono state definite con il Provvedimento n. 77923 del 23/03/2021. Nello specifico, sarà possibile eseguire la trasmissione telematica dal 30 marzo 2021 e sino al 28 maggio 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida operativa relativa al contributo in argomento; detta guida è reperibile al seguente LINK.

 

  1. PROROGA PERIODO SOSPENSIONE ATTIVITÀ AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Viene prorogato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021.

 

  1. PROROGA ROTTAMAZIONE–TER E SALDO E STRALCIO

Con riferimento ai pagamenti delle rate della c.d. “Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio” scadenti nel 2020 e 2021, è disposto il differimento delle scadenze come segue:

  • entro il 31 luglio 2021 à per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021 à per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate per la “Rottamazione-ter” dall’articolo 3, c. 14-bis, del D.L. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal c. 198 dell’art. 1 della L. 145/2018, ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

 

  1. ANNULLAMENTO CARICHI AGENTE RISCOSSIONE

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto. Fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Tale disposizione, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

 

  1. DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI

Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative:

  • alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;
  • alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.

Possono accedere alla riduzione i soggetti con partita IVA che hanno subito un calo del volume d’affari (o dei ricavi/compensi in assenza della dichiarazione IVA) di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019.

L’Agenzia delle Entrate individua, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Tali soggetti possono godere dell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

 

  1. PROROGA CU, DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021, sono state stabilite alcune proroghe.

Nello specifico:

  • è prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate della Certificazione Unica e per la consegna al contribuente;
  • è prorogato al 31 marzo il termine per l’invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
  • è posticipato al 10 maggio la data a partire dalla quale l’Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata;
  • è prorogato al 10 giugno il termine entro cui occorrerà procedere alla conservazione informatica delle fatture elettroniche del 2019.