Comunicazioni periodo estivo

Con la presente Vi informiamo che gli uffici dello Studio rimarranno chiusi per ferie dal 9 agosto al 29 agosto (compresi).

Le attività riprenderanno quindi normalmente da lunedì 30 agosto.

Vi ricordiamo che, come ogni anno, per effetto della sospensione estiva, gli adempimenti e i versamenti tributari da eseguire tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza applicazione di interessi, maggiorazioni o sanzioni.

A tal proposito, qualora lo Studio fosse delegato al versamento telematico dei modd. F24, il relativo file per il versamento di quanto in scadenza il giorno 20 agosto verrà generato entro venerdì 6 agosto (l’addebito avverrà comunque in data 20 agosto). Vi chiediamo pertanto di fare pervenire ogni comunicazione in merito alle modalità di versamento entro tale data, onde evitare disguidi.

 

Per i clienti dello Studio che usufruiscono del servizio di consulenza del lavoro riteniamo opportuno, come di consueto, fornirVi le indicazioni per fronteggiare le situazioni di urgenza in tale ambito.

INFORTUNI:

La denuncia di infortunio deve essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro, entro DUE GIORNI da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro SUPERIORE A TRE giorni; la certificazione medica rappresenta il momento centrale per verificare il rispetto del termine di due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL. La denuncia di infortunio deve essere presentata anche se interessa un lavoratore parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi) o un lavoratore impiegato con vouchers.

Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esentati dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia, ma non dalla presentazione della stessa che, se presentata dopo i due giorni della data del primo certificato medico, comporterà che il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato dal giorno di presentazione della denuncia.

Il datore di lavoro:

  • non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni (in tal caso occorrerà invece trasmettere la Comunicazione di infortunio);
  • è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico solo se provvede alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica;
  • se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
  • in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.

Per i datori di lavoro che si avvalgono esclusivamente di intermediari professionali per la presentazione delle predette denunce, l’INAIL ha stabilito che l’obbligo possa essere assolto, solo per il mese di agosto, anche mediante invio di copia scansionata dei relativi moduli cartacei a mezzo PEC.

Occorre quindi:

  1. compilare il modello cartaceo (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html). Le istruzioni per la compilazione sono reperibili al seguente link: (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html);
  2. scannerizzare il documento;
  3. trasmetterlo a mezzo PEC, unitamente al certificato rilasciato dal pronto soccorso all’indirizzo della sede INAIL di competenza indicato a questo indirizzo web: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio.html;
  4. fare pervenire copia delle comunicazioni effettuate, al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti alla riapertura dello Studio all’indirizzo: borsetto@studiocassella.it.

 

ASSUNZIONI URGENTI:

La circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro prevede che in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati all’invio delle comunicazioni obbligatorie, il datore di lavoro possa inviare la comunicazione preventiva all’assunzione, mediante il modello UNIURG al numero di FAX del Ministero del Lavoro (848.800.131) fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi professionali o delle associazioni di categoria. Quanto alle altre tipologie di comunicazione, va precisato che l’invio può avvenire anche prima del termine ultimo previsto, ma non oltre il quinto giorno.

Nel caso fosse necessario procedere ad un’assunzione urgente occorre quindi:

  1. compilare il modello UniUrg rinvenibile all’indirizzo web https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/Standard%20Dicembre%202015/UNIURG.2016.pdf indicando nel campo “motivo dell’urgenza” la dicitura “ferie studio di consulenza”;
  2. trasmetterlo al Ministero del Lavoro al n. di Fax 848 800 131 almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro.
  3. fare pervenire allo Studio copia delle comunicazioni effettuate (unitamente alla ricevuta di avvenuto invio al Ministero) all’indirizzo: borsetto@studiocassella.it. Alla riapertura lo Studio provvederà a completare la comunicazione di assunzione mediante l’invio del modello Unilav.

Nel caso fosse necessario procedere ad un’assunzione urgente settore turismo e pubblici esercizi.

Tramite il modulo “Comunicazione semplificata per l’assunzione d’urgenza nel settore del turismo” è possibile effettuare la comunicazione di assunzione dei lavoratori nel settore del turismo e pubblici esercizi in caso di urgenza dovuta a esigenze produttive.

È necessario comunque trasmettere, entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione di assunzione telematica ordinaria completa dei riferimenti alla comunicazione sintetica di assunzione d’urgenza.

In sintesi occorre:

1) compilare online il modello UniUrg https://co.anpal.gov.it/co/urgturistico.aspx e inviarlo (almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro);

2) trasmettere allo Studio copia della comunicazione unitamente alla ricevuta di avvenuto invio al Ministero del Lavoro all’indirizzo e-mail borsetto@studiocassella.it.