La riforma dello sport dopo la pubblicazione del “correttivo-bis”

 

Con la pubblicazione del D.Lgs. 120/2023 (c.d. “correttivo-bis”) in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 è stato definitivamente modificato e integrato l’impianto normativo che ha riformato il mondo dello sport con i Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma dello Sport (Legge Delega 86/2019). Il testo è in vigore dal 5 settembre 2023.

 

Anche a integrazione di quanto riportato nella nostra circolare n. 12 del 20/06 u.s., si riportano di seguito le principali correzioni / integrazioni apportate dal correttivo alla normativa e, per quanto possibile, alcune precisazioni relativamente agli aspetti applicativi più critici.

 

 

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

Il termine per l’adeguamento dello statuto sociale ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 36/2021, prevedendo nell’oggetto sociale “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”, viene fissato per il 31 dicembre 2023 ed eventualmente “l’esercizio di attività strumenti e secondarie” rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto.

La mancata conformità dello statuto alle anzidette disposizioni determinerà la cancellazione d’ufficio dell’Ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Viene inoltre introdotta la previsione di esenzione dall’imposta di registro qualora l’ente sportivo disponga la revisione dello statuto entro la scadenza suindicata. Si ricorda che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le A.S.D. e S.S.D. è già operativa dal 1° gennaio 2019 (c. 646 L. 145/2018).

 

SEDE SOCIALE E DESTINAZIONE D’USO

In analogia con la disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore, viene previsto che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie (ergo sportive dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Ciò consente quindi lo svolgimento delle attività istituzionali presso la sede della A.S.D. o S.S.D., indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, purché però tali attività siano esclusivamente di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo. Si tratta di una novità estremamente importante poiché non sarà più necessario chiedere cambi di destinazione d’uso all’Ente Locale, con tutti i problemi economici e burocratici che tali pratiche comportano, fermi restando gli adempimenti edilizi per rendere l’immobile idoneo allo scopo.

 

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti previsti all’art. 9 c. 1 del D.Lgs. 36/2021 per l’esercizio delle attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (con esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS.

Tra le attività “secondarie e strumentali” rispetto a quelle sportive rientrano tutte quelle attività di natura commerciale che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l’attività sportiva, quali a titolo esemplificativo:

  • le attività di sponsorizzazione e pubblicità,
  • la gestione di impianti e strutture sportive,
  • lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva,
  • la gestione del bar o del ristorante,
  • la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo,
  • in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell’attività sportiva.

 

DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI LAVORATORE SPORTIVO

È stata definita in modo più puntuale la definizione di lavoratori sportivi e di soggetti destinatari delle loro prestazioni sportive.

Oltre alle sette tipizzate e indicate nell’originaria previsione del D.Lgs. 36/2021 (ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), è stato precisato che è inquadrabile come lavoratore sportivo anche chi eserciti una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento (non è, quindi, sufficiente che tali mansioni siano indicate in Delibere federali), tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Tali mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.

Tale elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include quelle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

Pertanto, viene abolita la possibilità, precedentemente attribuita a tutti gli Enti affilianti, di individuare le mansioni necessarie ampliando di fatto il novero dei lavoratori sportivi.

Si avrà, quindi, un unico elenco tenuto dal Dipartimento dello sport, redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni; ad oggi, mancando detto elenco solo le 7 figure (suindicate) tipizzate possono essere retribuite con i compensi sportivi.

Viene, inoltre, precisato che non possono essere considerati lavoratori sportivi coloro che svolgano “una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” (ad esempio medici e fisioterapisti, anche se previsti quali tesserati nei regolamenti tecnici delle FSN o DSA).

I soggetti destinatari delle prestazioni sportive di cui all’art. 25 devono essere:

  • i soggetti dell’ordinamento sportivo iscritti nel RAS,
  • le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute Spa,
  • altro soggetto tesserato.

Preme sottolineare che la nuova qualificazione di “lavoratori” agli operatori in ambito sportivo che percepiscano compensi (tecnici, istruttori, allenatori, …) implica che torni applicabile nei confronti dei sodalizi sportivi che fanno attività con i minori, la cosiddetta “legge antipedofilia”. Ricordiamo che la normativa in oggetto è stata introdotta sulla base della normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall’art. 2, D.Lgs. 39/2014 che ha modificato l’art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il presupposto della qualifica di “datore di lavoro” aveva escluso dall’applicazione della normativa in oggetto le A.S.D. e S.S.D. che si avvalevano di collaboratori che percepivano compensi inquadrati quali redditi diversi, ex art. 67, D.P.R. 917/1986.

Alla luce della riforma del lavoro sportivo e alla nuova qualifica di “datore di lavoro” assunta dai sodalizi sportivi, è necessario che le A.S.D. e S.S.D. applichino per la nuova stagione sportiva quanto previsto dalla norma.

