Regime forfettario – novità per il 2020

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha previsto, al comma 692, una stretta sul regime forfettario (previsto dall’art. 1, commi 54-89 della L. 190/2014).

In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime.

In sintesi è previsto:

  1. il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
  2. la reintroduzione del limite di € 20.000 relativo alle spese per lavoro sostenute nell’anno precedente (fino all’anno 2018 fissato a € 5.000);
  3. la reintroduzione dell’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che hanno percepito (nell’anno precedente) redditi da lavoro dipendente / assimilati superiori ad € 30.000.

Sono confermate inoltre le incompatibilità introdotte dalla “Finanziaria 2019” per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e per quelli che controllano s.r.l. o associazioni in partecipazione esercitanti la stessa attività, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

Riassumendo:

REQUISITI FORFETTARIO 2019

REQUISITI FORFETTARIO 2020
1)  ricavi / compensi < € 65.000 1)   ricavi / compensi < € 65.000
  2)   spese per lavoro < € 20.000
  3)   redditi da lavoro dipendente / assimilato < € 30.000

 

Con riferimento al punto alla suindicata lettera c), è confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro (tuttavia è previsto che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro).

È altresì espressamente previsto dalla norma che, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto del reddito assoggettato al regime forfetario.

Altra novità è prevista per i forfettari che applicano la fatturazione elettronica: nel caso in cui emettano esclusivamente fatture elettroniche, è previsto un regime premiale tale per cui il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento ex art. 43 del D.P.R. 600/1973 è ridotto di un anno, passando quindi da cinque a quattro. Ciò comporterà che le partite IVA in regime forfettario che emetteranno esclusivamente fatture elettroniche potranno ricevere avvisi di accertamento al massimo entro quattro anni. L’utilizzo della fatturazione elettronica è discrezionale e, ove il contribuente decidesse di non adottarla, sarà possibile procedere con l’emissione delle fatture in formato cartaceo.

Indipendentemente dal sistema di fatturazione prescelto (cartaceo o elettronico), continuerà ad essere necessario indicare in fattura la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e s.m.i.” ovvero “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 160/2019.”

Inoltre, se l’attività svolta è di tipo professionale, in fattura dovrà essere presente la richiesta al committente di non applicare la ritenuta d’acconto indicando che: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge n. 190/2014 e s.m.i.”.

Si ricorda che, per tutte le fatture di importo superiore ai 77,47 Euro, è previsto l’obbligo di applicare l’imposta di bollo del valore di 2 Euro.

Da ultimo, un risvolto relativo al regime forfettario è contenuto nelle nuove misure “Industria 4.0”. Il super e l’iper-ammortamento applicati negli anni scorsi all’acquisto di macchinari, hardware e software, sono sostituiti da un credito d’imposta che è utilizzabile da tutte le partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato; quindi anche dai contribuenti in regime forfettario.