L’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro

 

Il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 prevede il possesso e l’esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID 19 (c.d. Green pass).

L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.

 

1 – SOGGETTI DESTINATARI DELL’OBBLIGO

E’ obbligato chiunque svolga attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

 

2 – ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

 

3 – ONERI DI CONTROLLO

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.

A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento (FAC SIMILE di delega).

 

4 – MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE E CONSEGUENZE

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

5 – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI E SANZIONI

La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro.

Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmetti gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati all’accertamento e della contestazione delle violazioni.