Fatture emesse a esportatori abituali – nuove modalità di compilazione dall’01.01.2022

Ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72, ai soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l’estero (non imponibili), ossia ai c.d. “esportatori abituali”, è concessa la possibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell’IVA, nel limite del “plafond disponibile”. Relativamente all’utilizzo del “plafond”, il DL n. 34/2019 ha introdotto alcune “semplificazioni” prevedendo, in particolare, (soltanto) l’obbligo in capo all’esportatore abituale di inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi vanno indicati dai fornitori nelle fatture emesse, ovvero, devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

NB: I dati delle dichiarazioni d’intento inviate dagli esportatori abituali sono disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.

 

MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEI FORNITORI

–   NOVITA’   –

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di emissione, con effetto a decorrere dall’1.1.2022, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.

 

In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:

– nel campo “Natura” il codice N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;

– il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno “-” o dal segno “/”.

 

A tal fine il fornitore deve compilare il blocco “Altri dati gestionali” per ogni dichiarazione d’intento, indicando:

– a campo “Tipo dato” la dicitura “INTENTO”;

– a campo “Riferimento testo” il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno “-” o dal segno “/”);

– a campo “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

NB: l’emissione della fattura elettronica non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata comporta lo scarto del file xml da parte di SdI

 

Le novità sopra esaminate hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.