Dal punto di vista pratico si segnala che:

  • l’obbligo sorge all’atto dell’instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA;
  • la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica (al seguente LINK un fac-simile);
  • la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro (al seguente LINK un fac-simile);
  • il certificato non deve essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso;
  • il costo è relativo ai soli diritti; le A.S.D. e S.S.D. sono esenti dall’imposta di bollo dall’articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (“Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie … estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…”).

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con il correttivo viene previsto che ricorrendone i presupposti, le A.S.D., le S.S.D., le FSN, ecc., possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Si attendono chiarimenti in merito all’aspetto se tale possibilità sia riferita solamente alle c.d. Pres.To (contratto di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, D.L. 50/2017) già previste dalla versione originaria del decreto 36 e poi espunte dal “correttivo 1”, oppure anche alle attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. l), T.U.I.R., e, qualora tali ultime attività non siano comprese nella novella, se possano essere utilizzate come attività di lavoro sportivo ordinario.

 

DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le FSN, le DSA, le Associazioni Benemerite e gli EPS, anche paralimpici e le proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. – oltre alle società e associazioni sportive dilettantistiche – possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione:

  • come volontari, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
  • come lavoratori sportivi fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa autorizzazione dell’amministrazione di competenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con apposito decreto. In difetto di riscontro, l’autorizzazione si intende accolta.

Al seguente LINK potrete reperire un fac-simile di richiesta.

 

DIRETTORI DI GARA

Rientrano in tale categoria, tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

Con riguardo al settore dilettantistico, viene previsto che per tali soggetti, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Per tali soggetti non è quindi necessario stipulare un contratto di co.co.co.

Per i medesimi soggetti è prevista la possibilità di erogate rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, co. 2 (euro 150 mensili), in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute Spa.

Le comunicazioni al centro per l’impiego sono effettuate dalla FSN, dalle DSA, dagli EPS competente, pure paralimpici, oppure direttamente dalle proprie affiliate ove previsto e richiesto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Inoltre, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN, DSA, EPS competente, pure paralimpici, oppure direttamente le proprie affiliate ove previsto e richiesto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute Spa, provvede alla comunicazione all’interno del Registro, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’INL, all’INPS e all’INAIL in tempo reale.

L’iscrizione nel libro unico del lavoro (LUL) può invece avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un’unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

 

APPRENDISTATO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI MINORI

Si fissa a 14 anni l’età minima per l’apprendistato in ambito sportivo e si richiede la comunicazione del responsabile della protezione dei minori all’ente affiliante.

 

PRESUNZIONE LEGALE PER LE CO.CO.CO SPORTIVE

Con il “correttivo-bis” è stato innalzato da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive), relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Si ricorda che la disposizione in menzione non comporta l’impossibilità di instaurare rapporti di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che prevedano il superamento delle 24 ore citate; in tali circostanze si determinerà, infatti, semplicemente la non operatività della presunzione legale sopra descritta e, conseguentemente, il datore di lavoro sarà gravato dell’onere della prova della sussistenza dei presupposti di un genuino rapporto di lavoro autonomo.

Allo stesso modo, si ritiene che anche sotto le 24 ore settimanali, nel caso le modalità operative del rapporto di lavoro siano tipiche del lavoro dipendente, gli organi di verifica potranno riqualificare l’inquadramento lavorativo, ma l’onere della prova spetta, in tal caso, ai verificatori stessi, poiché opera la presunzione di collaborazione prevista dalla legge.

 

ADEMPIMENTI IN MERITO ALLE CO.CO.CO. SPORTIVE (esclusi gli amministrativi-gestionali)

Viene introdotto l’obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche dell’avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Conseguentemente, occorre comunicare, anche tramite il RAS, l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.

È inoltre prevista una specifica disciplina relativamente ai termini ed alle modalità di espletamento degli adempimenti inerenti ai contratti di lavoro sportivo.

In particolare:

  • le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro attraverso il RAS devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (quindi non dovranno più essere disposte preventivamente, come da disciplina ordinaria);
  • l’iscrizione al libro unico del lavoro (LUL) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
  • al fine di agevolare gli enti nel periodo di prima applicazione delle norme sul lavoro sportivo, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nel settore dilettantistico, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

N.B. Ciò comporta che entro il 31/10 p.v. dovranno essere oggetto di comunicazione di instaurazione del rapporto di collaborazione tutti i soggetti con i quali le A.S.D. e S.S.D. hanno avuto in essere (ancorchè non sia stato corrisposto alcun compenso) un rapporto di lavoro sportivo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Al seguente LINK è rinvenibile il vademecum predisposto dal Dipartimento per lo Sport con le indicazioni operative alla compilazione delle comunicazioni di individuazione di lavoro sportivo.

L’utilizzo del Registro ai fini della obbligatoria tenuta del LUL viene invece reso facoltativo.

Ricordiamo che non è obbligatorio rilasciare il prospetto paga per i compensi “sportivi” inferiori a 15.000 euro.

