A.S.D. E S.S.D. NOVITÀ 2019

  1.  FATTURAZIONE ELETTRONICA
  2. ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO PER A.S.D E S.S.D.
  3. CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (C.D. “SPORT BONUS”)

 

1. FATTURAZIONE ELETTRONICA

L’articolo 1, c. 56 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 119/18 (obbligo di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità adempiuti dai cessionari), facendo sì che i proventi commerciali conseguiti dalle A.S.D. e S.S.D. in regime forfettario ex L. 398/1991 debbano essere gestiti come segue.

 

Proventi commerciali inferiori a 65.000 euro

Ai sensi dell’art. 10 del D.L. 119/2018, come modificato dalla L. 145/2018, i soggetti in regime di 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro, sono esonerati dagli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico. Gli stessi, pertanto, alla stessa stregua dei contribuenti in regime di vantaggio e dei contribuenti forfettari, potranno continuare ad emettere fattura in formato analogico/cartaceo.

 

Proventi commerciali superiori a 65.000 euro

Nel caso di superamento della soglia di 65.000 euro di proventi commerciali (nel periodo di imposta precedente), l’A.S.D. o la S.S.D. in regime opzionale 398/91, avrà l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico secondo le disposizione dell’art. 10 del D.L. 119/2018 che, nella sua formulazione attuale, prevede l’obbligo di assicurare (al superamento della soglia dei 65mila euro) che la fattura sia emessa dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta (leggasi cliente dell’A.S.D./S.S.D.).

La ratio della norma è molto probabilmente da ricercarsi nella supposizione che il soggetto in regime di 398/91 non sia strutturato per l’emissione di fattura in formato elettronico. Per questo motivo – al superamento della soglia – sarà il cessionario/committente dell’A.S.D./S.S.D. a dover procedere ad emettere la fattura, per conto dell’A.S.D./S.S.D.

In concreto, il cliente dell’A.S.D./S.S.D. dovrà predisporre e trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Non si tratta di fatturazione effettuata per conto di terzi quindi né di reverse charge, né di autofattura. La tipologia di documento da indicare sarà pertanto TD01 e l’IVA sarà esposta con le modalità ordinarie.

Nel predisporre la fattura il soggetto obbligato alla trasmissione dovrà indicare nel campo ‘Cedente/Prestatore’ i dati del soggetto “fornitore” (quindi l’A.S.D./S.S.D.); nel campo ‘Cessionario’, invece, dovranno essere indicati i dati del “cliente”, ovvero del soggetto che è tenuto alla trasmissione del documento al Sistema di Interscambio per conto della A.S.D./S.S.D.

Infine, per segnalare la particolare modalità di emissione della fattura, dovrà essere compilato anche il campo ‘Soggetto Emittente’, indicando il valore “CC”, ad indicare appunto che la fattura è stata emessa dal Cessionario–Committente.

 

Committenti/cessionari ex-minimi o forfettari

Quanto suindicato vale nel caso di soggetto committente o cessionario obbligato alla fatturazione elettronica. Nel caso in cui il committente o cessionario rientri invece nel novero delle “imprese minori”, in ogni caso la fattura sarà di tipo analogico.

 

Esemplificando

L’Associazione Sportiva in regime di 398/91 “A.S.D.” ha conseguito nel 2018 proventi di carattere commerciale per euro 70.000. Nel 2019 consegue un provento di carattere commerciale, erogato dalla società “SOCIETA’ SRL”, per euro 2.000. Operativamente la “Società SRL” entrerà nella propria area di Fatture e Corrispettivi e compilerà e trasmetterà una fattura elettronica compilata come segue:

  • Cedente/Prestatore: dati della “A.S.D.”
  • Cessionario/Committente: dati della “Società SRL”
  • Soggetto Emittente: CC
  • Imponibile euro 2.000, IVA euro 440; totale fattura 2.440

 

Contabilizzazione della fattura da parte del soggetto ex L. 398/91

Con riferimento invece alla contabilizzazione del documento la A.S.D./S.S.D. dovrà “assicurarsi” che la fattura sia stata emessa dal soggetto cessionario o committente. Per fare ciò potrà/dovrà richiedere una copia della fattura emessa per suo conto, oppure potrà verificare la presenza della stessa nella propria area di Fatture e Corrispettivi, area nella quale il SDI depositerà il file XML.

Contabilmente la A.S.D./S.S.D. contabilizzerà la fattura tra i proventi, liquidando l’imposta dovuta secondo le consuete percentuali di forfetizzazione previste dalla L. 398/91. Dal punto di vista delle regole di liquidazione dell’IVA, quindi, nulla cambia rispetto al passato.

 

Emissione “volontaria” in formato elettronico da parte della A.S.D./S.S.D.

Stante il fatto che il meccanismo individuato dal Legislatore per la fatturazione elettronica da parte dei soggetti che conseguono ricavi superiori a 65.000 euro è farraginoso, è ritenuta ammissibile l’emissione diretta da parte dell’A.S.D./S.S.D., evitando così l’incombenza a carico del proprio cessionario/committente.

 

2. ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO PER A.S.D E S.S.D.

A decorrere dal 2019 le A.S.D. e S.S.D. sono esonerate dall’imposta di bollo.

Il comma 646 della Legge di bilancio 2019 ha modificato l’art. 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, estendendo anche alle “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Conil’esenzione da bollo fino all’anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva.

Dal primo gennaio 2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da A.S.D. e S.S.D. saranno pertanto esenti da bollo.

In particolare, rientrano tra i documenti esenti da bollo anche le ricevute relative a indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate da associazioni e società sportive dilettantistiche trattandosi di “documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi “.

Rientrano inoltre tra i documenti esenti da bollo anche le ricevute rilasciate dall’A.S.D./S.S.D. (sia per l’incasso di quote associative / di iscrizione (già esenti) che per le prestazioni sportive erogate), i verbali presentati alla registrazione, gli estratti conto bancari.

3. CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (C.D. “SPORT BONUS”)

È stato prorogato, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta, di cui all’art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).

Possono beneficiare dell’agevolazione le erogazioni liberali:

  • in denaro;
  • effettuate nel 2019;
  • per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
  • anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Possono accedere al credito d’imposta:

  • le persone fisiche e gli enti non commerciali;
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa.