RENTRI – Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
Sommario
PREMESSA
È attivo il portale RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), lo strumento su cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) fonda il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, accessibile al seguente link: https://www.rentri.gov.it/it.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE E RELATIVE TEMPISTICHE
GRUPPO 1
Dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 |
GRUPPO 2
Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 |
GRUPPO 3
Dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 |
§ Imprese / enti produttori di rifiuti pericolosi (con più di 50 dipendenti)
§ Imprese / enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (con più di 50 dipendenti) |
§ Imprese / enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
§ Imprese / enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti) |
§ Imprese / enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
§ Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti |
N.B. Si precisa che il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro delle Imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro delle Imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.
L’iscrizione alla piattaforma prevede un costo per diritti di segreteria paria a 10€, ai quali bisogna aggiungere un contributo annuale che varia da 15 a 100 € (in base alle diverse tipologie di imprese o Enti) per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 € per le successive annualità.
Il versamento del contributo annuale sarà da effettuare successivamente all’iscrizione ed entro il 30 aprile di ogni anno.
Tutti i versamenti sono da effettuare con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pago PA).
CATEGORIA UTENTE | CONTRIBUTO ANNUALE
(anno 1) |
CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi) |
Diritti di segreteria | 10,00€ | |
Imprese / enti produttori di rifiuti (con più di 50 dipendenti) | 100,00€ | 60,00€ |
Imprese / enti produttori di rifiuti (tra 11 e 50 dipendenti) | 50,00€ | 30,00€ |
Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi | 15,00€ | 10,00€ |
SOGGETTI ESONERATI
Non sono tenuti all’obbligo di iscrizione al RENTRI, enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese, a prescindere dal numero di dipendenti, produttrici iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché’ i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- nell’ambito delle attività commerciali;
- nell’ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso.
I soggetti sopraelencati non dovranno né “iscriversi” al RENTRI, né tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti. Solo nel caso in cui fosse necessario effettuare lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, dovranno accedere al portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” (LINK), registrandosi per procedere con l’emissione e vidimazione dei FIR cartacei.
NUOVI MODELLI DEL REGISTRO DI CARICO SCARICO RIFIUTI E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)
La nuova normativa introdotta nell’ambito della gestione dei rifiuti ha rimodulato anche le previsioni relative ai Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti e del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
Dal prossimo 13 febbraio entreranno in vigore i nuovi modelli del Registro di carico scarico rifiuti e del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) (allegati del D.M. 4 aprile 2023 n. 59).
Gli operatori di cui ai GRUPPI 2 e 3 della tabella di pag. 1 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di Registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale RENTRI, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro (quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025).
Il servizio di stampa dei registri è accessibile attraverso il portale RENTRI (stampa format registro) e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
I nuovi modelli di Formulario identificazione rifiuti (FIR), invece, in vigore dal 13 febbraio 2025, dovranno essere vidimati digitalmente tramite il portale RENTRI e compilati con una delle seguenti modalità
- mediante sistemi gestionali;
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.
Dal 13 febbraio 2026 poi:
- gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire in formato digitale il FIR per tutti i rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi;
- gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i “nuovi modelli”.
Riassumendo:
PERIODO TRANSITORIO
Formulari di Identificazione Rifiuti
Fino al 12 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998, in formato cartaceo, con una delle seguenti modalità:
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
- vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.
Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Dal 13 febbraio 2025 eventuali FIR stampati secondo il modello di cui al D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio modello”), anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.
Registro di Carico Scarico
Sino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006.