Decreto Legge 34/2020 c.d. “Rilancio” – misure di sostegno per i datori di lavoro, i lavoratori e le famiglie

 

Si riporta di seguito una sintesi delle misure varate dal Decreto “Rilancio” per i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

CASSA INTEGRAZIONE

  1. AZIENDE CHE OCCUPANO MEDIAMENTE PIU’ DI 5 DIPENDENTI (da 6 in poi)

Possono presentare domanda di accesso alla CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e all’ASSEGNO ORDINARIO con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane, è altresì riconosciuto un eventuale periodo di durata massima di quattro settimane per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile fruire delle predette quattro settimane anche per periodo decorrenti antecedentemente al 1 settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso delle quattordici settimane. In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

  1. AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI

I datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per i periodi decorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. E’ riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile fruire delle predette quattro settimane anche per periodo decorrenti antecedentemente al 1 settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso delle quattordici settimane.

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 esclusivamente ai dipendenti già in forza e può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori).

I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Per i periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi direttamente dall’Inps a domanda del datore di lavoro.

MISURE SULLA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

  1. GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON FIGLI DI ETA’ NON SUPERIORE AI 12 ANNI

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i lavoratori rientranti in questa categoria, hanno diritto ad uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In alternativa alle prestazioni di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitter, comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido, nel limite complessivo di 1.200 euro (2.000 euro peri lavoratori del settore sanitario).

 

  1. GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON FIGLI DI ANNI 16

I lavoratori rientranti in tale categoria hanno diritto all’astensione al lavoro, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

 

  1. PERMESSI RETRIBUITI L. 104/92

Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

INDENNITA’ PER I LAVORATORI DOMESTICI

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, una indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

L’indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

L’Indennità non spetta ai titolari di pensione a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico, non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza e di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime.

L’indennità è erogata dall’Inps in unica soluzione, previa domanda.

 

REDDITO DI EMERGENZA

Ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato reddito di emergenza.

I requisiti per richiedere il Reddito di Emergenza sono:

  • residenza in Italia del richiedente;
  • un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore a €15.000;
  • reddito familiare riferito al mese di aprile di importo inferiore all’ammontare mensile del beneficio spettante (da €400 a €800 come indicato in tabella); per tale calcolo viene indicato di seguire il principio di cassa.
  • patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a €10.000 per nucleo composto da una persona, tale soglia è incrementata di €5.000 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di €20.000. Se nel nucleo è presente un disabile grave o non autosufficiente la soglia è incrementata di €5.000;

Non si ha diritto al reddito di emergenza se:

  • uno dei componenti del nucleo familiare ha percepito una delle indennità prevista dal decreto CURA ITALIA, quali ad esempio indennità per lavoratori autonomi, indennità di 600 euro ecc.
  • percepisce Reddito di Cittadinanza,
  • è pensionato, ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità,
  • è detenuto o ricoverato in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato.

 

NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI

Sono riconosciute le seguenti indennità:

  1. liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie indennità di 600€ per il mese di aprile 2020;
  2. liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000€;
  3. lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020 indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000€;
  4. commercianti ed artigiani, maestri di sci, soci lavoratori di SRL indennità pari a 600€ per il mese di aprile 2020;
  5. lavoratori iscritti all’INPS (ex Enpals) con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000€ indennità pari ad €600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti all’INPS (ex Enpals) con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000€.

Tali indennità non sono assoggettate a tassazione.

 

LAVORO AGILE – SMART WORKING

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi.

Per l’intero periodo i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile.

 

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

Dall’entrata in vigore del decreto 17/03/2020 n. 18, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per cinque mesi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:

  • per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del personale (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
  • per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604).

 

PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE

In deroga all’art. 21 del D.L. 15/06/2015 n. 81 è possibile rinnovare o prorogare fino al 30/08/2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23/02/2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.L. 15/06/2015 n. 81.