Nuove modalità di integrazione dell’imposta di bollo nella fattura elettronica

 

Con Provvedimento n. 34958/2021 del 04.02.2021 è stata data attuazione al D.M. 4.12.2020 che disciplina l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

In particolare, con il Provvedimento suindicato sono state definite le regole tecniche per:

  • l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali il tributo risulti dovuto;
  • la relativa consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti;
  • la comunicazione delle irregolarità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, al fine del recupero dell’imposta dovuta e non versata.

Il citato Provvedimento prevede che per le fatture elettroniche inviate tramite SDI, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del soggetto che ha emesso la fattura elettronica (o dell’intermediario delegato, due distinti elenchi:

  • ELENCO “A” (fatture elettroniche con bollo assolto): non modificabile, conterrà le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SDI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo.
  • ELENCO “B” (fatture elettroniche con bollo non assolto ma dovuto): modificabile da parte del contribuente, conterrà le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1.1.2021, trasmesse via SDI, ma che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo, benché tale tributo si renda dovuto.
N.B. I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente / prestatore o all’intermediario delegato nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

La predisposizione dell’Elenco “B”, da parte dell’Agenzia delle Entrate avverrà selezionando le fatture per le quali:

  • la sommatoria degli importi (“Prezzo Totale” per le fatture ordinarie o “Importo” per quelle semplificate) risulti superiore a € 77,47;
  • il soggetto passivo abbia indicato i codici natura:
    • N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità);
    • N2.2 (altre operazioni non soggette);
    • N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento);
    • N3.6 (altre operazioni non imponibili);
    • N4 (operazioni esenti);
  • non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo (ad esempio per tutte le fattispecie che, pur astrattamente rientranti nel campo di applicazione dell’imposta di bollo, ne sono escluse, come i documenti emessi da enti del Terzo Settore).

Il Contribuente dovrà verificare il contenuto dell’Elenco “B” e, qualora lo ritenga non corretto, potrà, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (o entro il 10 settembre per il II trimestre):

  • eliminare dall’Elenco “B” gli estremi delle fatture che ritiene non assoggettabili ad imposta di bollo;
  • integrare l’Elenco “B” con gli estremi identificativi delle fatture per le quali risulti dovuta l’imposta di bollo ma che non sono state individuate dall’Amministrazione finanziaria.

Successivamente, e precisamene entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (o entro il 20 settembre per il II trimestre), l’Agenzia evidenzierà, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dell’imposta di bollo dovuto.

Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio continua a poter essere effettuato, per l’ammontare calcolato dall’Agenzia delle entrate, mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia medesima, nell’area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale o, in alternativa, tramite F24.

Nel caso di pagamento oltre le scadenze previste, il servizio web dell’Agenzia delle Entrate consente di versare:

  • l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo sulle e-fatture;
  • le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.

Inoltre, nel caso di imposta di bollo non versata, al contribuente verrà trasmessa una comunicazione elettronica al domicilio digitale del contribuente registrato nell’elenco INIPEC contenente:

  • il codice atto da riportare nel modello F24;
  • le informazioni circa l’anomalia riscontrata;
  • l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti, da versare entro 30 giorni, pena l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.