Decreto Legge 34/2020 c.d. “Rilancio” – misure di sostegno per i datori di lavoro, i lavoratori e le famiglie
Sommario
Si riporta di seguito una sintesi delle misure varate dal Decreto “Rilancio” per i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
CASSA INTEGRAZIONE
- AZIENDE CHE OCCUPANO MEDIAMENTE PIU’ DI 5 DIPENDENTI (da 6 in poi)
Possono presentare domanda di accesso alla CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e all’ASSEGNO ORDINARIO con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane, è altresì riconosciuto un eventuale periodo di durata massima di quattro settimane per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile fruire delle predette quattro settimane anche per periodo decorrenti antecedentemente al 1 settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso delle quattordici settimane. In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
- AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI
I datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per i periodi decorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. E’ riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile fruire delle predette quattro settimane anche per periodo decorrenti antecedentemente al 1 settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso delle quattordici settimane.
Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 esclusivamente ai dipendenti già in forza e può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori).
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Per i periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi direttamente dall’Inps a domanda del datore di lavoro.
MISURE SULLA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
- GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON FIGLI DI ETA’ NON SUPERIORE AI 12 ANNI
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i lavoratori rientranti in questa categoria, hanno diritto ad uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
In alternativa alle prestazioni di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitter, comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido, nel limite complessivo di 1.200 euro (2.000 euro peri lavoratori del settore sanitario).
- GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON FIGLI DI ANNI 16
I lavoratori rientranti in tale categoria hanno diritto all’astensione al lavoro, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
- PERMESSI RETRIBUITI L. 104/92
Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
INDENNITA’ PER I LAVORATORI DOMESTICI
Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, una indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
L’indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
L’Indennità non spetta ai titolari di pensione a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico, non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza e di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime.
L’indennità è erogata dall’Inps in unica soluzione, previa domanda.
REDDITO DI EMERGENZA
Ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato reddito di emergenza.
I requisiti per richiedere il Reddito di Emergenza sono:
- residenza in Italia del richiedente;
- un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore a €15.000;
- reddito familiare riferito al mese di aprile di importo inferiore all’ammontare mensile del beneficio spettante (da €400 a €800 come indicato in tabella); per tale calcolo viene indicato di seguire il principio di cassa.
- patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a €10.000 per nucleo composto da una persona, tale soglia è incrementata di €5.000 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di €20.000. Se nel nucleo è presente un disabile grave o non autosufficiente la soglia è incrementata di €5.000;
Non si ha diritto al reddito di emergenza se:
- uno dei componenti del nucleo familiare ha percepito una delle indennità prevista dal decreto CURA ITALIA, quali ad esempio indennità per lavoratori autonomi, indennità di 600 euro ecc.
- percepisce Reddito di Cittadinanza,
- è pensionato, ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità,
- è detenuto o ricoverato in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato.
NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI
Sono riconosciute le seguenti indennità:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie indennità di 600€ per il mese di aprile 2020;
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000€;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020 indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000€;
- commercianti ed artigiani, maestri di sci, soci lavoratori di SRL indennità pari a 600€ per il mese di aprile 2020;
- lavoratori iscritti all’INPS (ex Enpals) con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000€ indennità pari ad €600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti all’INPS (ex Enpals) con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000€.
Tali indennità non sono assoggettate a tassazione.
LAVORO AGILE – SMART WORKING
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi.
Per l’intero periodo i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile.
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI
Dall’entrata in vigore del decreto 17/03/2020 n. 18, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per cinque mesi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:
- per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del personale (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
- per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604).
PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE
In deroga all’art. 21 del D.L. 15/06/2015 n. 81 è possibile rinnovare o prorogare fino al 30/08/2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23/02/2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.L. 15/06/2015 n. 81.