Detraibilità dell’Iva nei servizi di telefonia mobile
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n 69/E del 22 ottobre 2020, rispondendo ad un interpello posto in essere da una società, ricorda in primo luogo le caratteristiche del “regime monofase” di cui all’art 74 del DPR 633/72 relativo ai servizi di telefonia mobile ricaricabile, quali ad esempio le carte prepagate in uso ai propri dipendenti.
L’Agenzia sottolinea (per la prima volta e solamente in questa occasione) che la società istante non acquista le “ricaricabili” allo scopo di destinarle alla successiva rivendita e perciò assume la veste di utilizzatore finale. In quanto tale l’IVA riportata nelle fatture emesse dai gestori di telefonia per i servizi di telefonia mobile ricaricabile può essere oggetto di detrazione.
Condizione necessaria affinché l’Iva possa essere oggetto di detrazione è che la stessa sia esposta in fattura e dunque indicata separatamente dal corrispettivo. Questo meccanismo è previsto solo laddove la fatturazione avviene nei confronti di un soggetto passivo utilizzatore finale.
Si fa presente che la normativa relativa alla detraibilità iva sulla telefonia mobile non è stata modificata e pertanto dovranno essere applicate le percentuali di detrazione iva previste dal comma 4, art. 19 del DPR 633/72.
In particolare:
- in caso di utilizzo esclusivo del bene /servizio è possibile detrarre il 100% dell’IVA sostenuta;
- in caso di utilizzo promiscuo del bene /servizio è possibile detrarre o il 50% dell’IVA sostenuta con una percentuale forfetaria o una percentuale diversa previa dimostrazione della stessa.