Legge di Bilancio 2024 – “Rottamazione” Del Magazzino

 

L’articolo 1, commi da 78 a 85, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha riproposto la c.d. “rottamazione” del magazzino, ossia la possibilità di adeguare le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 2023.

In passato, con la L. 488/1999 era stata già prevista tale possibilità.

 

Soggetti interessati

La norma non pone particolari limitazioni soggettive, stabilendo che l’adeguamento del valore del magazzino interessa tutte le imprese, ad esclusione di quelle che adottano i principi contabili internazionali. Pertanto, sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali. Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificate ed i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale.

 

Ambito oggettivo

Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati di cui all’articolo 92, TUIR, relative al periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023. Il richiamo al solo articolo 92, Tuir comporta che non possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di cui all’articolo 93, Tuir, ossia quelle riferite alle opere, forniture e servizi infrannuali e ultrannuali.

 

Modalità di adeguamento

La rottamazione del magazzino può avvenire con una delle 2 seguenti modalità:

  • eliminazione delle esistenze iniziali (totale o parziale);
  • iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In ogni caso, l’adeguamento dovrà essere indicato nel modello Redditi 2024 per il periodo d’imposta 2023.

 

Eliminazione di esistenze iniziali

L’eliminazione delle esistenze iniziali eccedenti quelle effettive può avvenire sia per quantità che per valori. L’iscrizione di un magazzino eccessivo rispetto a quello reale è normalmente sintomo di vendite non contabilizzate o per ottenere utili maggiori rispetto a quelli effettivi (o per minori perdite). La regolarizzazione prevede il versamento:

  • dell’IVA determinata in base all’aliquota media del 2023, applicata sul valore eliminato corretto da un coefficiente di maggiorazione variabile in funzione del settore in cui opera l’impresa. Tale coefficiente sarà stabilito da un apposito decreto attuativo;
  • dell’imposta sostitutiva Ires/Irpef ed Irap del 18% sulla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini Iva e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

 

Iscrizione di esistenze iniziali

L’adeguamento in aumento delle esistenze iniziali può riguardare solamente le quantità esistenti al 1° gennaio 2023, e non anche il valore altrimenti si tratterebbe di una rivalutazione (in tal senso si è espressa la circolare n. 115/E/1999 in occasione della precedente opportunità di adeguamento prevista dalla L. 488/1999). In tal caso:

  • non è richiesto alcun versamento ai fini IVA;
  • è dovuta l’imposta sostitutiva del 18% sull’importo oggetto di regolarizzazione (incremento delle quantità).

 

Versamento delle somme dovute

Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva e di Iva devono essere versati in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:

  • la prima rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2023;
  • la seconda rata entro il termine di versamento della seconda (o unica) rata di acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2024.

Il mancato pagamento delle imposte dovute non fa venir meno gli effetti della regolarizzazione, ferma restando l’iscrizione a ruolo degli importi, maggiorati delle sanzioni e degli interessi. L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini Ires/Irpef e Irap.

 

Effetti della regolarizzazione

L’adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

Pertanto, i nuovi valori:

  • sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali già a partire dal periodo d’imposta 2023;
  • non possono essere tenuti in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo ai periodi d’imposta antecedenti al 2023.

Infine, l’adeguamento non ha rilevanza su eventuali processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024).