Comunicazioni periodo estivo

Con la presente Vi informiamo che gli uffici dello Studio rimarranno chiusi per ferie dal 10 agosto al 30 agosto (compresi).

Le attività riprenderanno quindi normalmente da giovedì 31 agosto.

Vi ricordiamo che, come ogni anno, per effetto della sospensione estiva, gli adempimenti e i versamenti tributari da eseguire tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 21 agosto senza applicazione di interessi, maggiorazioni o sanzioni.

A tal proposito, qualora lo Studio fosse delegato al versamento telematico dei modd. F24, il relativo file per il versamento di quanto in scadenza il giorno 21 agosto verrà generato entro mercoledì 9 agosto (l’addebito avverrà comunque in data 21 agosto). Vi chiediamo pertanto di fare pervenire ogni comunicazione in merito alle modalità di versamento entro tale data, onde evitare disguidi.

 

Per i clienti dello Studio che usufruiscono del servizio di consulenza del lavoro riteniamo opportuno, come di consueto, fornirVi le indicazioni per fronteggiare le situazioni di urgenza in tale ambito.

 

INFORTUNI

La denuncia di infortunio deve essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro, entro DUE GIORNI da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro SUPERIORE A TRE giorni; la certificazione medica rappresenta il momento centrale per verificare il rispetto del termine di due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL. La denuncia di infortunio deve essere presentata anche se interessa un lavoratore parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi) o un lavoratore impiegato con vouchers.

Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esentati dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia, ma non dalla presentazione della stessa che, se presentata dopo i due giorni della data del primo certificato medico, comporterà che il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato dal giorno di presentazione della denuncia.

Il datore di lavoro:

  • non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni (in tal caso occorrerà invece trasmettere la Comunicazione di infortunio);
  • è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico solo se provvede alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica;
  • se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
  • in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.

Per i datori di lavoro che si avvalgono esclusivamente di intermediari professionali per la presentazione delle predette denunce, l’INAIL ha stabilito che l’obbligo possa essere assolto, solo per il mese di agosto, anche mediante invio di copia scansionata dei relativi moduli cartacei a mezzo PEC.

Occorre quindi:

  1. compilare e firmare il modello cartaceo (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html). Le istruzioni per la compilazione sono reperibili al seguente link: (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html);
  2. scannerizzare il documento;
  3. trasmetterlo a mezzo PEC, unitamente al certificato rilasciato dal pronto soccorso all’indirizzo della sede INAIL di competenza indicato a questo indirizzo web: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio.html;
  4. fare pervenire copia delle comunicazioni effettuate, al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti alla riapertura dello Studio all’indirizzo: borsetto@studiocassella.it.

 

ASSUNZIONI URGENTI

Con apposito decreto direttoriale pubblicato sul proprio portale istituzionale il 29 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha modificato il modello Unificato URG da utilizzare per le Comunicazioni Obbligatorie di assunzione di lavoratori subordinati.

Il modello Unificato URG è il modulo informatico mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, adempiono all’obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie, per cause di cause di forza maggiore che non consentono l’invio anticipato di Unilav (es. improvvise malattie, infortuni e assenze di un lavoratore con necessità di una sua sostituzione immediata) o in caso di chiusura (sabato, domenica, festivi e ferie) dello studio di consulenza che effettua le comunicazioni.

Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, i soggetti obbligati alle comunicazioni sono tenuti ad effettuare la comunicazione sintetica d’urgenza inviando il modulo UniURG in modalità digitale.

La nuova modalità sostituisce la trasmissione a mezzo fax che non sarà più utilizzato poiché si deve accedere al portale tramite Spid o CIE.

Di seguito il link per accedere all’applicativo: https://couniurg.lavoro.gov.it/

Una volta effettuata l’assunzione Vi invitiamo a trasmettere allo Studio copia della documentazione trasmessa (modello e codice di trasmissione UNIURG) all’indirizzo e-mail borsetto@studiocassella.it per poter effettuare l’invio della comunicazione ordinaria UNILAV.