Altre novità per il 2021

 

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: NUOVE SCADENZE PER IL 2021

Il D.M. del 4 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. 314 del 19 dicembre 2020) ha ridefinito le scadenze di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.

 

Tabella del nuovo calendario

Emissione delle fatture elettroniche nel 2021

Scadenza pagamento bollo
1° trimestre (gennaio – marzo) 31 maggio 2021
2° trimestre  (aprile – giugno) 30 settembre 2021
3° trimestre (luglio – settembre) 30 novembre 2021
4° trimestre (ottobre – dicembre) 28 febbraio 2022

 

Importi trimestrali NON superiori a 250 euro

Nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre del 2021 non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, se lo preferisce, potrà pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero, il 30 settembre 2021).

Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento del bollo complessivamente dovuto sui predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero, il 30 novembre 2021).

 

Modalità di versamento del bollo su fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con due modalità:

  • con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Codici tributo da utilizzare

In questo caso i codici tributo da utilizzare sono differenziati in relazione al trimestre di competenza.

I trimestre – codice 2521;

II trimestre – codice 2522;

III trimestre – codice 2523;

IV trimestre – codice 2524.

 

LE NOVITÀ SUI FINANZIAMENTI FINO A 30.000

Il comma 216 della Finanziaria 2021 dispone che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. Liquidità, garantiti dal Fondo, possano avere, una durata non più di 10 ma di 15 anni.

Si ricorda che trattasi dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia, concessi in favore di:

  • PMI
  • persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni,
  • associazioni professionali e società tra professionisti,
  • agenti e subagenti di assicurazione e broker

la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni.

Si consiglia di contattare l’Istituto di Credito erogante per procedere all’eventuale richiesta di modifica del periodo di finanziamento.