Primi chiarimenti sulle principali novità della Finanziaria 2018 relative ai compensi ai collaboratori dello SPORT dilettantistico

 

Le nuove norme pongono una disciplina comune relativamente alla natura giuridica dei rapporti di collaborazione all’interno delle ASD, SSD, SSDL, mentre pongono regole diversificate sui profili tributari e previdenziali, a seconda che si tratti di ASD e SSD non lucrative, oppure di SSD lucrative.

Il comma 358 della Legge di Bilancio 2018 stabilisce che le prestazioni individuate dal CONI, rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative, costituiscono oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.

Il richiamo all’art. 2 secondo comma lett. d) del D.Lgs. 81/2015, come modificato dal comma 356 con l’aggiunta delle SSDL, è stato effettuato per individuare i soggetti destinatari della disposizione contenuta nel comma 358. Una volta individuati tali soggetti, cioè associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché società sportive dilettantistiche lucrative, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, la norma dispone che le prestazioni costituiscono oggetto di collaborazione coordinata e continuativa, operando in tal modo una qualificazione ex lege della natura giuridica dei rapporti tra le ASD, SSD e SSDL con gli sportivi dilettanti.

Sono così nate le collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche. Tale qualificazione, proprio perché operata dalla legge, si pone come presunzione per la qualifica del rapporto, purché, appunto, sussistano i requisiti richiesti dal combinato delle norme richiamate e cioè:

  1. la natura di ASD, SSD o SSDL
  2. la loro affiliazione ad una FSN, DSA o EPS
  3. il loro conseguente riconoscimento da parte del CONI, mediante l’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche
  4. lo svolgimento di prestazioni individuate dal CONI.

Occorre richiamare l’attenzione sul fatto che la norma contenuta nel comma 358 demanda al CONI (non alle singole Federazioni) l’individuazione delle prestazioni che possono essere svolte all’interno delle ASD, SSD e SSDL e costituenti l’oggetto delle collaborazioni coordinate e continuative dilettantistiche, pertanto fino a quando il CONI non fornirà l’elenco delle prestazioni la norma in esame non appare concretamente applicabile.

 Per tali collaborazioni sussisterà l’obbligo di provvedere:

  1. all’iscrizione nel libro unico del lavoro dei collaboratori,
  2. alla comunicazione al centro per l’impiego,
  3. al rilascio del cedolino paga.

In conseguenza con questa nuova disposizione ci sarà un nuovo “onere” per tutte le ASD/SSD che dovranno avvalersi necessariamente di ulteriori prestazioni da parte di un consulente del lavoro; lo Studio è a disposizione per fornirVi un’eventuale preventivo della società di cui si avvale continuativamente e che offre questo tipo di servizi (SCS srl, consulente del lavoro Daniela Borsetto).

Resta inteso che sarà nostra premura avvisare la clientela interessata non appena il CONI diffonderà il suddetto elenco, auspicando anche in un tempestivo intervento del Ministero del Lavoro che dia indicazione di quali dati dovranno affluire nei cedolini paga e soprattutto da quando decorreranno i nuovi adempimenti per le ASD e SSD.

Resta altresì inteso che, qualora il cliente non ritenga sufficientemente prudenziale l’interpretazione oggettiva della presente circolare e voglia anticipare gli adempimenti previsti dalla Finanziaria rispetto alla diffusione dell’elenco del CONI, la società SCS srl, per nostro tramite, si è resa disponibile a curare tutti gli adempimenti già dal corrente mese, previa richiesta scritta da far pervenire anche a mezzo mail a borsetto@studiocassella.it (p.c. cassella@studiocassella.it).