Legge di Bilancio 2024 Divieto Di Compensazione Con Ruoli Superiori a € 100.000

 

La Legge di Bilancio per l’anno 2024 introduce una nuova previsione atta a rendere più complicato l’utilizzo dei crediti fiscali vantati dal contribuente: in particolare, viene disposto un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a euro 100.000.

Tale previsione si affianca, senza sostituire, gli altri numerosi vincoli che riguardano l’utilizzo dei crediti fiscali, in particolare la previsione (articolo 31, D.L. 78/2010) che stabilisce la sanzione del 50% per le compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo pari a 1.500 euro.

 

Il divieto di compensazione

Il comma 94, articolo 1, Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) introduce un nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37, D.L. 223/2006, riguardante, tra gli altri, anche le regole di utilizzo dei crediti in compensazione.

In particolare, viene previsto che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (ossia, l’utilizzo in compensazione nel modello F24).

Tale vincolo opera nel caso in cui i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, così come nel caso in cui per tale ruolo/accertamento esecutivo non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il divieto di compensazione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate, ossia nel momento in cui sia intervenuto il totale pagamento degli importi dovuti; il fatto che la norma faccia riferimento alla “completa rimozione”, infatti, parrebbe lasciar intendere che nel caso di pagamento parziale dei ruoli non verrebbe meno il divieto, anche se i ruoli scaduti residui fossero divenuti di importo inferiore a 100.000 euro.

Evidentemente, anche l’annullamento del ruolo o dell’accertamento esecutivo, farebbe decadere il divieto di compensazione.

È incerto quale sia l’effetto della rateizzazione delle somme contestate: se la rateizzazione è in corso e risulta regolare, la compensazione è possibile?

Sul punto, visto il tenore letterale della nuova disposizione, vi sono molti dubbi.

Dal tenore letterale della norma, il divieto pare assoluto e non limitato all’importo del solo ruolo pendente. In altre parole, qualora vi fosse un ruolo scaduto di 130.000 euro e crediti compensabili di 500.000 euro (quindi per un ammontare ben superiori al debito), in ogni caso la compensazione sarebbe preclusa e, per poter procedere all’utilizzo in compensazione di ogni credito, occorrerebbe prima di tutto estinguere il ruolo.

Va inoltre osservato che il divieto in parola è posto, in via generale, alle compensazioni, con il rischio quindi che esso possa andare a coinvolgere tutti i crediti fiscali, non solo quelli erariali (il blocco pare quindi possa riguardare anche i crediti d’imposta introdotti da leggi speciali, che vengono indicati nel quadro RU, quali ad esempio i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali); al contrario, i debiti iscritti a ruolo derivanti dal recupero di crediti d’imposta esposti nel quadro RU, in quanto non sono debiti erariali, non dovrebbero creare il predetto vincolo alla compensazione.

La norma precisa inoltre che, ai fini della verifica delle condizioni per l’operatività del divieto di compensazione, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi:

  • 49-ter – l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio;
  • 49-quater – qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

 

N.B. Il nuovo divieto di compensazione trova applicazione a decorrere dal prossimo 1° luglio 2024; si auspica che entro quella data l’Agenzia delle entrate provvederà a fornire le necessarie indicazioni per applicare correttamente la disposizione in commento.