Fatturazione elettronica – obbligo esteso a tutti i soggetti in regime forfettario dal 2024

 

Dal 1° gennaio 2024 i contribuenti c.d. “Minimi” (articolo 27, commi 1-2, D.L. 98/2011), i contribuenti che applicano il Regime Forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni e società sportive dilettantistiche, enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini Iva e imposte sui redditi (artt. 1 e 2, Legge 398/1991) hanno l’obbligo di aderire alla fatturazione elettronica.

 

CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE

La fattura elettronica permette ai contribuenti di emettere un documento elettronico contabile che è valido a tutti gli effetti anche dal punto di vista fiscale.

Il file della fattura elettronica, è compilato secondo il tracciato XML definito con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate e seguendo le regole previste dall’articolo 21 del DPR n. 633/72, viene predisposto tramite un software di compilazione e inviato contemporaneamente sia al cliente finale che all’Agenzia delle Entrate (tramite il canale telematico dell’Agenzia Entrate chiamato Sistema Di Interscambio, in acronimo “SDI”).

L’adozione del regime forfettario deve essere riportata all’interno del tracciato XML tramite specifica impostazione nell’anagrafica della ditta emittente.

Le fatture elettroniche, dopo essere state emesse e tramitate attraverso lo SDI devono essere (secondo il D.M. 17/06/2014) essere oggetto di conservazione elettronica.

Anche i contribuenti forfetari che dovranno adottare la fatturazione elettronica dal 2024 saranno quindi tenuti ad effettuare la conservazione elettronica dei documenti fiscali: sia delle fatture emesse che di quelle ricevute.

Secondo quanto previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 633/72, per emettere la fattura (elettronica) si hanno a disposizione 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (cessione del bene, prestazione del servizio o incasso). Resta possibile in alcune occasioni, indicate al comma 4 dell’art. 21, procedere con la fattura differita, ed emettere il documento fiscale entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

Dal 2019 è stata aggiunta all’interno del tracciato telematico una nuova voce all’elenco di informazioni da inserire, ovvero la ”data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.

 

OPERAZIONI ATTIVE CON L’ESTERO DA PARTE DEI FORFETTARI

Nel momento in cui si effettuano delle operazioni attive di cessioni di beni verso un paese extra-UE, la fatturazione elettronica prevede l’applicazione del regime di non imponibilità Iva, ex art. 8, co. 1, lett. a) e b) del D.P.R. 633/72. L’operazione in oggetto deve riportare il codice natura N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette).

Nel momento, invece, in cui vengono effettuate delle prestazioni di servizi generiche ad un cliente estero – soggetto passivo d’imposta (sia intra-Ue che extra-UE), devono essere applicate ai forfettari le disposizioni contenute all’interno dell’articolo 7-ter del D.P.R. 633/72.

Ciò comporta l’emissione di una fattura senza l’addebito dell’imposta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  • per committenti Ue: “inversione contabile”;
  • per i committenti extra-Ue: “operazione non soggetta”.

In entrambi i casi deve essere utilizzato in codice natura N2.1 (operazioni non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72).

Quando, invece, si effettuano delle operazioni verso dei privati, queste risultano essere assimilate a delle operazioni interne. Non deve essere esercitata la rivalsa dell’imposta e nella fattura deve essere indicato: operazione fuori campo Iva. Deve essere utilizzato il codice natura N2.2.

Quando le operazioni attive vengono effettuate verso soggetti che non sono stabili in Italia è necessario inserire il codice destinatario: “XXXXXXX”.

 

OPERAZIONI PASSIVE CON L’ESTERO DA PARTE DEI FORFETTARI

Nel caso in cui il soggetto riceva una qualsiasi prestazione da parte di un soggetto passivo che ha sede in uno dei vari paesi aderenti all’Unione europea deve integrare la fattura ricevuta.

Il contribuente, inoltre, è chiamato a versare la relativa IVA tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo rispetto a quello in cui è stata effettuata l’operazione e con codice tributo 6099. Deve essere inoltre indicato il mese nel quale è stata effettuata l’operazione.

 

IMPOSTA DI BOLLO

La fatturazione elettronica implica un cambiamento nella modalità di assolvimento dell’imposta di bollo (che si ricorda va assolta solo se l’importo da fatturare è superiore a 77,47 euro).

Non è infatti più possibile utilizzare il contrassegno telematico fisico (con data uguale o al massimo antecedente a quella dell’emissione della fattura) ed apporlo sulla fattura stessa.

Nella fattura elettronica l’unica modalità di assolvimento dell’imposta di bollo è quella virtuale secondo cui, previa indicazione della voce “SI” nel campo “Bollo Virtuale presente nello schema di compilazione della fattura elettronica, l’imposta è liquidata per ogni trimestre solare e pagata tramite modello di pagamento F24.

 

PRESTAZIONI SANITARIE

Com’è noto, a seguito dei rilievi sollevati dal Garante della Privacy in merito al trattamento dei dati sanitari, le fatture relative a prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche non possono essere emesse in formato elettronico tramite SDI.

Per le prestazioni in esame, pertanto, vige il divieto di inviare la fattura elettronica allo SDI. Tale divieto è stato prorogato di anno in anno per il 2020 / 2021 / 2022 e 2023 ad opera, rispettivamente, dell’art. 15, D.L. 124/2019 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”), dell’art. 1, comma 1105, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021), dell’art. 5, comma 12-quater, D.L. n. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale”) e dell’art. 3, comma 2, D.L. 198/2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Analoga proroga per il 2024 era stata prevista da un emendamento in sede di conversione del D.L. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe“, che però non è stato in ultima analisi “recepito”.

Non si riscontra alcun intervento normativo anche nell’ambito del D.L. 145/2023 (Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”) approvato in via definitiva il 14/12/2023. Ad oggi, pertanto, non risulta ancora alcuna disposizione a tal proposito.

Si ritiene però che il divieto sarà ulteriormente prorogato con l’inserimento di tale divieto in un provvedimento di prossima emanazione, che potrebbe essere – verosimilmente – il consueto c.d. “Decreto Milleproroghe” di fine anno.