ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  – CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, con la quale ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2019, i lavoratori interessati dovranno inviare la richiesta di assegno al nucleo familiare all’INPS esclusivamente in modalità telematica, WEB mediante Pin dispositivo, Patronati e intermediari dell’istituto, venendo meno, pertanto, la presentazione del modello ANF/DIP al datore di lavoro, al quale verranno successivamente messi a disposizione dall’istituto gli importi di ANF spettanti ai lavoratori.

Qualora si verifichi una situazione del nucleo familiare ovvero si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell’apposita procedura ANF/DIP.

Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell’autorizzazione dell’INPS (ad esempio nel caso di lavoratore celibe/nubile oppure separato/divorziato), il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazioni ANF”, la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.

I datori di lavoro che riceveranno domande di ANF in formato cartaceo entro il 31/03/2019 potranno liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio fino alla denuncia contributiva relativa alle competenze di giugno 2019. Decorso tale termine non sarà più possibile effettuare conguagli sulla base di domande cartacee.

Successivamente, dovendo i lavoratori inoltrare una nuova domanda per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020, dovranno necessariamente inviarla in modalità telematica e, pertanto, troveranno applicazione le nuove modalità di gestione degli ANF.

 

CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO

L’INPS, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori, soltanto dal giorno del rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’INPS riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Da tener presente, inoltre, che il datore di lavoro potrebbe ritenere una assenza ingiustificata nei giorni non riconosciuti dall’INPS.