BONUS NATALE (Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167)

 

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024 al D.L. n. 167/2024, per vedersi riconosciuto il c.d. “BONUS NATALE”, il lavoratore dipendente deve ora soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti reddituali e familiari:

  1. titolarità, nell’anno di imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  2. imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione di lavoro spettante;
  3. presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, a tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che:
  • il bonus spetta anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico;
  • il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni purché risultino fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste, per loro, le detrazioni per figli a carico;
  • per risultare fiscalmente a carico è necessario essere titolari di reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso di figli fino a 24 anni di età.

Nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti reddituali e familiari richiesti dalla norma, il bonus spetta a uno solo di essi qualora siano:

  • coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
  • conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e 37, Legge n. 76/2016.
    Si tratta in questo caso, di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia.
    Ciò implica che, nel caso di due lavoratori dipendenti, non coniugati o non uniti civilmente, i quali pur convivendo, non abbiamo denunciato il loro rapporto all’Anagrafe, il bonus Natale spetta ad entrambi con la conseguenza che, in tali ipotesi, si assiste, a parità di nucleo familiare ma non giuridicamente riconosciuto, al cumulo dell’agevolazione.

Per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore deve farne espressa richiesta tramite la dichiarazione rinvenibile a questo LINK, il datore di lavoro provvederà ad inviarla, compilata e firmata, allo Studio Cassella prima della elaborazione della tredicesima mensilità.

Alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 167/2024, il lavoratore deve anche fornire il codice fiscale del coniuge non legalmente ed effettivamente separato o del convivente di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 dichiarando che lo stesso non è beneficiario del bonus.