Le novità del Decreto c.d. “MILLEPROROGHE” dopo la conversione in legge

 

Riportiamo di seguito i principali interventi contenuti nella Legge n. 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022 c.d. “MILLEPROROGHE”.

Nella Legge di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte una serie di novità.

 

PROROGA ESONERO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Art. 1, comma 22-quinquies)

È stato prorogato dal 30/06/2023 al 31/12/2023 l’esonero dell’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146, D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), prevista dall’art. 40, comma 1, D.L. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, per la posa (temporanea) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” (Art. 3, comma 10-quinquies)

Vengono nuovamente sospesi i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa” (sia utilizzo dell’aliquota agevolata del 2% anziché del 9% sul valore catastale dell’immobile che del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall’alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa) per:

  • gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso;
  • gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alla prima casa.

Le norme attuali prevedono alcuni termini relativi all’agevolazione in esame e, in particolare, è stabilito che:

  • per usufruire del beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile;
  • in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte;
  • l’agevolazione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
  • l’aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto di acquisto.

Ora, a seguito della sospensione:

  • il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi;
  • il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi;
  • passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

Infine, il Milleproroghe, sospende anche il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Nello specifico si tratta della disposizione che prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di legge è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

La nuova disposizione, da ultimo, fa salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della norma, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, escludendo altresì il rimborso di quanto già versato.

 

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE (Art. 3, comma 9)

È confermata l’estensione alle perdite dell’esercizio in corso al 31/12/2022 della non applicabilità delle disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale. In particolare:

  • artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.C. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
  • artt. 2447 e 2482-ter, C.C. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • art. 2482-bis, comma 5, C.C. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • art. 2482-bis, comma 6, C.C. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • art. 2484, comma 1, n. 4, C.C. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • art. 2545-duodecies, C.C. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI EDILIZI E SPESE EDILIZIE CONDOMINIALI (Art. 3, comma 10-octies e 10-novies)

È stato prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alla detrazione fiscale (sconto in fattura o cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi.

Viene prorogato alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.

 

ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO “A DISTANZA” (Art. 3, comma 10-undecies)

In sede di conversione sono prorogate fino alle assemblee tenute entro il 31/07/2023 le disposizioni previste dall’art. 106, comma 7, D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
  • l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il Presidente / Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
  • le s.r.l. possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

 

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI TERZO SETTORE (Art. 9, comma 3-bis)

È prorogato al 31/12/2023 il termine entro il quale ONLUS, O.d.V. e A.P.S. possono adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) tramite la modalità semplificata di approvazione in assemblea ordinaria.

 

PROROGA 5 PER MILLE ONLUS (Art. 9, comma 4)

È confermata la proroga di un ulteriore anno della possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5‰. Considerato il “ritardo” dell’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS al 22/11/2021, potranno essere destinatarie del 5‰ anche nel 2023, con le modalità disposte dal D.P.C.M. 23/07/2020 per gli enti del volontariato.

 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI “PRENOTATI” ENTRO IL 31/12/2022 (Art. 12, comma 1-bis e 1-ter)

È stato differito

  • dal 30/06/2023 al 30/11/2023 il termine entro il quale effettuare gli investimenti, “prenotati entro il 31/12/2022”, in beni strumentali materiali / immateriali nuovi “generici” (ovvero “non 4.0”).

II credito d’imposta nella misura del 6% (entro il limite massimo di € 2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali) è pertanto riconosciuto per gli investimenti effettuati dall’1/1/2022:

  • fino al 31/12/2022;

ovvero

  • fino al 30/11/2023 (anziché 30/06/2023) a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l’ordine da parte del venditore e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
  • dal 30/09/2023 al 30/11/2023 il termine entro il quale effettuare gli investimenti, “prenotati entro il 31/12/2022”, in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”.

Il credito d’imposta nella misura del 40% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni (20% per investimenti tra € 2,5 e 10 milioni e 10% per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni) è riconosciuto per gli investimenti effettuati dall’1/1/2022:

  • fino al 31/12/2022;

ovvero

  • fino al 30/11/2023 (anziché 30/09/2023) a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l’ordine da parte del venditore e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

 

PROROGA c.d. “BONS COLONNINE RICARICA” (Art. 12, comma 3)

È confermata l’estensione al 2023 e 2024 dell’agevolazione in base alla quale, per il 2022, spetta un contributo pari all’80% per l’acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica”, nel limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente.

 

PROROGA RIFORMA DELLO SPORT (Art. 16, comma da 1 a 2-bis)

Con la modifica degli artt. 51 e 52, D. Lgs. n. 36/2021, come modificati dal D. Lgs. n. 163/2022, è differita dall’1/1/2023 all’1/7/2023 l’entrata in vigore delle norme riguardanti la “Riforma dello sport” relativa al lavoro sportivo (contestualmente opera un identico differimento della decorrenza delle abrogazioni connesse alle nuove disposizioni).

In particolare è differita all’1/7/2023 l’operatività delle nuove disposizioni riguardanti:

  • la definizione di “lavoratore sportivo”;
  • l’introduzione della nuova figura dei “volontari”;
  • il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile al settore dilettantistico;
  • il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-contabile.

N.B. In sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 51, in base al quale i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel 2023 percepiscono:

  • compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR; nonché;
  • compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021;

l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per tale anno non può superare l’importo complessivo di € 15.000.

Di conseguenza, il limite per il 2023 è unitario, a prescindere dall’inquadramento fiscale di riferimento applicato nel primo / secondo semestre.

 

PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI (Art. 22-bis)

Come noto, la Legge 127/2017 prevede specifici obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche (sul sito internet o nella nota integrativa), pesantemente sanzionati.

La Legge di conversione interviene nuovamente sul termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni, differendolo al 1° gennaio 2024.