Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” – le misure adottate per lo sport

 

  1. IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI IN CONCESSIONE O LOCAZIONE – (ART. 216)

Rinviato al 31 luglio 2020 il pagamento dei canoni di concessione o di locazione sospesi nel periodo compreso tra la chiusura degli impianti e fino al 30 giugno 2020.

In alternativa al pagamento in unica rata è possibile pagare ratealmente in 4 rate mensili da luglio a ottobre.

 

  1. IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI IN CONCESSIONE CON SCADENZA DELLA CONCESSIONE ENTRO IL 31 LUGLIO 2023 – (ART.216)

Se il concessionario ne fa richiesta, le parti (Ente pubblico e gestore) possono concordare tra loro la revisione dei rapporti in scadenza mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie anche attraverso la proroga della durata del rapporto.

In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.

In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

 

  1. CANONI DI LOCAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI “PRIVATI” – (ART.216)

La sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi viene considerata come fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

Il conduttore (e quindi il gestore dell’impianto sportivo) ha pertanto diritto a richiedere al proprietario dell’immobile una riduzione del 50% del canone mensile contrattualmente pattuito, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (gestore o proprietario).

Quindi il gestore potrà avanzare richiesta al proprietario per la riduzione del canone così come previsto dalla legge avendo possibilità di recuperare anche eventuali pagamenti di canoni effettuati nei mesi da marzo ad oggi eccedenti il 50% dell’importo mensile originario in applicazione all’attuale disposizione normativa.

 

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO – (ART. 28)

Le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di € nel 2019, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, maggio 2020 su maggio 2019) di almeno il 50%.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali (e quindi le associazioni), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

L’importo del credito d’imposta è commisurato ai canoni effettivamente versati nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione e non è assoggettato a tassazione.

Al momento è ancora dubbio se per le SSD e le ASD si debbano prendere in considerazione anche i ricavi istituzionali o se si debbano prendere in considerazione solo quelli commerciali; si attendono chiarimenti ministeriali.

 

  1. INDENNITÀ AI COLLABORATORI SPORTIVI E AMMINISTRATIVO-GESTIONALE (SPORT E SALUTE S.P.A.) – (ART. 98)

Si conferma il bonus Sport e Salute di 600€ a favore dei collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali che abbiano un contratto di collaborazione in essere alla data del 23 febbraio 2020 con CONI/CIP/ASD/SSD/FSN/EPS/DSA per i mesi di aprile e maggio 2020.

Il bonus non è assoggettato a tassazione.

Il bonus non spetta a chi ha in essere un altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo o a chi riceva altre indennità previste dai decreti governativi o a chi percepisca il reddito di cittadinanza o di emergenza, pensioni, indennità di disoccupazione (Naspi).

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito o indennità sopra indicate, dovranno essere presentante alla società Sport e Salute che le istruirà secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus, il nuovo bonus di aprile e maggio 2020 sarà erogato, senza necessità di ulteriore domanda.

Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, definirà le modalità di attuazione di questo bonus di aprile-maggio, di presentazione delle nuove domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.

 

  1. LAVORATORI SPORTIVI “PROFESSIONISTI” ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI – (ART. 98)

È previsto per questi lavoratori inquadrati quali “professionisti” ai sensi della legge 91/1981 con retribuzione annua inferiore a 50.000€, l’accesso al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

 

  1. RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE – (ART. 30)

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’importo della riduzione verrà applicato direttamente nelle bollette del periodo da maggio a luglio.

 

  1. RIMBORSO QUOTE AGLI UTENTI DI PALESTRE-PISCINE-IMPIANTI SPORTIVI – (ART.216)

La sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi pur comportando la sopravvenuta impossibilità per la ASD/SSD all’esecuzione della prestazione sportiva ai propri utenti (associato, tesserato, cliente esterno) in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, determina un diritto a favore degli stessi utenti di poter richiedere il rimborso del corrispettivo versato per tali periodi di chiusura.

Al fine di poter ottenere il rimborso l’attuale normativa prevede che:

  1. a) l’utente (associato, tesserato, cliente esterno) presenti al gestore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una istanza di rimborso, allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato;
  2. b) il gestore entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui alla precedente lett. a), in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore da utilizzarsi presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione.

