Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali

 

Il testo del Decreto di conversione del decreto c.d. “Milleproroghe”, approvato ieri alla Camera, conferma il termine del 31 marzo 2025 (senza ulteriori rinvii) per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Il termine originario era il 31 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) che ne ha introdotto l’obbligo.

Lo spostamento della decorrenza dell’obbligo si è resa necessaria per il fatto che manca il Decreto Attuativo di cui al comma 105 della Legge.

Una bozza di Decreto era stata sottoposta al Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la necessità di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica.

Inoltre, lo schema di Decreto, nella sua prima versione, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione, termine che nella versione definitiva, considerati i tempi ristretti, dovrebbe necessariamente essere ridotto.

Si attende, dunque, un nuovo testo del Decreto che recepisca le osservazioni del Consiglio di Stato.

L’introduzione dell’obbligo in questione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Sono interessate dall’obbligo le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 del C.C.. Sono dunque esonerati dall’obbligo i professionisti.

Sotto il profilo oggettivo, le polizze:

  • riguardano i beni individuati all’art. 2424 comma 1 del C.C., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega);
  • coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

È evidente che la classe di rischio dipende dalla tipologia di beni (più o meno vulnerabili) e dalla ubicazione degli stessi (ad esempio in elevata zona sismica).

Inoltre nel momento in cui si dovessero modificare i parametri di riferimento (nuovi investimenti aggiuntivi o trasferimento in altra zona dell’unità aziendale) occorrerà aggiornare la polizza.

La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Si segnala da ultimo che la L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) è intervenuta sulla disciplina dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, disponendo che (nuovo comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023) “al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo di cui al comma 101”, l’IVASS è tenuto a predisporre una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione (analogamente a quanto avviene per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la RC auto).