Legge di Bilancio 2024 – Lavoro e previdenza

 

Di seguito riportiamo i principali interventi contenuti nella c.d. Legge di Bilancio per il 2024 (Legge n. 213/2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 303 del 30/12/2023, in materia di lavoro e previdenza.

 

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

(art. 1, co. 15)

L’articolo 1, comma 15 reintroduce, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore nella misura pari al:

–       7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 1.923;

–       6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di euro 2.692.

L’esonero non si applica sulla 13ma mensilità sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre.

La retribuzione imponibile di riferimento viene parametrata su base mensile.

Nuovi limiti di esenzione per i fringe benefits

(art. 1, commi 16-17)

Per l’anno 2024 in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se di importo non superiore a euro 258,23 viene innalzato a euro 1.000,00 per:

–       il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

–       le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, dal gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato a euro 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico.

Detassazione dei premi di risultato

(art. 1, co. 18)

 

 

Come già previsto nel 2023 anche per il 2024 resta confermata la riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef da applicare alle somme erogate in ottemperanza di accordi di II livello per l’erogazione dei premi di risultato.

L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a euro 80.000,00.

 

Detassazione lavoro notturno e festivo settore turistico

(art. 1, commi 21-25)

Viene confermato dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuati nei giorni festivi.

Il sostituto di imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di non aver conseguito nel 2023 redditi superiori a euro 40.000,00.

Congedo parentale

(art. 1, co. 179)

 

Per due delle tre mensilità di congedo parentale non trasferibili ai sensi dell’art. 34 co. 1 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 viene elevata la relativa indennità nella misura:

 

–       dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;

–       del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

–       tali mesi vanno fruiti alternativamente tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino;

–       il periodo di congedo di maternità o di paternità deve terminare dopo il 31/12/2023.

Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli

(art. 1 commi 180 – 182)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali (IVS) a carico del dipendente:

–       nel limite massimo annuo di euro 3.000,00, riparametrato su base mensile;

–       a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;

–       con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In via sperimentale, per l’anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Assunzione vittime di violenza nel settore privato

(art. 1, commi 191-193)

 

Ai datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà, è riconosciuta una agevolazione contributiva consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di euro 8.000,00 annui.

 

L’esonero è riconosciuto alle donne con le seguenti caratteristiche:

 

–       vittime di violenza;

–       disoccupate;

–       beneficiarie del reddito di libertà.

 

L’agevolazione contributiva in esame spetta per:

–       12 mesi se l’assunzione viene effettuata a tempo determinato;

–       18 mesi se il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato;

–       24 mesi se l’assunzione viene effettuata a tempo indeterminato.

 

Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità

(art. 1, commi 210-216)

 

Dal 1° gennaio 2024 è istituito il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, le risorse del Fondo unico sono destinate a finanziare iniziative collegate alle seguenti finalità:

–       potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

–       promozione e realizzazione di infrastrutture anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità;

–       inclusione lavorativa e sportiva;

–       turismo accessibile;

–       iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro –sviluppo e dello spettro autistico;

–       interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

–       promozione della inclusione sociale delle persone sore e con ipoacusia.