FATTURA ELETTRONICA – CASI PRATICI

Sommario

 

1.      FORNITORE DI ESPORTATORE ABITUALE INDICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO RICEVUTA

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della dichiarazione d’intento.

Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” o nei punti menù “Altri dati”.

2.      FATTURE FUORI CAMPO IVA

Le disposizioni in merito non hanno subito modifiche, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.

Qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.

3.      FATTURA VERSO PARTITA IVA INESISTENTE O CESSATA

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali.

In tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

 4.      RICEZIONE DI FATTURA PER ACQUISTO MAI FATTO

Il cessionario che riceva una fattura per merce mai ricevuta potrà solo comunicare l’errore al cedente (ad esempio, via email, telefono, ecc.) e chiedere l’emissione della nota di accredito (non è possibile rifiutare la fattura xml)

5.      FATTURE DATATE 2018 E RICEVUTE NEL 2019

Casi:

  • fattura emessa e trasmessa nel 2018 deve essere emessa in modalità cartacea (anche se ricevuta dal cessionario / committente nel 2019);
  • fattura emessa nel 2018 e trasmessa nel 2019 deve essere emessa in modalità elettronica.

 Se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione deve essere emessa in via elettronica.

 6.      FATTURA DIFFERITA (CESSIONE DI BENI)

È possibile emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione un D.D.T. o altro documento equipollente che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese relativo alla cessione di beni o prestazione di servizi.

7.      FATTURA DIFFERITA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

E’ possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi se esiste un documento (ad es. la “fattura proforma”), contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti.

 8.      DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA (mesi non a cavallo d’anno)

Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 relativi ai mesi precedenti.

Ad esempio:

  • 30.01.2019 data fattura elettronica di acquisto;
  • 01.02.2019 data ricevuta SdI;
  • il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di gennaio.

 9.      FATTURE CARTACEE RICEVUTE DA FORNITORI IN REGIME DI VANTAGGIO (MINIMI E FORFETTARI)

Le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientri nel regime forfettario o di vantaggio a partire dall’1.1.2019 non saranno più comunicate nello “spesometro”.

 10.   FATTURE EMESSE UE E EXTRAUE E MODELLO INTRASTAT

In generale le fatture verso l’estero vengono emesse in modalità cartacea e comunicate con il c.d. “esterometro” entro il mese successivo. Per evitare l’esterometro è possibile inviare al cliente estero la fattura cartacea e contestualmente inviare la fattura elettronica al SdI (con il codice identificativo XXXXXXX, Codice Stato OO, CF 99999999999).

Gli elenchi INTRASTAT dovranno comunque essere inviati nel rispetto degli stessi limiti e modalità previsti nell’anno 2018.

 11.   FATTURE ELETTRONICHE A PRIVATI (senza partita IVA)

L’operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o cartaceo, salvo che il cliente non rinunci ad ottenere tale copia. Il codice identificativo da indicare nel file della fattura è 0000000.

12.   CONDOMINI

Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.

Gli operatori IVA che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale” e a consegnare una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o cartaceo. Il codice identificativo da indicare è 0000000 salvo diversa comunicazione da parte dell’amministratore.

Tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

 13.   FATTURA A NON RESIDENTI IDENTIFICATI IN ITALIA

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), sarà possibile inviare la fattura elettronica inserendo il valore convenzionale “0000000” nel campo “codice destinatario”, salvo che il cliente non abbia comunicato uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

 14.   DATA FATTURA – DATA EMISSIONE  (solo fino al 30.06.19 contribuenti trimestrali e fino al 30.09.19 contribuenti mensili)

Fino al 30.06.19 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.19 per i contribuenti mensili, è possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione IVA periodica.

Esempio per un contribuente trimestrale:

  • 20.01.2019 incasso del corrispettivo;
  • 15.05.2019 emissione fattura (con data documento 20.1);
  • 16.05.2019 versamento dell’IVA.

Esempio per un contribuente mensile:

  • 20.01.2019 incasso del corrispettivo;
  • 15.02.2019 emissione fattura (con data documento 20.1);
  • 16.02.2019 versamento dell’IVA.

 15.   REGISTRI IVA E SEZIONALI IVA

I contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali / sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche sia analogiche.

La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica.

 16.   AUTOFATTURE PER OMAGGI

Le autofatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI.

17.   AUTOFATTURE PER ACQUISTI INTRACEE ED EXTRACEE

Per gli acquisti IntraUE e per gli acquisti di servizi ExtraUE, è previsto che l’operatore debba emettere fattura integrata (impropriamente chiamata autofattura) ai soli fini contabili. La fattura di acquisto dovrà essere comunicata con l’esterometro (permangono gli adempimenti INTRA che non sono stati modificati). Pertanto, le registrazioni contabili relative a questi acquisti non sono modificate rispetto al passato.

18.   AUTOFATTURE PER ACQUISTI INTERNI IN REVERSE CHARGE

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, D.P.R. n. 633/72, sono previste le seguenti modalità alternative di integrazione:

  • autofattura e registrazioni contabili: in termini operativi, si ammette l’emissione di un’autofattura, la quale deve contenere l’identificativo IVA del soggetto che effettua l’integrazione IVA sia nel campo del cedente/prestatore che in quello destinato al cessionario/committente; detto documento – ha inoltre precisato l’Agenzia – può (e non deve) essere inviato al Sistema di Interscambio.
  • predisposizione di un altro documento (definito convenzionalmente “autofattura”), da allegare al file della fattura elettronica in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. In conservazione sostitutiva andrà sia la fattura xml che l’allegato. Nessun altro adempimento.

