Legge di bilancio 2024

 

La Legge 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), è stata pubblicata sulla S.O. n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2023. La Legge si compone di 21 articoli ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi fiscali.

 

Articolo Contenuto
Commi 45-46 Modifiche aliquote Iva

Per effetto delle modifiche apportate alla Tabella A) allegata al D.P.R. 633/1972:

a) viene meno l’aliquota ridotta del 5% per:

–       prodotti (assorbenti e tamponi) per la protezione dell’igiene femminile e coppette mestruali;

–       latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli)

b) l’aliquota del 10% compete a:

–       latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso (v.d. ex 19.02);

–       prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;

–       pannolini per bambini.

Inoltre viene confermata per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l’aliquota del 10% per la cessione di pellet di cui al n. 98).

Commi 52-53 Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati

Viene riproposta la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, di cui agli articoli 5 e 7, L. 448/2001, posseduti al 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir, con riferimento a dicembre 2023.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%.

Comma 63 Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi

Modificando l’articolo 4, D.L. 50/2017, viene elevata dal 21 al 26% l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.

Inoltre, qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta ovvero nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Commi 64-66 Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

Viene modificata, con decorrenza 2024, la disciplina delle plusvalenze su immobili introducendo una nuova lettera b-bis) nel comma 1 dell’articolo 67, Tuir stabilendo uno specifico regime per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020 (c.d. SUPERBONUS), che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Commi 64-66

segue

Ai sensi del successivo articolo 68, comma 1, Tuir, per tali immobili, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020, si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi di quanto sopra, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

A tali plusvalenze si può applicare l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 496, L. 266/2005, con le modalità ivi previste.

Comma 71 Disciplina IMU immobili

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica ai sensi della quale:

a) gli immobili si intendono posseduti anche quando sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir, funzionalmente o strutturalmente collegato la concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile solo le attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1995, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alla destinazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1995, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, a condizione che non determini la cessazione definitiva della strumentalità

Commi 78-85 Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, TUIR

Viene previsto l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano gli IAS. L’adeguamento, relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

Nello specifico, è possibile adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, Tuir. L’adeguamento avviene tramite l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. 3. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

a) dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette a Iva ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’Iva, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap del 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti. L’adeguamento non ha effetto sui pvc consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.

Commi 8890  

Ritenuta sui bonifici, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

Con decorrenza dal 1° marzo 2024, viene modificato l’articolo 25, comma 1, D.L. 78/2010, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Con decorrenza 1° aprile 2024, invece, viene modificato l’articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973, estendendo l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Comma 91  

Modifiche all’IVIE e all’IVAFE

Vengono elevate le aliquote ordinarie dell’Ivie e dell’Ivafe rispettivamente dallo 0,76 all’1,06% e dal 2 al 4 per mille annuo.

Comma 92  

Tassazione della cessione dei diritti reali e dei metalli preziosi

Viene prevista, a mezzo delle modifiche apportate all’articolo 9, comma 5 e all’articolo 67, comma 1, lettera h), Tuir, l’imponibilità quali redditi diversi dei redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso e servitù).

Modificando, inoltre, il successivo articolo 68, comma 7, lettera d), Tuir, viene previsto che le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

Commi 94 e 96  

Versamento unitario e compensazione

Dal 1° luglio 2024, viene modificato l’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, prevedendo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’ Inail.

Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma 1, L. 212/2000 (in base al quale l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui sopra.

Commi 95-96  

Versamenti in compensazione

Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l’articolo 11, comma 2, lettera a), D.L. 66/2014, ai sensi della quale i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Conseguentemente, viene soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Comma 99  

Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

Viene inserito nell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, il nuovo comma 15-bis.3, ai sensi del quale la partita Iva può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1) dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2) anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività). Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, D.Lgs. 241/1997.

Comma 177  

Bonus asilo nido

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’Isee fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età̀ inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro.

Comma 528  

Imu Friuli Venezia Giulia

A decorrere dal periodo di imposta 2023 anche all’imposta locale immobiliare autonoma del Friuli Venezia Giulia, si applicano le disposizioni inerenti l’Imu.