Detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno

La Legge di Bilancio 2026 (o Finanziaria 2026) non modifica le regole fondamentali per le fatture “a cavallo d’anno” (datate 2025 ma ricevute nel 2026 tramite il Sistema di Interscambio – SdI): la regola chiave resta che la detrazione IVA segue l’anno di effettiva ricezione della fattura nel 2026, con slittamento della detrazione dal mese di dicembre 2025 a gennaio 2026 (o mesi successivi), salvo i casi in cui la fattura risulti già ricevuta entro il 31/12/2025 e sia gestita nei termini della dichiarazione IVA 2025.

Di seguito riepiloghiamo le linee guida attualmente in vigore per gestire correttamente le fatture di dicembre che arrivano nei primi giorni dell’anno successivo.

La regola base è questa: l’IVA si può detrarre solo quando la fattura è stata effettivamente ricevuta. Non è sufficiente che la fattura riporti data dicembre: se la ricezione avviene nel nuovo anno, anche la detrazione dell’IVA si sposta nel nuovo anno.

Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica assume rilievo quanto attestato dal Sistema di Interscambio (SdI). In particolare:

  • se lo SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario;
  • se invece lo SdI non riesce a recapitare la fattura per cause tecniche non imputabili al Sistema, la fattura viene messa a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi” e la data di ricezione (da cui decorre la possibilità di detrarre l’IVA) coincide con la presa visione e/o lo scarico del file.

Sul punto, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 435 del 26/09/2023, ha chiarito che, ai fini della detrazione, non rileva la data in cui la fattura è resa disponibile dal Sistema, ma la data in cui il destinatario la consulta o la scarica. È stato inoltre precisato che, qualora l’acquirente/committente sia a conoscenza della fattura emessa e “a disposizione”, non può rinviare liberamente il momento di decorrenza della detrazione IVA omettendo la presa visione del documento.

In pratica:

  • se una fattura è emessa e ricevuta entro il 31 dicembre, l’IVA può essere detratta nell’anno che si chiude (quindi nel 2025), oppure gestita in dichiarazione IVA annuale;
  • se invece la fattura viene ricevuta a gennaio, anche se è datata dicembre, non è possibile portare l’IVA nel precedente anno: la detrazione scatta nel 2026, nelle liquidazioni IVA del nuovo anno (oppure, in via residuale, nella dichiarazione annuale 2026).