Preso atto che la stragrande maggioranza delle strutture sportive ha già comunicato agli iscritti l’allungamento del contratto in essere alla data della chiusura per il periodo e che detto allungamento decorrerà in automatico dalla data di riapertura e per i giorni di abbonamento pagato e non usufruito, si avvisa che se riceveranno la richiesta scritta dell’utente entro il 18 giugno 2020, dovranno adeguarsi emettendo il voucher (in alternativa al rimborso) ed attivando il suo godimento dalla data indicata dall’utente (nel limite temporale dei dodici mesi dalla cessazione previsto dalla normativa).

 

  1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP – (ART. 24)

Non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al 2019 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) o al periodo 2019/2020 (per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d’anno), fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta che, pertanto, se superiore al saldo genera un credito IRAP che, stante al tenore della norma, diventerebbe non utilizzabile. Si attendono chiarimenti in merito.

Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quanto indicato nel paragrafo precedente per le due distinte categorie di soggetti e l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta, divenendone pertanto abbuonato.

 

  1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – (ART. 25)

Sono previsti contributi a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi (che non abbiano percepito le indennità previste dal Decreto Cura Italia) a condizione che il fatturato di aprile 2020 risulti inferiore di 1/3 rispetto al fatturato di aprile 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20%, 15%, 10% della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 rispettivamente per i soggetti che abbiano ricavi e compensi non superiori a 400.000€ (20%), superiori a 400.000€ e fino a 1.000.000€ (15%), da 1.000.000€ fino a 5.000.000€ (10%), nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020.

Il contributo non viene assoggettato a tassazione.

Trattandosi di imprese e lavoratori autonomi, si ritiene ne siano escluse tutte le associazioni. Ne risultano ammesse invece le società sportive dilettantistiche anche se l’espressione “fatturato” si ricollega ai proventi delle attività commerciali. Sul punto si attende un chiarimento ministeriale.

Per ottenere il finanziamento si dovrà presentare una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dalla legge.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario per la richiesta saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante oltre alle sanzioni amministrative si applica l’articolo 316-ter del codice penale (reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822).

 

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – (ART. 120)

È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000€, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (quindi anche SSD e ASD) ed è utilizzabile in compensazione nel mod. F24, secondo limiti e modalità che verranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – (ART.125)

È riconosciuto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti fino ad un massimo di 60.000 €.

Il credito spetta a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore (quindi anche per SSD e ASD).

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese dì installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante F24.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto “Rilancio”, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

  1. CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 – (ART. 122)

I crediti d’imposta di cui ai diversi articoli del Decreto Rilancio [tra cui: Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art. 28); Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120); credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi dì protezione (art 125)] possono essere ceduti ad altri soggetti, inclusi banche e altri intermediari finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative per questa cessione del credito, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

 

  1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI – (ARTT. 126 E 127)

Per le ASD/SSD sono rinviati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 i versamenti di:

  1. RITENUTE D’ACCONTO E A TITOLO DEFINITIVO per lavoratori dipendenti o assimilati (ergo versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta);
  2. adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria(contributi INPS, INAIL, ex ENPALS);
  3. IVA scadente nel mese di marzo aprile e maggio.

Per le addizionali regionali e comunali dovute relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio, il rinvio del versamento è al 16 settembre 2020 (anche con la rateizzazione in quattro rate mensili) è possibile solo se si riscontri una diminuzione del fatturato del 33% rispetto all’analogo mese dell’anno precedente, marzo su marzo, aprile su aprile, maggio su maggio).

 

  1. NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI – (ART. 84)

Sono riconosciute le seguenti indennità:

  1. liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie indennità di 600€ per il mese di aprile 2020;
  2. liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000€;
  3. lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020 indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000€;
  4. commercianti ed artigiani, maestri di sci, soci lavoratori di SRL (anche SSD) indennità pari a 600€ per il mese di aprile 2020;
  5. lavoratori iscritti all’INPS (ex Enpals) con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000€ indennità pari ad €600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti all’INPS (ex Enpals) con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000€.

Tali indennità non sono assoggettate a tassazione.