19.   FATTURE PER AUTOCONSUMO DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo devono essere fatture elettroniche e inviate al SdI.

 20.   RICEVIMENTO FATTURA ERRATAMENTE CARTACEA ANZICHE’ ELETTRONICA

Nel caso di ricevimento di fattura cartacea anziché elettronica il cessionario / committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica e se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura (ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97).

Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.

 21.   COMMERCIO AL DETTAGLIO ED EMISSIONE FATTURA

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati “mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale. Qualora il cliente, al momento dell’effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

  • emettere una ricevuta fiscale / scontrino fiscale al momento della vendita e successivamente emettere la fattura elettronica differita. In tal caso l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta / scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;
  • rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale (stampa della fattura o della ricevuta del POS). Trasmettere nei termini previsti, la fattura immediata con l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale o da un altro “documento commerciale”, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino / ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”;
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino / ricevuta / documento commerciale;
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino / ricevuta / documento commerciale;
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino / ricevuta / documento commerciale.

 22.   FATTURE EMESSE A CLIENTI RESIDENTI A LIVIGNO E CAMPIONE D’ITALIA

Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano e pertanto andranno trattate al pari delle fatture estere.

23.   IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo (di 2 euro) è dovuta in tutti i casi in cui l’importo riportato in fattura risulti escluso, esente o fuori dal campo dell’Iva per un valore superiore ai 77,47 euro. Tale regola vale sia per la fattura elettronica che cartacea (minimi e forfettari). Naturalmente, sulle fatture elettroniche l’assolvimento dell’imposta di bollo non può che essere virtuale.

Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente l’Agenzia delle Entrate, al termine di ogni trimestre, renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. L’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo (entro il 20 del mese successivo al trimestre) con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 precompilato dall’Agenzia stessa.

24.   FATTURA CON CONTRIBUTO ENASARCO

Per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:

  • <TipoDato> CASSA-PREV
  • <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07
  • <RiferimentoNumero> importo del contributo
  • <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato.

25.   ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO ARTICOLO 15 D.P.R. 633/72

Ai sensi dell’art. 15, DPR n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purché opportunamente documentate.

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, in luogo dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (escluse ex art. 15).

Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento.

26.   FIRMA SU FATTURE ELETTRONICHE

Solo le fatture elettroniche emesse alla Pubblica Amministrazione devono essere firmate digitalmente. Le altre fatture elettroniche non vanno obbligatoriamente firmate digitalmente.

27.   NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA

Se il SdI non riesce a recapitare la fattura elettronica all’acquirente (per problemi tecnici o casella pec del cliente piena), il trasmittente dovrà comunicare tempestivamente all’acquirente la messa a disposizione della fattura nell’area riservata.

28.   FATTURE NELL’AREA RISERVATA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le fatture nell’area riservata sono visibili fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di emissione.

29.   EMISSIONE DI FATTURA CARTACEA E RELATIVA BOLLA DOGANALE

Se la fattura (estera) emessa (in modalità cartacea) è seguita da bolla doganale questa non va compresa nell’esterometro.

30.   FATTURA D’ACQUISTO PER IMPORTAZIONE E RELATIVA BOLLA DOGANALE

In presenza di una importazione né la fattura di acquisto né la relativa bolla doganale vanno indicate nell’esterometro.

31.   NUMERAZIONE FATTURE EMESSE

È possibile tenere un’unica numerazione progressiva tra fatture emesse alla pubblica amministrazione e agli altri soggetti. Tale scelta però è vivamente sconsigliata; è preferibile creare un sezionale per le fatture emesse alla pubblica amministrazione.

32.   D.D.T. E RELATIVA EMISSIONE DI FATTURA

La fattura elettronica emessa può far riferimento a uno o più D.D.T. senza la necessità di riportare tutto il dettaglio dello stesso.

33.   MANCATA EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DEL VENDITORE

Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge deve, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, pagare l’imposta e presentare, entro il trentesimo giorno successivo, l’autofattura all’Agenzia delle Entrate.

Tale procedura si concretizza attraverso l’Sdi; dal punto di vista tecnico è previsto dalle specifiche in materia di fatturazione elettroniche che tale tipo di fattura sia identificata con il codice TD20.

34.   FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI

Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, è prevista alternativamente:

  • l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna così da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
  • l’emissione di una fattura come sopra, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.

Vedasi paragrafo 1.6 della Circolare AdE 13/2018.

35.   FATTURA ELETTRONICA PER I SOGGETTI IN REGIME EX LEGGE N. 398/91

In sede di conversione del D.L. 119/18 è stato previsto che i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, associazioni senza scopo di lucro, associazioni pro-loco, ecc.) che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori ad euro 65.000,00 sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche.

Qualora tale importo venga superato i predetti soggetti assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dall’acquirente / committente soggetto passivo.

L’orientamento prevalente è quello secondo cui si ritiene che sia più semplice, e difficilmente sanzionabile, che siano le stesse a.s.d./s.s.d. a emettere la fattura in formato elettronico.