NUOVE SPECIFICHE TECNICHE FATTURAZIONE ELETTRONICA
PREMESSA
L’Agenzia delle Entrate, nell’area “Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici” del proprio sito Internet, ha pubblicato la versione aggiornata delle Specifiche tecniche relative al tracciato .xml della fattura elettronica (ver. 1.9.1 – LINK) applicabile a decorrere dal 15/05/2026.
Tra le modifiche apportate si segnalano in particolare:
1. l’introduzione di un nuovo controllo (abbinato al nuovo codice errore “00327”) per le fatture elettroniche relative a cessioni / prestazioni a soggetti facenti parte di un GRUPPO IVA;
2. l’incremento del numero massimo di CODICI DESTINATARIO disponibili;
3. l’introduzione di una nuova codifica / dicitura utilizzabile nel blocco “AltriDatiGestionali” per le fatture di LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTI che fruiscono della franchigia / non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRPEF fino a € 15.000.
1. FATTURAZIONE A GRUPPO IVA
In considerazione del fatto che, ai sensi del D.M. 6.4.20218, in presenza di un Gruppo IVA, il rappresentante o il partecipante del Gruppo è tenuto a comunicare ai fornitori sia la partita IVA del Gruppo che il proprio codice fiscale (in qualità di soggetto che effettua l’operazione), in fattura è necessario che siano presenti sia il numero di partita IVA del Gruppo IVA che il codice fiscale del partecipante acquirente / committente.
Quanto sopra ha portato all’introduzione di un nuovo controllo delle fatture relative alla fattispecie in esame, riguardante la compilazione dei campi riservati all’indicazione del codice fiscale e della partiva IVA dell’acquirente / committente.
In particolare è ora previsto che, in caso di indicazione del IdFiscaleIVA del Gruppo IVA, SdI verifica che il codice fiscale sia presente e appartenga a uno dei partecipanti al Gruppo.
Conseguentemente, il file fattura viene scartato se il codice fiscale:
– non è indicato (codice errore “00326”);
– non risulta essere di un partecipante al Gruppo IVA (codice errore “00325”);
– assenza del IdFiscaleIVA e indicazione del codice fiscale, SdI verifica che il codice fiscale appartenga a uno dei partecipanti al Gruppo.
N.B. Se il codice fiscale indicato è quello del Gruppo IVA e non di uno dei partecipanti, il file fattura viene scartato con il nuovo codice errore “00327”.
2. NUMERO MASSIMO CODICI DESTINATARIO DISPONIBILI
Come noto il Codice Destinatario, costituito da 7 caratteri alfanumerici, identifica il canale telematico al quale recapitare la fattura e può corrispondere ad uno dei codici che SdI attribuisce ai soggetti, con canale accreditato in ricezione, che ne abbiano fatto richiesta attraverso la funzione “Richiesta codici destinatario B2B”, presente nel Sistema di Accreditamento.
La versione 1.9.1 delle Specifiche tecniche in esame ha aumentato il numero di codici destinatario che l’utente può richiedere, prevedendo un massimo di 300 codici.
3. NUOVA CODIFICA FATTURE SPORTIVI
A proposito di sportivi dilettanti con partita IVA le nuove specifiche valorizzano il reddito fatturato in esenzione con il nuovo blocco “AltriDatiGestionali” che ricordiamo essere un blocco informativo e facoltativo, che permette di inserire informazioni utili alla gestione della fattura elettronica e dei dati in essa contenuti.
Giova ricordare che l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021 dispone che ”i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.”.
Per i soggetti che applicano il regime ordinario, i compensi entro tale soglia sono esonerati dalla tassazione e dall’applicazione della ritenuta del 20%.
Per avere la disapplicazione della ritenuta, il lavoratore sportivo è tenuto a presentare al committente una autocertificazione che evidenzia l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno.
Per chi invece applica il regime forfettario, l’ammontare di reddito cui applicare il coefficiente di redditività non comprende appunto i primi 15.000 euro percepiti, che fungono da franchigia. Tale importo però concorre alla determinazione della soglia degli 85.000 euro per l’eventuale uscita dal regime agevolato.
Le nuove specifiche tecniche (versione 1.9.1) indicano che:
“Al fine di riportare in fattura il riferimento a compensi riferiti all’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del Decreto legislativo 36 del 2021, i quali godono di un’esenzione dall’imponibile fino a 15.000,00 euro annui, l’elemento <TipoDato> può essere valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”.
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
</AltriDatiGestionali>
Come indicato in premessa, le novità decorrono dal prossimo 15 maggio e segnaliamo che le indicazioni eventualmente riportate nel blocco <AltriDatiGestionali> non sostituiscono l’obbligo in capo al lavoratore sportivo di consegnare la suindicata autocertificazione per la non applicazione della ritenuta di acconto.
L’ Agenzia delle Entrate ha infatti specificato nella Risposta a consulenza giuridica n 14/2025 che: “ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto di imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, non applica la predetta ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo fino all’importo di 15.000 euro, se ha ricevuto all’atto del pagamento dal percettore l’autocertificazione di cui al citato comma 6-bis.”