Termini e modalità di comunicazione dell’opzione “sanatoria 2018-2022”
Come noto, i soggetti ISA (pertanto sono esclusi i contribuenti forfetari) che hanno aderito alla proposta di CPB 2024 – 2025, possono usufruire della sanatoria 2018 – 2022 introdotta dall’art. 2-quater, D.L. n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”.
Si ricorda che la sanatoria:
- può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi necessariamente riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
- richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
- viene meno in caso di decadenza dal CPB.
Come disposto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.11.2024, l’opzione per l’adesione alla sanatoria va esercitata, per ogni “annualità”, tramite il pagamento del mod. F24, entro il 31.3.2025, relativo al versamento della prima rata / unica soluzione delle imposte sostitutive.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Per le società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR e le società di capitali trasparenti ex artt. 115 e 116, TUIR l’opzione per l’adesione alla sanatoria è esercitata pagando (tutti) i mod. F24, relativi alla prima rata / unica soluzione:
- dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società / associazione;
- dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali da parte dei soci / associati.
Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai predetti soggetti (società di persone / associazioni professionali e società di capitali trasparenti), imputati ai singoli soci / associati, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi / addizionali può essere effettuato dalla società / associazione in luogo dei singoli soci / associati.