Decreto Aiuti – Ter (indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) / Decreto Aiuti – Quater (misure fiscali per il Welfare aziendale)

 

UNA TANTUM LAVORATORI DIPENDENTI

L’Inps con circolare n. 116 del 17/10/2022 ha fornito le istruzioni per il riconoscimento da parte dei datori di lavoro dell’indennità una tantum, pari ad euro 150,00, disciplinata dal Decreto Aiuti-Ter in favore dei lavoratori dipendenti.

1 – Beneficiari

Lavoratori dipendenti, anche somministrati, ad esclusione dei lavoratori domestici.

2 – Requisiti

Retribuzione ai fini previdenziali, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente i 1.538,00 euro, anche in presenza di copertura figurativa parziale. L’indennità è riconosciuta anche in caso di retribuzione azzerata per eventi tutelati (ad esempio CIGO/CIGS, FIS, Fondi di Solidarietà, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali). Diversamente, l’indennità non può essere concessa qualora la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

3 – Erogazione dell’indennità

L’indennità è pari ad euro 150,00, anche per contratti a tempo parziale, è concessa automaticamente dal datore di lavoro, previa acquisizione di una dichiarazione rilasciata dal lavoratore in merito alla non titolarità delle prestazioni quali pensione e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’indennità spetta una sola volta, pertanto in presenza di più rapporti di lavoro, il lavoratore presenterà tale dichiarazione unicamente al datore di lavoro che effettuerà il pagamento dell’indennità. L’indennità è erogata, in sussistenza di rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, nel mese di novembre con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, anche se erogata a dicembre 2022.

 

WELFARE AZIENDALE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18/11/2022 il Decreto Legge n. 176 del 18/11/2022, di assoluto rilievo per i datori di lavoro/sostituti di imposta e lavoratori, risulta essere l’innalzamento, per il periodo di imposta 2022, da euro 600,00 ad euro 3.000,00, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In particolare, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), applicata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati prevede che:

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori (buoni spesa, buoni carburante, erogazioni in natura, altri beni e servizi) anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • la soglia di esenzione da tassazione sia previdenziale che fiscale delle erogazioni liberali e dei beni e servizi ai lavoratori dipendenti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche passa da euro 258,23 ad euro 3.000,00 (non più 600,00 euro come previsto dal Decreto Aiuti-bis).

Al riguardo, ai fini della corretta applicazione dell’esenzione entro la soglia annuale massima di 3.000,00 euro per l’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • le spese e i rimborsi per le utenze domestiche debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese;
  • il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, debba acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la relativa inclusione nel limite del valore di euro 3.000,00 complessivi ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato;
  • il datore di lavoro debba acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

In caso di superamento del nuovo limite di esenzione di euro 3.000,00, per effetto della somma dei valori di tutti i fringe benefits riconosciuti al singolo lavoratore nel 2022, il valore erogato concorrerà interamente a formare il reddito imponibile del lavoratore.

Ciò, ad esempio, potrà riguardare i lavoratori assegnatari di un’autovettura aziendale ad uso promiscuo. In tal caso, infatti, il valore convenzionale del benefit autovettura, determinato dalle tabelle Aci per l’anno 2022, potrebbe risultare inferiore alla nuova soglia di esenzione di euro 3.000,00 determinando un conguaglio fiscale e previdenziale a credito per il lavoratore, in assenza di altri benefit concessi nell’anno.

Evidenziamo che si tratta di erogazioni in natura facoltative e ad personam il cui costo è a carico del datore di lavoro e dovranno essere corrisposte entro e non oltre il 12 gennaio 2023.

Si rammenta, infine, che il buono carburante di euro 200,00 previsto dall’art. 2 D.L. n. 21/2022 rimane distinto e aggiuntivo rispetto ai 3.000,00 euro di cui sopra.