Obbligo di pubblicazione sul sito internet di aiuti e contributi pubblici

 

La Legge 124/2017 (commi da 125 a 129) prevede l’obbligo per le aziende di pubblicizzare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco dei benefici economici da una Pubblica amministrazione e dagli enti ad essa assimilati.

 

Oltre alle Associazioni, Onlus, Fondazione, Cooperative Sociali, sono soggetti all’obbligo di comunicazione tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

  • società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi dall’obbligo i liberi professionisti.

 

Sono oggetto di pubblicazione i benefici economici di importo complessivo superiore a 10.000€. Ciò comporta che, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute nell’anno superano i 10.000€, vige l’obbligo pubblicitario. Viceversa se i singoli aiuti sono inferiori a 10.000€ e anche la somma degli stessi non supera i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.

 

L’importo da considerare è su base annua secondo il criterio di cassa; vanno pertanto comunicati unicamente i contributi erogati / incassati in un determinato anno.

 

Devono essere pubblicizzati tutte/i le/i sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. Si ritiene che tra i benefici di carattere generale siano da considerare quelli ricevuti in conseguenza della pandemia da COVID-19 e che tali somme non vadano pubblicizzate.

 

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio “sito o portale digitale”.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 – riferita in particolare agli enti del Terzo settore (ETS) ma le cui indicazioni si presume possano ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate – afferma che, in mancanza del sito internet, l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza risulta possibile anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa o associazione di categoria alla quale il soggetto aderisce.

Evita l’incombenza della pubblicazione di tali informazioni l’inserimento delle stesse nella nota integrativa della società che redigono il bilancio in forma ordinaria (s.p.a. e s.r.l. di grandi dimensioni). Tale previsione non vale quindi per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o “microimprese” che dovranno pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti sempre sul proprio portale digitale aziendale (o dell’associazione di categoria).

 

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 della L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni sull’importo dell’aiuto spettante.

È possibile inserire in tal caso una dicitura simile alla seguente:

Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabile al seguente link:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

 

La norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora poi il trasgressore non procedesse alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterebbe inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata più volte e per quanto riguarda le sovvenzioni ricevute nel 2021 dovranno essere pubblicate entro il prossimo 30/06/2022.