LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI E PIANO CASHLESS

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Salvo ulteriori proroghe approvate entro la fine dell’anno, a partire dal 1° gennaio 2021 avrà inizio la c.d. “lotteria degli scontrini” prevista dall’art. 1, c. 540 – 542, L. 232/2016.

La lotteria prevede che, tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia possono partecipare al concorso a premi, acquistando beni o servizi in qualità di privati presso gli esercizi commerciali esibendo al negoziante (prima dell’emissione dello scontrino) il proprio codice lotteria che verrà abbinato al documento commerciale.

L’esercente, anche attraverso un lettore ottico collegato al Registratore Telematico, inserendo il codice, effettuerà il collegamento tra il documento commerciale e il codice lotteria del contribuente; trasmetterà poi i dati all’Agenzia delle Entrate con uno specifico file.

Restano esclusi dalla lotteria degli scontrini gli acquisti di beni e servizi che:

  • hanno un importo inferiore a un euro;
  • sono effettuati online;
  • riguardano l’esercizio di attività d’impresa, arte o professione;
  • sono documentati mediante fatture elettroniche;
  • sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria;
  • richiedono l’acquisizione del codice fiscale dell’acquirente da parte del negoziante ai fini della detrazione o deduzione fiscale (es. spese mediche).

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito della lotteria degli scontrini creato ad hoc dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e raggiungibile al seguente LINK.

Con riferimento all’adesione da parte dell’esercente alla lotteria degli scontrini, si sottolinea che la stessa non è obbligatoria; l’esercente potrà pertanto rifiutarsi sia di acquisire il codice dal cliente che di trasmettere i dati relativi alla lotteria degli scontrini all’Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista sanzionatorio però, sebbene, in un primo momento, il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020 avesse previsto una sanzione da 100 a 500 euro a carico di chi avesse venduto o effettuato una prestazione in favore del cliente e non avesse comunicato i dati della vendita o del servizio reso all’Agenzia delle Entrate, in sede di conversione del decreto fiscale, tale sanzione è stata depennata, ma è stata sostituita dalla possibilità per il cliente di segnalare, in modalità telematica, il rifiuto all’Amministrazione Finanziaria.

N.B. Le segnalazioni eventualmente effettuate dai clienti, precisa il norma, saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione effettuate ai sensi delle disposizioni contenute dal D.L. 201/2011.

L’agenzia delle Entrate ha predisposto una guida per gli esercenti reperibile al seguente INDIRIZZO.

 

ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA

Sempre a far data dal 1° gennaio 2021 sarà necessario che, anche i soggetti con volume d’affari annuo non superiore a 400.000 euro, si dotino di Registratore Telematico (RT) al fine di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi.

Il 31/12/2020 scade infatti il c.d. “periodo transitorio” in cui non si applicano sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche attraverso l’utilizzo dei servizi on line messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Sino al 31/12/2020, i corrispettivi potranno infatti essere trasmessi:

  • secondo le specifiche previste dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi – versione 6.0 – novembre 2017”;

o, in alternativa,

  • secondo le specifiche previste dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi”– versione 7.0 – marzo 2020”.

N.B. Dal 1° gennaio 2021, invece, il tracciato utilizzabile per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dovrà essere esclusivamente conforme a quanto stabilito dall’Allegato “Tipi Dati Corrispettivi” (versione 7.0 – giugno 2020).

 

RIMBORSO “CASHBACK”

All’interno del c.d. “Piano Cashless” messo a punto dal Governo, oltre alla lotteria degli scontrini, sono previste una serie di misure atte a premiare i soggetti che utilizzano i pagamenti elettronici.

Una di queste è il c.d. “cashback” secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2021, è previsto il riconoscimento di un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso “speciale” a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.

Detta misura è stata introdotta in “via sperimentale” dall’8.12 al 31.12.2020 con erogazione del rimborso nel mese di febbraio 2021 (c.d. “Extra Cashback di Natale”).

Maggiori informazioni in merito al “Piano Cashless” possono essere reperite sul sito web creato ad hoc dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e raggiungibile al seguente LINK.