Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali – scadenza per le piccole e micro imprese al 31/12/2025

 

Facendo seguito alla nostra circolare n. 6 del 21/02/2025, con la quale Vi avevamo informato sull’introduzione dell’obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali, ricordiamo che il termine ultimo per l’adempimento, per le micro e piccole imprese, è fissato al 31 dicembre 2025.

Alla luce della scadenza ormai prossima, riteniamo opportuno riepilogare il quadro normativo, le caratteristiche delle polizze, le esclusioni previste e le conseguenze per le imprese inadempienti, integrando gli aggiornamenti intervenuti successivamente alla nostra precedente comunicazione.

 

  1. Quadro normativo e scadenze

  • L’obbligo è stato introdotto dalla Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 commi 101-111, con decorrenza originaria fissata al 31/12/2024.
  • Con il D.L. 202/2024 (Milleproroghe) la scadenza era stata differita al 31/03/2025
  • Con il D.L. 39/2025 (conv. L. 78/2025) si è stabilita una disciplina differenziata:
    • Grandi imprese: obbligo dal 31/03/2025;
    • Medie imprese: termine prorogato al 01/10/2025;
    • Piccole e micro imprese – PMI (sono considerate piccole imprese sono quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; sono invece micro imprese sono quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro): scadenza definitiva al 31/12/2025

Le modalità attuative sono state definite dal D.M. n. 18/2025, pubblicato in G.U. il 27/02/2025, che disciplina massimali, franchigie, premi e condizioni contrattuali.

 

  1. Destinatari ed esclusioni

Obbligate sono tutte le imprese:

  • con sede legale in Italia,

oppure

  • con sede estera ma stabile organizzazione in Italia,

purché iscritte al Registro delle imprese.

Escluse invece:

  • le imprese agricole ex art. 2135 C.C. (copertura garantita dal Fondo mutualistico nazionale);
  • i professionisti;
  • immobili privi di valido titolo edilizio o gravati da abusi edilizi non sanati.

 

  1. Beni oggetto della copertura

Devono essere assicurati i beni iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (art. 2424, c. 1, voce B-II, nn. 1-3):

  • terreni e fabbricati (purché costruiti con regolare titolo edilizio o sanati);
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi:

  • veicoli iscritti al PRA;
  • mobili e arredi, macchine ufficio elettroniche;
  • merci, materie prime e prodotti finiti.

Nota: l’obbligo riguarda anche i beni detenuti dall’imprenditore a qualsiasi titolo (leasing, affitto, comodato), salvo siano già coperti da altra polizza.

La FAQ n. 1 del MIMIT specifica a riguardo che “L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa …. anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

 

  1. Eventi coperti

Le polizze devono coprire i danni derivanti da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Sono esclusi dall’obbligo altri eventi (es. grandine, allagamenti improvvisi, maremoti).

 

  1. Caratteristiche del contratto assicurativo
  • Franchigia / scoperto: non superiore al 15% del danno per PMI; per grandi imprese la percentuale è rimessa alla negoziazione.
  • Premi assicurativi: calcolati in funzione del rischio (ubicazione, vulnerabilità dei beni, misure preventive adottate), aggiornati periodicamente.
  • Massimali (D.M. 18/2025):
    • fino a 1 mln € → indennizzo pari alla somma assicurata;
    • da 1 a 30 mln € → almeno 70% della somma assicurata;
    • oltre 30 mln € e grandi imprese → determinazione libera tra le parti.
  • Polizze già in essere: obbligo di adeguamento al primo rinnovo/quietanzamento utile

 

  1. Conseguenze in caso di mancata stipula

Il mancato rispetto dell’obbligo comporta:

  • preclusione all’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle attivate in occasione di calamità;
  • per le PMI, esclusione dall’accesso alle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia;
  • esclusione da specifici incentivi gestiti dal MIMIT, tra cui:
    • Contratti di sviluppo;
    • Programmi Smart&Start;
    • Interventi per aree di crisi industriale (L. 181/89);
    • Fondi per economia circolare e start-up innovative

 

  1. Indicazioni operative

Alla luce della scadenza del 31 dicembre 2025, le imprese interessate dovranno:

  1. verificare le polizze esistenti, accertando la conformità ai nuovi requisiti;
  2. provvedere all’adeguamento al primo rinnovo utile o alla stipula di nuove coperture;
  3. valutare con il proprio assicuratore le condizioni di rischio (zona geografica, vulnerabilità dei beni, misure preventive adottate).