 

RIMBORSI SPESA DEI VOLONTARI

Per i volontari viene prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000. Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

 

ESCLUSIONE INAIL

Viene prevista l’esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (che, si ricorda, costituiscono, ai sensi dell’art. 28 del decreto, la forma “normale” di rapporto di lavoro nello sport dilettantistico).

A tali lavoratori “si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. 289/2002”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.

L’esclusione da INAIL dei lavoratori sportivi è importante perché, oltre all’aspetto economico, libera gli enti sportivi che operano esclusivamente con tali lavoratori (nonché con lavoratori sportivi in possesso di P.IVA) dall’obbligo di apertura preventiva della posizione assicurativa INAIL (c.d. PAT).

ATTENZIONE: l’esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co amministrativo-gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021.

 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (IRPEF), CONTRIBUTIVO (INPS) E ASSICURATIVO (INAIL)

I compensi ricevuti da qualsiasi “lavoratore sportivo” (subordinati, e autonomi, le co.co.co. amministrativo-gestionali) sono esenti da IRPEF fino a 15.000 euro.

Per il 2023, ai fini del limite dei 15.000, occorre tener conto, per anno solare, anche dei compensi forfettari incassati dal percipiente fino al 30 giugno 2023 con il precedente regime.

I premi erogati a tecnici e atleti tesserati, per i risultati ottenuti nelle competizioni, sono assoggettati a tassazione con ritenuta a titolo di imposta del 20%; tali premi non costituiscono reddito da indicare nella dichiarazione dei redditi del percipiente.

Per le co.co.co. Sportive, le co.co.co. amministrativo-gestionali e per i liberi professionisti (sono esclusi i lavoratori subordinati):

  • i compensi annui fino a 5.000 euro (per il 2023 a partire dal 01/07) sono esenti da INPS;
  • oltre i 5.000, si applicano i contributi INPS e la base imponibile su cui calcolare l’importo dovuto, è ridotta del 50%, (fino al 31/12/2027); i contributi minori si calcolano invece integralmente sulla parte eccedente i 5.000 Euro.

I compensi erogati nell’ambito del lavoro sportivo autonomo nella forma delle co.co.co., sono esclusi dal versamento del premio INAIL sull’intero compenso; a detti lavoratori, infatti, si applica già la tutela assicurativa obbligatoria legata al tesseramento nazionale.

ATTENZIONE: tale esenzione non opera per i lavoratori sportivi subordinati né per le co.co.co. amministrativo-gestionali.

Importante: spetta ad ogni lavoratore sportivo autocertificare, al momento della percezione del compenso, il superamento o meno delle soglie di franchigia, in riferimento all’anno solare (1/1 – 31/12). Al seguente LINK troverete un fac-simile di autocertificazione per il 2023.

Per i lavoratori sportivi in possesso di partita IVA l’Ente sportivo non deve operare alcun adempimento a livello di comunicazione dei dati, in quanto sarà onere del professionista sportivo procedere all’apertura della propria posizione all’INPS, alla dichiarazione dei compensi percepiti ed al versamento delle relative imposte e contributi.

 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ai lavoratori sportivi si applica la disciplina del D.Lgs. 81/2008 in quanto lavoratori; in caso di co.co.co sportivi, che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro, si applicano le disposizioni semplificate dell’articolo 21, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 previste per i lavoratori autonomi.

ATTENZIONE: la presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co amministrativo-gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro annui, comporta l’obbligo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 nella disciplina ordinaria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

MISURE DI SOSTEGNO: CONTRIBUTO PER A.S.D. E S.S.D.

Viene introdotto e disciplinato un contributo in favore delle A.S.D. e S.S.D. iscritte nel Registro, che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio – ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000 euro.

Tale agevolazione è commisurata ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap. Modalità e termini di concessione di tale contributo saranno definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

ESCLUSIONE IRAP COMPENSI INFERIORI A 85.000 EURO

Viene prevista la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

 

LA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA E IL PATRIMONIO MINIMO

Vengono recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l’operatività della procedura agevolati di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche:

  • viene previsto un patrimonio minimo di 10.000 euro per il conseguimento della personalità giuridica e una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
  • il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica
  • viene prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore (e dal codice civile per le società di capitali) in merito alla disciplina del mantenimento dell’integrità patrimoniale: quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l’assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

 

L’ABOLIZIONE DEL MODELLO EAS

Le A.S.D. e S.S.D. iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.

 

DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

La Riforma dello sport ha recepito la stessa disposizione prevista per gli Enti del Terzo Settore, secondo cui (ai sensi dell’art. 8 co.3 D.Lgs. 117/2017) l’erogazione di compensi e retribuzioni di lavoratori autonomi (co.co.co. e partite IVA) e subordinati che supera del 40% quelli previsti per le medesime mansioni e qualifiche dai CCNL, si presume distribuzione indiretta di utili.