DECRETO LAVORO – D.L. N. 48 DEL 04/05/2023

Di seguito riportiamo i principali interventi contenuti nel Decreto Lavoro di cui al Decreto Legge n. 48 del 04/05/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 04 magio 2023.

 

Incremento limite di esenzione fringe benefits

(art. 40)

Incremento, limitatamente al periodo di imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000. Si considerano fringe benefits i beni e i servizi (comprese le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas).

La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico.

 

Si considerano figli fiscalmente a carico quelli di età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00; i soggetti con più di ventiquattro anni sono considerati a carico se detengono un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

 

Il lavoratore dipendente deve dichiarare, anche con autocertificazione,  di aver diritto all’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000, attestando la presenza di figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico, indicandone il codice fiscale.

 

Il limite di non imponibilità di euro 3.000 non va riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori, in altri termini in presenza di figli a carico al 50% ciascuno dei genitori lavoratori dipendenti, può beneficiare del limite di esenzione di euro 3.000 in relazione ai fringe benefits.

Esonero contributi a carico del lavoratore

(art. 39)

Dal 01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la quota di sgravio è aumentata di 4 punti percentuali rispetto alle misure in vigore fino al mese di giugno. Tale aumento non trova applicazione sulla tredicesima mensilità.

Conseguentemente, la riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo 01 luglio – 31 dicembre 2023 è così stabilita:

–       7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro,

–       6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro

(art. 14)

 

L’articolo 14, lettera a) del Decreto Lavoro interviene sull’articolo 18, comma 1, lettera a) del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) introducendo l’obbligo, per i datori di lavoro o i dirigenti dell’azienda con apposita delega, di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

 

Il medico competente, nominato, ha l’obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.

Inoltre viene previsto che, in caso di impedimento del medico competente, per gravi e motivate ragioni, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

Incentivo alla occupazione giovanile

(art. 27)

Viene previsto un incentivo per un periodo di dodici mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, nel periodo 01 giugno – 31 dicembre 2023 assunzione di giovani nelle seguenti condizioni:

–       che all’atto dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anni di età;

–       che non lavorino o non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);

–       che siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia Giovani).

La norma in oggetto prevede che il beneficio possa essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato ed al contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi. In caso di cumulo con altri incentivi la misura è ridotta al 20%.

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda per la fruizione dell’incentivo attraverso apposita procedura telematica (l’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande). L’Istituto, entro 5 giorni, comunica l’eventuale sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo, il richiedente ha un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo.

Semplificazioni in materia di informazione e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

(art. 26)

L’articolo 26 del Decreto Lavoro offre importanti semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione, in merito al rapporto di lavoro, riscrivendo, in parte, l’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/97, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza).

 

In particolare, il D.L. n. 48/2023 prevede che l’onere informativo relativo a talune fattispecie può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

(art. 37)

Dal 01 gennaio 2023, per le aziende alberghiere e nelle strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, viene mutato il peculiare regime previgente, infatti, il limite dei lavoratori subordinati impiegati, oltre ai quali non è più possibile fare ricorso alle prestazioni occasionali, passa da 8 a 10 dipendenti a tempo indeterminato, come per la generalità degli utilizzatori.

L’art. 37 del c.d. Decreto Lavoro è intervenuto attenuando ulteriormente i limiti economici e dimensionali dei soli utilizzatori operanti nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento.

Pertanto gli utilizzatori operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento, è elevato:

–       a 15.000 euro il limite di compenso massimo annuo consentito per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

–       il limite dimensionale a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Incentivo per l’assunzione di beneficiari di assegno di inclusione

(art. 10)

Ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un massimo di dodici mesi,

–       l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL,

–       nel limite massimo di importo di euro 8.000 euro su base annua.

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle somme legate all’incentivo maggiorate selle sanzioni civili nel caso di licenziamento nel corso dei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi.

Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi,

–       l’esonero del versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,

–       nel limite massimo di importo di euro 4.000 euro su base annua.

Ai beneficiari dell’assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonomo o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuti in una unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, ni limiti di 500 euro mensili.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.